Sentenza consulta su Patrocinio a spese dello Stato

 di Valentina Stella Il Dubbio 21 luglio 2021

"Non è ragionevole, e contrasta con l’effettività del diritto di difesa, che il cittadino di un Paese non aderente all’Unione europea non abbia diritto al patrocinio a spese dello Stato soltanto perché si trova nell’impossibilità di produrre la certificazione dell’autorità consolare richiesta per i redditi prodotti all’estero":  è quanto ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 157 depositata ieri (redattrice Emanuela Navarretta), dichiarando illegittimo l’articolo 79, comma 2, del Dpr n. 115 del 2002, nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea di dimostrare di aver fatto tutto il possibile, in base a correttezza e diligenza, per presentare la richiesta documentazione, e quindi di produrre una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione.  L’intervento della Corte nasce da un procedimento nel quale due cittadini di nazionalità indiana avevano proposto opposizione al provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. I due ricorrenti si erano visti negare il beneficio del patrocinio a spese dello Stato in quanto l’Ambasciata e il Consolato indiano in Italia non avevano dato riscontro alla loro richiesta di certificare la mancanza di redditi all’estero. A sollevare questione di legittimità era stato il Tar del Piemonte secondo il quale "se l’esclusione dal patrocinio a spese dello Stato di uno straniero non abbiente, cittadino di un Paese non appartenente all’Unione europea, «viene a dipendere dall’inerzia di un soggetto pubblico terzo, non sopperibile [...] con gli istituti di semplificazione amministrativa e decertificazione documentale previsti, invece, per i cittadini italiani e dell’Unione europea», si verrebbe a creare un irragionevole vulnus al principio di eguaglianza nell’accesso alla tutela giurisdizionale". Con la sentenza depositata ieri inoltre la Corte ha uniformato, sotto il profilo della certificazione dei redditi prodotti all’estero, "la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato nei processi civile, amministrativo, contabile e tributario a quanto richiesto dal principio di autoresponsabilità e a quanto già previsto per il processo penale, non essendoci, quanto all’aspetto citato, alcuna ragione per differenziarli". L'istante avrà così l'opportunità di produrre in ogni tipo di giudizio, a pena di inammissibilità, una «dichiarazione sostitutiva di certificazione» relativa ai redditi prodotti all’estero, una volta dimostrata l’impossibilità di presentare la richiesta certificazione.

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