Quando il gip copia e incolla il pm

 Valentina Stella Dubbio 27 ottobre 2023

Ma è vera la leggenda che i gip copiano e incollano le richieste dei pubblici ministeri per motivare i propri provvedimenti? La riflessione la pone quanto accaduto due giorni fa a Milano dove un gip ha negato l’arresto di 140 persone per mancanze di prove fornite dall’accusa. Il caso ha fatto scalpore perché a sentire gli avvocati è prassi che il gip si adegui alla solo controparte del pm. Pensate che già nel 2012 con la Sentenza n.22327, la Cassazione annullò la misura cautelare emessa dal gip nei confronti di due uomini accusati di traffico di stupefacenti perché, nella compilazione della suddetta autorizzazione alla custodia in carcere, il giudice non aveva fornito una vera e propria motivazione ma si era limitato a ricopiare l’istanza del pm e, pertanto, come affermato anche dal giudice del riesame, il provvedimento in questione «ha una motivazione soltanto apparente». In sostanza il vizio rilevato riguardava il fatto che la motivazione del gip, dopo essere stata oggetto di vari copia incolla, risultava essere del tutto priva di senso e di logicità. Ma non è l’unico caso. L’8 agosto 2019 il Tribunale del riesame di Catania ha annullato l’ordinanza del Gip nei confronti di 10 persone accusate di avere realizzato falsi documenti per favorire migranti clandestini in quanto «l’esame comparato della richiesta di misura del pm e dell’ordinanza» ha «consentito di apprezzare come il primo giudice, in punto di valutazione della gravità indiziaria, si sia limitato ad operare un “copia e incolla” della richiesta della Procura, aderendo in maniera “acritica e apodittica”». Nel 2015 i giudici del Tribunale del Riesame di Napoli annullarono 16 misure cautelari verso uomini accusati di far parte della camorra a causa di una adesione acritica alle scelte dell’accusa, al fatto che il gip ha ricopiato in toto la valutazione del pm, riportata pedissequamente nell’ordinanza. Sempre nel 2012 il tribunale del Riesame di Napoli annullò l’ordinanza di custodia cautelare di Gaetano Riina, fratello del boss dei boss Totò Riina, perché il gip si era limitato a copiare le tesi della procura della Repubblica, non sostituendo neanche le parole «questo pm» con «questo gip». Lo scorso anno il Tribunale del Riesame di Trento nell’ambito di una inchiesta di contrabbando internazionale di alcol, sigarette e prodotti energetici annullò il carcere per un uomo per la mancanza dell’autonoma valutazione del gip, nel caso del tutto spalmato sulla richiesta fatta arrivare dalla procura tridentina. Scrisse il Riesame che l’ordinanza di custodia cautelare «è confezionata mediante la legittima tecnica redazionale del copia-incolla, ma appare privo di passaggi argomentativi idonei a segnalare che la richiesta cautelare è stata effettivamente e materialmente esaminata, nonché valutata in termini non meramente adesivi e stereotipati essendosi, il gip limitato a impiegare, a corredo delle parti incorporate (dalla richiesta della procura, ndr) mere clausole di stile senza tuttavia riferire le ragioni per cui l’atto incorporato sia stato considerato coerente rispetto alle determinazioni assunte». La questione non è di poco conto, tanto è vero che Forza Italia nel decreto Omnibus da poco approvato è riuscita a far approvare un emendamento che mette al bando le ordinanze “copia e incolla” dei gip, i quali, «dovranno motivare il via libera alle intercettazioni in modo autonomo rispetto alle motivazioni contenute nella richiesta della Procura».

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