Passata in cdm delega Csm

 Valentina Stella Dubbio 28 novembre 2023

Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato due schemi di decreto legislativo: il primo concernente il riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili; il secondo la riforma ordinamentale della magistratura. In pratica si tratta dei decreti attuativi della riforma Cartabia sul Csm, che ora dovranno passare al vaglio delle commissioni parlamentari di competenza. Volendo usare una espressione popolare potremmo dire che alla magistratura è stato dato il bastone e la carota. Partiamo dal primo, ossia dal capitolo sulla valutazione di professionalità del magistrato - l’indicatore statistico sugli insuccessi processuali a cui legare scatti di carriera ed eventuali incarichi direttivi per tutti i magistrati - che, come leggiamo nel decreto, riguarderà «la capacità, la laboriosità, la diligenza e l’impegno. Essa è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura». Tutti i magistrati saranno sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio. In particolare « la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione alla sussistenza di gravi anomalie concernenti l’esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell’udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all’idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l’apporto dei collaboratori e degli ausiliari». Possono costituire «indice di grave anomalia ai fini del periodo precedente il rigetto delle richieste avanzate dal magistrato o la riforma e l’annullamento delle decisioni per abnormità, mancanza di motivazione, ignoranza o negligenza nell’applicazione della legge, travisamento manifesto del fatto, mancata valutazione di prove decisive, quando le ragioni del rigetto, della riforma o dell’annullamento sono in se stesse di particolare gravità ovvero quando il rigetto, la riforma o l’annullamento assumono carattere significativo rispetto al complesso degli affari definiti dal magistrato». La mancata definizione minuziosa della ‘grave anomali’ accoglie il suggerimento che proprio il vice Ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto aveva lanciato in una intervista al Dubbio, quando disse: «ritengo che non si debba definire il concetto di “grave anomalia”. Toccherà poi a chi dovrà, volta per volta, giudicare il comportamento del singolo stabilire se è “grave anomalia” un unico comportamento molto grave o se non costituisce “grave anomalia” una pluralità di comportamenti che possono essere meno gravi». Sarà il Csm con propria delibera a stabilire «i criteri per articolare il giudizio positivo nelle ulteriori valutazioni di “discreto”, “buono” o “ottimo” con riferimento alle capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro». Se invece «il giudizio è “negativo”, il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio». Il Csm «può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate». La carota riguarda invece il tema dei magistrati fuori ruolo. « I magistrati possono essere collocati fuori ruolo nel rispetto dei seguenti numeri massimi: ordinari, numero 180 unità;  amministrativi, numero 25 unità; contabili, numero 25 unità.  In ogni caso, i magistrati ordinari non possono essere collocati fuori ruolo presso organi o enti diversi dal Ministero della giustizia, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Consiglio superiore della magistratura e dagli organi costituzionali in numero superiore a 40 unità». Si tratta di una diminuzione risibile, sui cui si era espresso criticamente già questa estate il Presidente del Cnf, Francesco Greco: « Per quanto riguarda il numero dei magistrati fuori ruolo, noi avevamo proposto di ridurli a 100 con un meccanismo progressivo che nell’arco di cinque anni li portasse poi a 50, in modo da far ritornare gli altri a fare i magistrati nelle aule di giustizia, a scrivere le sentenze e a gestire i processi. La linea che, invece, è passata in una Commissione composta nella stragrande maggioranza da magistrati è che si passa da 200 a 180 magistrati. Un risultato del genere era prevedibile, se si pensa appunto alla composizione della Commissione», aveva concluso il vertice dell’avvocatura istituzionale. Infine per quanto concerne i Consigli giudiziari è confermato che «i componenti avvocati e professori universitari, previo accesso alla documentazione necessaria, hanno la facoltà di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni». Inoltre «se il consiglio dell’ordine degli avvocati ha deliberato che questi devono comportare una valutazione di professionalità del magistrato positiva, non positiva o negativa, la componente degli avvocati esprime un voto unitario in senso conforme».

Commenti

Post popolari in questo blog

Le commissioni di inchiesta in Parlamento

«L’avvocato non può essere identificato con l’assistito»

«Ridurre l’arretrato civile del 90%? Una chimera» Nordio ripensa l’intesa con l’Ue