La consulta cancella il divieto di fare l'amore in prigione

 Angela Stella 27 gennaio 2024 

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 10 del 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 della legge sull’ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del suo comportamento in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie. Dunque ieri la Consulta con questa decisione (Presidente Barbera, relatore Petitti) va a garantire il diritto all’effettività in carcere. La questione era stata sollevata dal magistrato di sorveglianza di Spoleto, Fabio Gianfilippi. Il caso riguardava un detenuto, recluso dall'11 luglio 2019, attualmente con posizione giuridica di definitivo, con fine pena al 10 aprile 2026, nella cui prospettiva non c’è la concessione dei permessi premio. Inoltre i locali del carcere di Terni destinati ai colloqui con i familiari appaiono comunque inidonei ad assicurare l'esercizio della affettività, ivi compresa la sessualità, in condizioni di privacy. “L’ordinamento giuridico” – ha affermato la Corte in una nota – “tutela le relazioni affettive della persona nelle formazioni sociali in cui esse si esprimono, riconoscendo ai soggetti legati dalle relazioni medesime la libertà di vivere pienamente il sentimento di affetto che ne costituisce l’essenza. Lo stato di detenzione può incidere sui termini e sulle modalità di esercizio di questa libertà, ma non può annullarla in radice, con una previsione astratta e generalizzata, insensibile alle condizioni individuali della persona detenuta e alle specifiche prospettive del suo rientro in società”. La norma censurata, nel prescrivere in modo inderogabile il controllo a vista sui colloqui del detenuto, gli impedisce di fatto di esprimere l’affettività con le persone a lui stabilmente legate, anche quando ciò non sia giustificato da ragioni di sicurezza. La Corte ha pertanto riscontrato la violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. per la irragionevole compressione della dignità della persona e per l’ostacolo che ne deriva alla finalità rieducativa della pena. I giudici costituzionali rilevano “un ulteriore profilo di irragionevolezza” dei limiti della norma censurata ossia “il loro riverberarsi sulle persone che, legate al detenuto da stabile relazione affettiva, vengono limitate nella possibilità di coltivare il rapporto, anche per anni. Si tratta di persone estranee al reato e alla condanna, che subiscono dalla descritta situazione normativa un pregiudizio indiretto”. La Corte ha poi rammentato che una larga maggioranza degli ordinamenti europei riconosce ormai ai detenuti spazi di espressione dell’affettività intramuraria: “si ricordano i parlatori familiari (parloirs familiaux) e le unità di vita familiare (unités de vie familiale), locali appositamente concepiti nei quali il codice penitenziario francese prevede possano svolgersi visite di familiari adulti, di durata più o meno estesa, «sans surveillance continue et directe»; con funzione analoga si segnalano le comunicaciones íntimas, disciplinate dal regolamento penitenziario spagnolo, e le visite di lunga durata (Langzeitbesuche), ammesse dalla legislazione penitenziaria di molti Länder tedeschi”. La Consulta dà delle indicazioni rispetto a come dovrebbe applicarsi ora il nuovo diritto: “La durata dei colloqui intimi deve essere adeguata all’obiettivo di consentire al detenuto e al suo partner un’espressione piena dell’affettività, che non necessariamente implica una declinazione sessuale, ma neppure la esclude. In quanto finalizzate alla conservazione di relazioni affettive stabili, le visite in questione devono potersi svolgere in modo non sporadico (ovviamente qualora ne permangano i presupposti), e tale da non impedire che gli incontri possano raggiungere lo scopo complessivo di preservazione della stabilità della relazione affettiva”. Ad esempio “può ipotizzarsi che le visite a tutela dell’affettività si svolgano in unità abitative appositamente attrezzate all’interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico”. Tuttavia la Corte “è consapevole dell’impatto che l’odierna sentenza è destinata a produrre sulla gestione degli istituti penitenziari, come anche dello sforzo organizzativo che sarà necessario per adeguare ad una nuova esigenza relazionale strutture già gravate da persistenti problemi di sovraffollamento” pertanto “nell’indicare alcuni profili organizzativi implicati dalla propria pronuncia, la Corte ha auspicato un’«azione combinata del legislatore, della magistratura di sorveglianza e dell’amministrazione penitenziaria, ciascuno per le rispettive competenze», «con la gradualità eventualmente necessaria”.  Infine, la Corte ha precisato che la sentenza non riguarda i detenuti al 41 bis né quelli sottoposti alla sorveglianza particolare. Proprio il Sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove ci rassicura: “le sentenze non si commentano ma si eseguono. Prendiamo innanzitutto atto che sono stati esclusi i detenuti al 41bis e quelli sottoposti a sorveglianza speciale. Per il resto risponderemo a quanto la Corte chiede al legislatore e garantiremo questo diritto in una cornice di legalità, di sicurezza e di mantenimento dell’ordine e della disciplina”.  “Finalmente, grazie alla Corte costituzionale, le relazioni affettive dei detenuti e delle detenute si arricchiscono della possibilità di incontri riservati e cade il tabù della sessualità in carcere. Ora tocca all’Amministrazione penitenziaria garantire l’effettiva possibilità dell’esercizio di questo diritto che non potrà che migliorare le condizioni di vita in carcere”: così Stefano Anastasia, Garante dei detenuti del Lazio. “Ora il Parlamento discuta la nostra proposta di legge – ha dichiarato il Parlamentare di +Europa Riccardo Magi - in modo da adeguare la realtà delle carceri italiane alle indicazioni della Corte. Il legislatore non può più esimersi da una riforma dell’ordinamento penitenziario che includa una tutela delle relazioni affettive intime.  Di recente, peraltro, in occasione delle Comunicazioni del Ministro Nordio, alla Camera abbiamo presentato una risoluzione, approvata in Aula, che, tra le altre cose, impegna il Governo ad elaborare uno studio di fattibilità proprio per valutare le migliori modalità per garantire questo diritto ai detenuti”. “È un buon inizio della Presidenza di Augusto Barbera alla Corte costituzionale – per i dirigenti di Nessuno tocchi Caino Rita Bernardini, Sergio D’Elia ed Elisabetta Zamparutti  - .La sentenza sul diritto all’affettività e alla sessualità in carcere è all’insegna della tutela dei diritti umani fondamentali anche delle persone private della libertà. Siamo sempre stati convinti che bisogna riporre fiducia e infondere speranza nelle alte giurisdizioni, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo alla Corte costituzionale, per porre un limite al potere totalitario dello Stato sui corpi in carcere”. Per il costituzionalista Andrea Pugiotto, ideatore dell'appello rivolto ai giudici costituzionali affinché dichiarassero l’incostituzionalità della norma “La lunga gestazione della sentenza (quasi due mesi dall'udienza del 5 dicembre scorso) lasciava presagire una decisione articolata, attenta agli interessi costituzionali in gioco. La lettura della sua motivazione e del relativo dispositivo conferma tali aspettative. È di assoluto rilievo che la Corte - diversamente da quanto accaduto dodici anni fa - abbia dichiarato l'incostituzionalità” della norma “in ragione dell'inderogabilità del controllo visivo sui colloqui penitenziari. Anche riconoscendo che un simile divieto si ripercuote negativamente e dolorosamente sul detenuto, sul suo partner, sull'intero nucleo familiare. Così come è coerente con il principio di eguaglianza che ai colloqui intimi ora riconosciuti siano ammessi - senza distinzione - il coniuge, la parte di unione civile (anche dello stesso sesso), il convivente. All'attuazione progressiva del diritto ora riconosciuto è dedicata la parte in cui la sentenza traccia le linee guida cui potrà ispirarsi in futuro il legislatore, finora latitante. Si tratta di principi cui - nel frattempo - dovranno attenersi l'amministrazione penitenziaria e la magistratura di sorveglianza. È soprattutto qui che la Corte condiziona la titolarità o l'esercizio del diritto all'intimità in carcere, facendosi così carico delle esigenze di sicurezza penitenziaria collettiva e di ragioni giudiziarie individuali”. Infine per il professore “andrà letta e riletta la sentenza dopo questa prima impressione, certamente positiva. Soprattutto, andrà monitorato con grande attenzione il suo seguito. A cominciare dalle reazioni scomposte e indignate che - c'è da scommettere - non mancheranno, tra i tanti che al volto costituzionale della pena preferiscono quello truce di una pena corporale”. Infine per l’associazione Antigone, che era nel procedimento davanti alla Corte con un proprio atto di intervento”, si tratta di una “sentenza storica”. Speriamo dia speranza ai detenuti nel giorno in cui nel carcere di Rossano è avvenuto l’undicesimo suicidio di un detenuto. 


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