Sicurezza, in Cdm il trionfo del panpenalismo

 Valentina Stella Dubbio 18 novembre 2023 

Il diritto penale usato per sopperire alle inefficienze della prevenzione: è questo il senso del ddl sicurezza varato due giorni fa in Consiglio dei Ministri e che ora dovrà passare per il vaglio del Parlamento. Il filo rosso che lega i provvedimenti è quello dell'inasprimento delle pene e dell'introduzione di nuovi reati. Una vera epifania di panpenalismo al servizio delle forze dell'ordine. Ma non c'è da meravigliarsi, considerato lo spirito affatto garantista delle principali forze di maggioranza. Il tutto, come ha detto l'ex Ministro Orlando, porta a chiedersi: «Sarei curioso di conoscere gli interventi del ministro Nordio in CdM, ogni volta che in quel consesso si  introduce un nuovo reato e si aumentano le pene edittali, facendo  esattamente il contrario di quello che lui ha annunciato e sostenuto  (sempre meno)». Ma quali sono le misure principali soprattutto in materia di carcere e sicurezza? Come ha spiegato un comunicato di Palazzo Chigi, «si aggrava la pena per le ipotesi in cui la violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale siano poste in essere nei confronti di un ufficiale o di agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria» Inoltre «si inseriscono, tra i reati “ostativi”, le fattispecie già esistenti di «istigazione a disobbedire alle leggi» e di «rivolta in istituto penitenziario». In questi casi, per concedere benefici penitenziari, il magistrato di sorveglianza dovrà valutare la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica previsto per il detenuto. Come nei Cpr, anche negli istituti di pena ci sarà un inasprimento della pena con reclusione fino a 6 anni per le rivolte. A proposito di questo ieri il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro delle Vedove, intervenendo al s eminario Valutare il sistema penitenziario – Organizzazione, performance e percorsi di riforma” organizzato dal Dipartimento GEPLI dell’Università LUMSA e dal Master in Management e Politiche pubbliche della LUMSA Master School ha dichiarato: «La funzione rieducativa, che deve esserci, ma parte dal primo motivo per cui tu sei dentro: il riconoscimento dell’autorità, della legalità. Se io sono un detenuto che come vede una divisa, gli viene voglia di darle un pugno, posso aver partecipato con esito positivo a tutti i corsi di ceramista che facciamo in carcere, ma non ho ancora cominciato a rieducarmi. Perché ciò che non ti hanno insegnato tuo padre e tua madre te la insegno io, cioè che l’autorità non ti deve far scattare la voglia di menarla. Che poi è quello di cui parliamo tutti i giorni, cioè delle aggressioni che patiamo all’interno degli istituti penitenziari». Confermato «un regime più articolato per l’esecuzione della pena per le donne condannate quando sono in stato di gravidanza o sono madri di figli fino a tre anni. Non è più obbligatorio il rinvio dell’esecuzione della pena, ma è mantenuta tale facoltà in presenza dei requisiti di legge». Tra gli elementi che possono influire nella valutazione del giudice «ci sarà, per esempio, la recidiva. È stata poi prevista la possibilità che la pena sia scontata presso gli istituti a custodia attenuata per detenute madri, fermo restando il divieto del carcere per le donne incinte e le madri dei bambini più piccoli (fino a un anno di età)». Si autorizzano gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza un’arma diversa da quella di ordinanza quando non sono in servizio. È introdotto un «nuovo delitto, perseguibile a querela della persona offesa, che punisce con la reclusione da 2 a 7 anni chi, con violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile altrui, o comunque impedisce il rientro nell’immobile del proprietario o di colui che lo deteneva». Per rendere più efficace questa norma vengono introdotte «due misure. La prima: è prevista una causa di non punibilità per l’occupante che collabora all’accertamento dei fatti e rilascia volontariamente l’immobile occupato; la seconda: viene disciplinato un apposito procedimento, molto veloce, per ottenere la liberazione dell’immobile e la sua restituzione a chi ne ha diritto». In via ordinaria su questo provvederà il «giudice, ma nei casi urgenti, in cui l’immobile occupato sia ad esempio l’unica abitazione della persona offesa, è prevista la possibilità che la liberazione/restituzione dell’immobile sia effettuata direttamente dalle forze di polizia che hanno ricevuto la denuncia, fermo l’intervento successivo di convalida del pubblico ministero e del giudice». Prevista una stretta sulle truffe commesse ai danni degli anziani e delle persone più fragili. Viene aumentata la pena di reclusione da 2 a 6 anni per la truffa aggravata e viene prevista, per quest'ipotesi, anche la possibilità per le Forze dell'Ordine di procedere ad arresto in flagranza. Infine il ddl prevede che il «Questore potrà disporre il divieto di accesso nelle metropolitane, nelle stazioni ferroviarie e nei porti per chi è già stato denunciato o condannato per furto, rapina o altri reati contro il patrimonio o la persona commessi in quei luoghi». Inoltre, si innalza da 14 a 16 anni l’età dei minori coinvolti per stabilire la punibilità delle condotte relative all’avvalersi, permettere, organizzare o favorire l’accattonaggio, si inasprisce la pena prevista per tali condotte e si introduce la condotta di induzione.

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