Le critiche Anm alla riforma Cartabia

 di Valentina Stella Il Dubbio 22 luglio 2021

L'Anm ha reso noto il documento elaborato dalla Giunta sul ddl di riforma del processo penale, che racchiude i contenuti espressi nell'audizione del 16 luglio in Commissione Giustizia. Sono sei i capitoli di criticità elencati. Il più corposo riguarda la prescrizione processuale, bersaglio maggiore della magistratura associata, innanzitutto perché «la soluzione messa in campo dall’emendamento governativo non contiene una misura acceleratoria, capace di assicurare una durata ragionevole, ma un meccanismo eliminatorio di processi». Una eventualità che i magistrati temono possa avere un impatto negativo sull'opinione pubblica che, priva delle giuste nozioni, incolperebbe i giudici per una negata giustizia. Inoltre sarebbe opportuno per l'Anm prevedere che il tempo di definizione dei giudizi di impugnazione possa essere aumentato anche per i procedimenti aventi ad oggetto delitti quali depistaggio, omicidio colposo con violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, omicidio stradale, maltrattamenti in famiglia, quelli contro l’ambiente.  Ma altre problematicità sono legate al giudizio di rinvio che se «non viene definito nel termine dato di due anni, pari a quello dell’appello, si estingue tutto, tutto il lavoro di tre gradi di giudizio va in fumo». Gli altri capitoli sono dedicati alla prova dichiarativa in caso di mutamento del giudice; ai criteri di priorità nell'esercizio dell’azione penale: «pensare che sia il Parlamento con regole necessariamente generali e astratte a suggerire a quali reati dare la precedenza, è soluzione distonica rispetto al principio di obbligatorietà dell’azione penale e di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge nonché potenzialmente in grado di porsi in frizione col principio di separazione dei poteri»;  all' udienza filtro prevista per i processi a citazione diretta; al passo indietro sull'archiviazione meritata: «Sotto il profilo della necessità deflattiva, desta perplessità l’eliminazione dell’istituto della “archiviazione meritata” che era previsto dall’art. 3 bis.[...] L'istituto è, in gran parte, sovrapponibile a quello della messa alla prova, ma consentirebbe una più efficace condotta riparativa in termini sicuramente più vicini al fatto e dunque con una percezione anche collettiva della riparazione più immediata ed efficace». E infine alla giustizia riparativa: «Pare condivisibile l’emendamento introdotto con l’art. 9 bis, con riferimento alla giustizia riparativa. [...]Tuttavia, occorre valutare con grande attenzione l’opportunità dell’accesso a percorsi di giustizia riparativa per le vittime di reati particolarmente traumatizzanti, che spesso lasciano effetti indelebili», come le vittime di violenza sessuale, di tratta, e più in generale di violenza di prossimità. 

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