Sì unanime al testo Cartabia: via la prescrizione targata Bonafede

 di Valentina Stella Il Dubbio 9 luglio 2021

Alla fine, dopo una lunghissima e difficilissima giornata di trattative, la Ministra Cartabia e il premier Draghi sono riusciti a porre il sigillo sulla riforma del processo penale con il consenso di tutta la maggioranza. L'atto conclusivo è arrivato intorno alle 20:30 quanto il Presidente ha chiesto al Consiglio dei ministri se tutti avrebbero sostenuto convintamente il testo della riforma e sarebbero stati leali in Parlamento: nessuna obiezione tra i presenti. È passato così in Cdm la proposta della Guardasigilli sulla giustizia. Non un voto formale ma il sostegno unanime al testo. Prima però gli animi si erano infuocati: nel pomeriggio, a poco meno di un'ora dalla convocazione del Cdm, dai 5 Stelle - incerti e divisi per l'intera giornata sulla linea da tenere- era trapelata la volontà di astenersi, e questo nonostante rimbalzassero rumor di un Draghi molto fermo sul testo: «prendere o lasciare». Dopo ore di tensione, con i Cinque stelle pronti a far saltare tutto, soprattutto dall'ala dei contiani e di quelli vicini a Bonafede, la quadra sul pomo della discordia della prescrizione è stata trovata. Come? Dal punto di vista politico grazie alla umiltà e alla saggezza del premier e della Cartabia che hanno visto i ministri del M5S per tentare una nuova intesa prima di entrare in Cdm, che quindi poi è iniziato alle 19 con due ore di ritardo. Dal punto di vista tecnico invece l'accordo si è materializzato sull'improcedibilità dell'azione normata dall'inserimento dell'articolo 14bis. Si prevede la conferma, come nella legge Bonafede, dello stop della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, sia in caso di condanna che assoluzione, ma si annunciano tempi certi per i processi d’appello (2 anni) e Cassazione (1 anno).  Da questa previsione fanno eccezione  i reati puniti con l’ergastolo che sono imprescrittibili, e altre reati gravi per i quali i termini massimi diventano 3 anni in appello e 1 anno e 6 mesi in Cassazione: associazione a delinquere semplice, di tipo mafioso, corruzione - come richiesto dai cinque stelle - , traffico stupefacenti, violenza sessuale, favoreggiamento immigrazione clandestina, prostituzione minorile, riduzione in schiavitù, omicidio non aggravato, rapina, estorsione, sequestro, reati di spaccio in caso di ingente quantità. La possibilità di proroga si prevede anche in base alla complessità del giudizio (ad es. per la complessità delle questioni da trattare e/o per numero di vittime, numero delle parti o delle imputazioni). Un aspetto importante è che, come per la prescrizione del reato in primo grado, in appello e Cassazione l’imputato potrà rinunciare all’improcedibilità. L’improcedibilità non pregiudica gli interessi delle parti civili in quanto, se l’imputato era stato condannato al risarcimento del danno per la parte civile e poi interviene in appello l’improcedibilità, il giudice penale trasmette gli atti al giudice civile, per la decisione sul risarcimento (valutando le prove acquisite nel processo penale). Questa nuova disciplina si applica per i reati commessi dopo il 1 gennaio 2020, data di entrata in vigore della legge Bonafede. In questa ottica si ribalta la prospettiva: il problema non è più la prescrizione del reato, ma la durata del processo. Il rimedio all’irragionevole durata è così all’interno del processo, ossia l’improcedibilità, che non estingue il reato. «Lo sforzo della riforma è stato dare un'immagine del processo penale, in cui tutti potessero riconoscersi» ha detto la Ministra Cartabia. È bene sottolineare che gli emendamenti governativi sulla prescrizione fanno parte di un disegno di legge delega, da attuarsi nel termine di un anno, in linea con gli impegni assunti nell’ambito del Pnrr. Ma guardiamo agli punti nodali della riforma: sul piano dell'obbligatorietà dell'azione penale si prevede che gli uffici del pm, nell’ambito di criteri generali indicati con legge dal Parlamento, individuino priorità trasparenti e predeterminate, da sottoporre al CSM. Un passo indietro è stato fatto sulle impugnazioni: resta in via generale la possibilità – tanto del pm, quanto dell’imputato – di presentare appello contro le sentenze di condanna e proscioglimento. Si recepisce solo un principio giurisprudenziale (Sezione Unite della Cassazione -  Galtelli, 2017): inammissibilità dell’appello per aspecificità dei motivi. Via dunque il cosiddetto appello a critica vincolata, come richiesto dall'avvocatura. Un altro aspetto non da poco è che in linea con il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, la mera iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato non può determinare effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo. Sul campo delle indagini preliminari viene confermata la previsione che il giudice dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Ora la palla passa al Parlamento ma avendo avuto la riforma il placet di tutta la maggioranza, il lavoro sub-emendativo si tradurrà in piccole limature. Anche se permangono comunque, in casa 5 Stelle, malcontento e divisioni, con Bonafede che viene descritto deluso e amareggiato dal 'verdetto' che esce dal Cdm.  Un commento a caldo ce lo fornisce Giorgio Spangher, Professore emerito di Diritto Processuale Penale presso l'Università di Roma “La Sapienza”: «è da rilevare positivamente che la Ministra Cartabia ha tenuto conto delle riserve espresse sia dall'accademia, dall'avvocatura che dalla magistratura in questi mesi, a conferma del reale metodo di dialogo preannunciato all'inizio delle trattative». 


Commenti

Post popolari in questo blog

Le commissioni di inchiesta in Parlamento

«L’avvocato non può essere identificato con l’assistito»

«Ridurre l’arretrato civile del 90%? Una chimera» Nordio ripensa l’intesa con l’Ue