Intervista a Oliviero Mazza

 Valentina Stella Dubbio 14 maggio 2026

 

Professore avvocato Oliviero Mazza, Ordinario di Diritto processuale penale presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, il Ministro Carlo Nordio, commentando l'inchiesta Garlasco bis, ha dichiarato che una legge che permette di condannare dopo due assoluzioni è sbagliata. Che ne pensa?

 

È a tal punto sbagliata che dalla riforma Orlando del 2017, con cui è stato introdotto l’art. 608 comma 1-bis c.p.p., il pm non può più impugnare la doppia conforme di assoluzione, per la precisione non può più presentare ricorso per Cassazione, denunciando il vizio di motivazione. Oggi la condanna di Stasi non sarebbe possibile.


Qual è il principio secondo lei sotteso alla necessità di una legge che impedisca l'appellabilità delle sentenze di assoluzione?

 

La Corte costituzionale, dalla famosa pronuncia sulla legge Pecorella del 2007 fino alla più recente decisione del 2020, ha sempre preso in considerazione il principio di parità fra le parti, trasformandolo in una questione di ragionevolezza delle dissimmetrie. Dunque, le limitazioni al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento sono possibili a patto che rispondano a un criterio di ragionevolezza.

Ridurre il sindacato di legittimità a una questione di ragionevolezza delle asimmetrie consente alla Corte di riservarsi una piena discrezionalità di intervento. In altre parole, decide la Corte al posto del legislatore. Ma questo è l’annoso problema del principio di ragionevolezza usato come criterio selettivo delle scelte politiche da parte di un organo giurisdizionale.

 

È vero che l’appello del pubblico ministero può essere tranquillamente abolito, non essendo tutelato né dalla Costituzione né dalle fonti sovranazionali, come sostiene Paolo Ferrua molto spesso?

 

Lo sostengo anch’io da tempo, l’obbligatorietà dell’azione penale non copre le impugnazioni, così almeno sostiene la Corte costituzionale, mentre le fonti sovranazionali considerano il riesame nel merito come un diritto del solo condannato.

 

Perché secondo lei la magistratura si oppone così fortemente?

 

Credo per ragioni culturali e politiche. Culturali, in quanto la magistratura è in prevalenza legata all’idea del processo penale punitivo; politiche, per evidenti equilibri di potere interni al corpo unico della magistratura dove i pubblici ministeri pesano più dei giudici e rivendicano questa primazia anche nel processo. Non certo per ragioni tecniche o valoriali che militano tutte a favore dell’abolizione del potere d’appello contro le sentenze di proscioglimento.

 

 

Se è vero che Alberto Stasi è stato condannato dopo che la Cassazione ha aperto ad un appello bis in cui sono state fornite nuove prove rispetto ai primi due gradi di giudizio, possiamo dire che è stato condannato oltre ogni ragionevole dubbio? 

 

Ritengo di no. La rinnovazione istruttoria, per quanto a mia conoscenza, non ha fornito elementi tali da disarticolare il ragionamento dei primi due giudici che hanno assolto Stasi. Se a ciò aggiungiamo che le sentenze di assoluzione erano ben motivate, il fatto stesso della loro emissione testimonia un ragionevole dubbio insuperabile. Quando l’ipotesi alternativa, quella della non colpevolezza, non è meramente congetturale, l’imputato deve sempre essere assolto. La regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio ha proprio questa funzione, impedire la condanna quando l’ipotesi alternativa trovi un riscontro, magari anche meno fondato, sulle prove acquisite.

 

Facciamo una ipotesi di scuola. Nel caso di Stasi, anche se fosse stata vigente l'inappellabilità è corretto dire che nulla impediva al pm di ricorrere in Cassazione?  Quindi forse ci sarebbe comunque stato un appello con nuove prove. Perché a meno che non si modifichi la Costituzione il ricorso per cassazione resta sempre.

 

In via ipotetica, vigente il divieto d’appello, il pm avrebbe potuto presentare ricorso per cassazione, censurando la motivazione e ottenendo l’annullamento con rinvio, però al giudice di primo grado. In sostanza, il processo sarebbe ricominciato da capo. Ovviamente il divieto d’appello deve coordinarsi con il potere di ricorso che andrebbe limitato ai soli vizi di pura legittimità, come già oggi previsto nel caso di doppia conforme assolutoria. È un sistema complesso e tutti i passaggi vanno attentamente coordinati, ma bisogna prima superare la giurisprudenza costituzionale. Va affermato il principio per cui la procura della Repubblica non può contestare l’operato della Repubblica rappresentata dal giudice, a meno che quest’ultimo non abbia violato la legge. Un principio semplice e ragionevole.


La commissione presieduta da Giorgio Lattanzi, istituita a via Arenula dall’allora Ministra Cartabia, aveva proposto un ritorno alla legge Pecorella ma solo in cambio di una radicale riforma dell'appello a critica vincolata per accedere al secondo grado per i legali. Non se ne fece nulla, tranne per le sentenze relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. Con l’attuale Guardasigilli l’inappellabilità si è estesa per le sentenze di assoluzione concernenti reati a citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica. Secondo lei riprendendo la direzione scelta dalla Commissione Lattanzi si potrebbe riaprire la partita legislativa?

Il bilanciamento proposto dalla Commissione Lattanzi mi sembra del tutto improprio. L’appello deve rimanere una impugnazione di merito e non può trasformarsi in un ricorso per vizio di motivazione. La natura dell’appello e il divieto per il pm di appellare in caso di proscioglimento sono questioni distinte.

 


Proprio la limitazione dell’inappellabilità delle assoluzioni ai reati di minore rilevanza non conduce al paradossale esito di ridurre le garanzie in proporzione della gravità dei reati?

 

Purtroppo, è il portato paradossale della giurisprudenza costituzionale fondata su quel criterio di dissimmetria ragionevole di cui abbiamo già detto. 


Commenti

Post popolari in questo blog

Garlasco, sì alla revisione del processo? Indagato Andrea Sempio

Lettera della famiglia Poggi

Intervista a Francesco Compagna