Santalucia: perché far tacere solo i pm?

 di Valentina Stella Il Dubbio 29 settembre 2021

Si sono svolte ieri le prime audizioni presso la Commissione Giustizia della Camera, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva europea sulla presunzione di innocenza. Il Governo ha redatto un testo su cui ora le commissioni competenti dovranno esprimere pareri non vincolanti. Il primo a parlare è stato Giuseppe Santalucia, Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati: « Il testo complessivamente può trovare condivisione perché il bisogno di rafforzare la presunzione di innocenza è certamente un bisogno meritevole di considerazione». Santalucia però ha rilevato delle criticità,  soprattutto sull'art. 3 che va a modificare il decreto legislativo relativo ai rapporti del pm con la stampa: «Si sono voluti irrigidire, attraverso l'esclusivo riferimento ai comunicati ufficiali e alle conferenze stampa, i rapporti tra l'ufficio di Procura e la stampa. Ritengo che questa sia una eccessiva ingessatura che bandisce qualsiasi possibilità che il Procuratore della Repubblica possa rendere una dichiarazione ad un giornalista fuori da una conferenza stampa». Santalucia si  è chiesto poi «perché le modifiche debbano valere solo per gli uffici di procura e non anche per i giudici». Insomma: «Mi rendo conto della necessità di richiamare l'attenzione, soprattutto della magistratura requirente, a sobrietà e continenza con i rapporti con la stampa ma credo che questa eccessiva formalizzazione dei canali di comunicazione possa rivelarsi in concreto più lesiva del bisogno di una corretta informazione». E poi ha ravvisato un paradosso: «l'articolo 114 cpp sulla pubblicabilità degli atti del procedimento rende, per una scelta del legislatore della passata legislatura, pubblicabile senza alcun limite l'ordinanza di custodia cautelare. Ma poi irrigidiamo la possibilità di comunicare del Procuratore della Repubblica». A livello emendativo ha proposto di cancellare il termine 'esclusivamente' al comma che limita i rapporti del procuratore con la stampa "(esclusivamente)  tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa", e sostituirlo con 'preferibilmente'. Per il segretario generale dell'Anm Casciaro « ferma l’esigenza di effettività del principio della presunzione di innocenza nel processo (penale), la procedura delineata potrebbe attivare una serie di sub procedimenti con istanze, provvedimenti, opposizioni in camera di consiglio che rallenterebbero  la macchina della giustizia in un momento in cui è più che mai avvertito l’impegno a velocizzarla.  Forse basterebbe, nel civile come nel penale, la previsione di uno strumento di rettifica mutuato dalla procedura di correzione dell’errore materiale, più agile e snella». Se per l'Anm i paletti sono troppo rigidi, di parere contrario è l'Unione Camere Penali intervenuta con gli avvocati Giorgio Varano e Luca Brezigar: « Le norme, così come formulate, rischiano di essere dei meri desiderata che non avranno mai concreta applicazione». Inoltre tacciano la norma di essere troppo indeterminata nel non elencare nel dettaglio le “autorità pubbliche" a cui è vietato "indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini". In aggiunta, a decidere la rilevanza pubblica di un fatto degno di conferenza stampa è la stessa Procura che ha condotto le indagini, la stessa che «decide l’eventuale iscrizione di notizie di reato in tema di diffamazione e l’esercizio dell’azione penale sullo stesso tipo di reato - sulla base magari dell’assenza di rilevanza pubblica della notizia». In generale, per l'Ucpi, « affidare in via esclusiva alla magistratura la tutela del diritto alla presunzione di innocenza » non rappresenta il giusto rimedio che invece potrebbe essere quello di « un Garante per i diritti delle persone sottoposte ad indagini e processo che potrebbe realmente diventare quel soggetto “terzo” capace di tutelare i diritti di chi viene sottoposto ad un processo mediatico e di chi viene potenzialmente esposto allo stesso da atti della magistratura violativi dei principi declinati dalla direttiva europea». Ma in tutto questo, il modus operandi della stampa andrà modificato?  Il testo del Governo non si interroga su questo ma dice l'Ucpi: « Bisogna uscire dall'equivoco che ogni riferimento a fatti inerenti a procedimenti penali sia di per sé espressione del diritto di informare e di essere informati.[...] Per questa ragione, occorre pensare ad un codice (non solo deontologico, ma di legge) che detti regole condivise per il comportamento dei magistrati (in piena attuazione della direttiva europea) ma anche degli avvocati e dei giornalisti».


--

Commenti

Post popolari in questo blog

Le commissioni di inchiesta in Parlamento

«L’avvocato non può essere identificato con l’assistito»

«Ridurre l’arretrato civile del 90%? Una chimera» Nordio ripensa l’intesa con l’Ue