Ecco la riforma di Nordio

 Angela Stella Unità 15 giugno 2023

Approdata ieri nella riunione preparatoria al Cdm di oggi pomeriggio, la bozza nel del “DDL - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento giudiziario. Interpretazione autentica dell’articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287”, contenente 8 articoli. Si tratta del primo pacchetto di riforme del Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Abuso di ufficio “L’articolo 323 è abrogato” si legge nelle prime righe del ddl. L'abolizione del reato di abuso d'ufficio è motivata “dalla applicazione minimale da parte delle corti italiane” e dallo “squilibrio tra iscrizioni della notizia di reato e decisioni di merito, rimasto costante anche dopo le modifiche volte a ricondurre la fattispecie entro più rigorosi criteri descrittivi” che “è indicativo di una anomalia”, spiega la relazione illustrativa alla bozza del ddl. Infatti “rimane ancora alto il numero di iscrizioni nel registro degli indagati: 4.745 nel 2021 e 3.938 nel 2022 (alla rilevazione mancano sei uffici); di questi procedimenti, 4.121 sono stati archiviati nel 2021 e 3.536 nel 2022” e il numero complessivo delle condanne assomma nel 2021 a 18 casi in dibattimento di primo grado”. Traffico di influenze Viene modificato anche l’articolo 346-bis, che viene meglio definito e tipizzato e “limitato a condotte particolarmente gravi”. Viene innalzata la pena minima che passa da un anno a un anno e sei mesi. Intercettazioni. Verrà escluso il rilascio di “copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione”, quando “la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori”; si “amplia l'obbligo di vigilanza del pubblico ministero sulle modalità di redazione dei verbali delle operazioni (c.d. brogliacci) e, rispettivamente, il dovere del giudice di “stralciare” le intercettazioni, includendovi – oltre ai già previsti dati personali sensibili - anche quelli “relativi a soggetti diversi dalle parti”. Si modifica l'articolo che attualmente vieta la pubblicazione del contenuto delle intercettazioni sino a quando esse non siano state “acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454”; tale limitazione viene ora resa più stringente prevedendo che il divieto di pubblicazione cada solo allorquando il contenuto intercettato sia “riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento”. Lo scopo - si legge nella bozza - è “rafforzare la tutela del terzo estraneo al procedimento rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettate”. Contraddittorio e misure cautelari Per dare all’indagato e al giudice un momento di interlocuzione diretta, prima di una misura cautelare, si introduce il principio del contraddittorio preventivo nei casi in cui, per il tipo di reato o per la concretezza dei fatti, durante le indagini preliminari non sia necessario “l’effetto sorpresa” del provvedimento. Nel ddl, si prevede che il giudice proceda all’interrogatorio dell’indagato prima di disporre la misura, previo deposito degli atti, con facoltà della difesa di averne copia. Ove compatibile con la situazione concreta, l’indagato potrà avere la possibilità di una difesa preventiva, prima dell’emissione di una misura dall’impatto così dirompente come la custodia cautelare in carcere. Le situazioni in cui non sarà possibile una previsione di contraddittorio sono quelle in cui esiste il pericolo di fuga o di inquinamento delle prove o quando, per tipologia di reati, non è possibile rinviare la misura cautelare (quando, ad esempio, vi sia il rischio di reiterazione di gravi delitti con uso di mezzi di violenza personale o in tutti i casi in cui si è in presenza di delitti gravi). Collegialità e misure cautelari Si propone di introdurre la competenza di un organo collegiale, formato da tre giudici, per l’adozione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Attualmente, è sempre disposta dal giudice monocratico.  La collegialità riguarda solo la più grave delle misure cautelari, quella in carcere; non è estesa ad un’ordinanza per arresti domiciliari, per valorizzare il carattere di extrema ratio della misura restrittiva in carcere.  Dato l’impatto sull’organizzazione dei Tribunali, soprattutto per le incompatibilità dei tre giudici rispetto alle successive fasi del processo, si prevede un aumento dell’organico con 250 nuovi magistrati, da destinare alle funzioni giudicanti. Per consentire le necessarie assunzioni, l’entrata in vigore è differita di due anni. Inappellabilità delle sentenze di assoluzione Il ddl propone di ridisegnare il potere del pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di assoluzione di primo grado, rispettando però le indicazioni della Corte costituzionale. La limitazione alla possibilità per il pm di proporre appello non riguarda i reati più gravi (compresi quelli contro la persona che determinano particolare allarme sociale), non è né “generalizzata” né “unilaterale”, come stabilito dalla Corte (sentenza n.26 del 6 febbraio 2007). Non si tratta di limitazione unilaterale, tenendo conto dei limiti del potere di appello anche dell’imputato introdotti dal dlgs n.150 del 2022. Limiti all’appello, di fatto, solo per i reati a citazione diretta a giudizio (ex art. 550 cpp). Le reazioni Come ha spiegato il vice ministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto a Rainews 24 “Silvio Berlusconi ha subito tanto, troppo, a causa della giustizia. Per questo voglio dedicare a lui la riforma che andrà in consiglio dei ministri domani (oggi, ndr), un passo importante verso un processo davvero giusto”. Sisto ha aggiunto: “La riforma non arriva sulla scorta dell’onda emotiva per la scomparsa del Presidente Berlusconi, ma è stata studiata e calibrata nel tempo, con la diretta partecipazione del Presidente stesso. Si tratta di norme di grande rilievo che incidono nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione e tra amministratori e giudice penale. L’obiettivo è quello di creare fluidità nel rapporto tra chi amministra e chi esercita l’azione penale, evitando la paura della firma”. C’è inoltre “la volontà di dare più sicurezza ai terzi che non c’entrano nulla con le intercettazioni da pubblicare e di restituire all’informazione di garanzia il suo carattere, appunto, di garanzia”, aggiunge. Tra gli altri interventi, rientrano “la custodia cautelare decisa in maniera collegiale in caso di misura carceraria, l’introduzione dell’interrogatorio di garanzia prima della misura cautelare per i reati meno gravi e la limitazione del potere di appello dei Pm avverso talune sentenze di assoluzione”. Un limite che, spiega ancora Sisto, “fa il paio con quello posto alla difesa dalla riforma Cartabia, per riequilibrare le posizioni tra accusa e difesa”. La prospettiva, conclude il vice ministro, è quella di “creare la stessa distanza tra accusa-difesa e il giudice. Questo, sia chiaro, è solo un primo step, ce ne sarà poi un secondo nella seconda parte del 2023 per arrivare, infine, alla riforma costituzionale per la separazione delle carriere”. Diversa la posizione del presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia. Il ddl sulla giustizia la preoccupa? “Sì, non ha ambizioni importanti, sistematiche, ma contiene modifiche che, a mio giudizio, non vanno nella direzione giusta”. Tra le “criticità più importanti” “l'eliminazione dell'abuso d'ufficio, il giudice collegiale per la custodia cautelare in carcere e la limitazione dei poteri di appello del pm contro le sentenza di proscioglimento". Mentre la “limitazione alla pubblicazione di alcune conversazioni crea un'ulteriore tensione tra diritto dell'' informazione e diritto dell'imputato”. “Il ddl Nordio ha contenuti apprezzabili. Molti temi (abuso d’ufficio, intercettazioni, interrogatorio ante misura cautelare, collegiale per gli arresti) sono in nostre Pdl depositate. Sulla prescrizione interverremo in Parlamento. I magistrati provano subito a condizionare l’iter”. Così Enrico Costa di Azione su twitter.


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