Condannati i magistrati di Rinascita Scott
Valentina Stella Dubbio 30 maggio 2026
Matteo Famà fu arrestato all'alba del 19 dicembre 2019 nell'ambito della maxi-operazione Rinascita Scott, condotta dalla Dda di Catanzaro, insieme a 334 persone, fu costretto ai domiciliari per 21 giorni, processato e infine assolto perché era lui la vittima. Per questo errore adesso il Presidente del Consiglio dei Ministri dovrà risarcirlo per i danni subìti a causa di comportamenti, atti e provvedimenti giudiziari emessi con colpa grave dai magistrati di Catanzaro nell'esercizio delle loro funzioni, in particolare dal gip e dall’allora procuratore capo Nicola Gratteri (ora vertice della procura di Napoli) insieme a quattro sostituti del suo gruppo investigativo. Lo ha deciso due giorni fa la prima sezione civile del Tribunale di Salerno, competente per le toghe del distretto calabrese. Com’è noto la legge Vassalli del 1988, riformata nel 2015, prevede che il cittadino danneggiato non agisca direttamente contro il magistrato, bensì contro Palazzo Chigi, che poi si rivale sui magistrati. LA VICENDA Tutto ha inizio nel 2017 a Pizzo, provincia di Vibo. Cinque giovani aggrediscono violentemente alcuni ragazzi del posto dopo una discussione animata. Tra loro anche Matteo Famà, che viene picchiato ripetutamente e selvaggiamente e derubato di un monile. Le indagini dei Carabinieri portano all'acquisizione dei filmati, che non lasciano spazio a interpretazioni: Matteo Famà è persona offesa. L'informativa degli investigatori precisa che i fatti del 2 agosto avevano visto come «protagonisti (attivi)» i componenti del gruppo dei cinque ragazzi vibonesi «nei confronti di alcuni soggetti (passivi) di Pizzo», tra cui Famà, e che le immagini della videosorveglianza avevano evidenziato «il gravissimo e drammatico scenario in cui le vittime designate (con particolare riferimento a Famà Matteo) si vengono a trovare». I responsabili vengono iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Vibo Valentia per rapina ai danni di Matteo Famà. Nel frattempo, la Dda di Catanzaro stava conducendo indagini su quel gruppo di giovani nell'ambito di Rinascita Scott. I requirenti catanzaresi decidono quindi di acquisire il fascicolo. La Procura di Vibo Valentia dà seguito alla richiesta e trasmette gli atti con una nota che non lascia margini di equivoco: «come da pregresse intese, si trasmettono, per le Vostre valutazioni, gli atti del p.p. in epigrafe indicato (…) per il reato di cui all'art. 628 c.p., commesso ai danni di Matteo Famà». Quello che accade dopo è difficile da comprendere. La Procura di Gratteri iscrive Famà nel registro degli indagati per rissa aggravata. La vittima diventa indagata. Il fascicolo viene riunito a Rinascita Scott. I pm chiedono l’arresto del giovane e il gip l’accoglie. Durante l'interrogatorio di garanzia, Famà dichiara la propria totale estraneità ai fatti. I suoi difensori chiedono l'immediata revoca della misura, ma il gip rigetta la richiesta ritenendo «immutato il quadro indiziario» e non ravvisando «elementi favorevoli alla rivisitazione delle esigenze cautelari»: esigenze che, peraltro, non erano state nemmeno esplicitate nel provvedimento di arresto. Solo il Tribunale della Libertà, dopo 21 giorni, rimette Famà in libertà con parole nette: «è evidente che Famà sia rimasto vittima di un'aggressione compiuta da terzi e non abbia preso attivamente parte alla rissa». La DDA non appella. A questo punto la Procura avrebbe potuto chiudere la vicenda. Invece formula richiesta di rinvio a giudizio. Famà sceglie il rito abbreviato e la stessa DDA, in sede di conclusioni, ne chiede l'assoluzione. Il gup lo assolve il 22 giugno 2020 «per non aver commesso il fatto». LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SALERNO La condotta più grave è in capo al gip. I giudici salernitani rilevano che nessuna delle fonti di prova «poteva portare a ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza» verso Famà «salvo che non si intenda ricondurre alla sola mera presenza di un soggetto all'interno di un contesto in cui si verifica una violenta colluttazione tra più soggetti, per ciò solo, una penale responsabilità, in contrasto con i più elementari principi della prova e di colpevolezza». A questo si aggiunge un’ulteriore grave omissione: nell'ordinanza cautelare non vi è alcuna motivazione, «neppure dal punto di vista grafico», sulle esigenze cautelari relative alla posizione di Famà. Per quanto concerne i pubblici ministeri di Catanzaro avrebbero dovuto «ravvisare la palese assenza di una condotta penalmente rilevante ascrivibile a Matteo Famà» e non avanzare alcuna richiesta cautelare nei suoi confronti. Ad assistere Famà, l’avvocato Brunella Chiarello che così commenta: «Questa sentenza ribadisce un principio che nel nostro ordinamento stenta ancora troppo spesso a trovare applicazione concreta: chi indossa una toga non è al riparo da conseguenze personali quando esercita le proprie funzioni con colpa grave. Per lo Stato di diritto, è la conferma che il sistema può ancora correggere i propri errori. Lentamente, a volte dolorosamente. Ma può farlo». In attesa di capire se l’Avvocatura dello Stato appellerà la decisione del tribunale campano, gli atti sono stati comunque trasmessi alla Procura generale di Cassazione per la valutazione di possibili profili disciplinari da portare nel caso all’attenzione della sezione preposta del Csm. Intanto per i medesimi accadimenti a Matteo Famà è stato riconosciuto dalla Corte di Appello di Catanzaro anche il risarcimento per ingiusta detenzione.
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