Guarini: senza obbligo di legge non si può licenziare

 

di Valentina Stella Il Dubbio 15 gennaio 2021 

«Se non esiste un obbligo di vaccinare, come è in questo caso, credo sia difficile poter incriminare il lavoratore che si rifiuti di vaccinarsi»: così Giovanni Guarini, avvocato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza.

La vaccinazione si può configurare come un obbligo connaturato all’adempimento del contratto di lavoro?

Premesso che chi scrive si sottoporrà immediatamente al vaccino appena disponibile, non mi pare sia previsto un obbligo di vaccinarsi per i lavoratori. L’art. 32 Cost reca: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”, e nel caso in questione tale obbligo non è stato previsto a differenza di ciò che è avvenuto per i vaccini di cui al DL 73/2017 ove sono state previste dieci vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e quattro vaccinazioni raccomandate per i minori in età prescolare (da zero a sei anni) con l’esclusione da asili nido e scuole dell’infanzia da zero a sei anni che non si vaccinano e sanzione fino a 500 euro per i minori in età scolare fino a sedici anni. Oggi esiste l’art. 2087 cc che impone la tutela della salute sui luoghi di lavoro, ma è precetto troppo generico per giustificare l’obbligo vaccinale; poi il novellato art. 279 Dlgs 81/2008, che prevede l’obbligo del datore di lavoro di messa disposizione del vaccino contro il Covid-19, tuttavia non prevede un obbligo dei lavoratori di sottoporsi al vaccino.

Se un lavoratore rifiuta il vaccino anti Covid 19 può essere licenziato?

Credo, quindi, sia difficilmente possibile licenziare disciplinarmente il lavoratore non essendovi un precetto violato, tuttavia la legge prevede (art. 279 e 42 D.Lgs. 81/2008) che in alternativa al vaccino il datore può allontanare temporaneamente il lavoratore o adibirlo a mansioni diverse per evitare rischi ad altri. Quindi in questi casi il datore potrebbe sospendere il rapporto di lavoro e la retribuzione del dipendente per inidoneità temporanea (cosa che non può fare se il lavoro può essere svolto in modalità smart ad es. a scuola), ma non credo si possa arrivare al licenziamento per inidoneità permanente alla mansione, posto che l’epidemia mi pare essere ontologicamente un evento temporaneo.

Cosa accade se a seguito di un rifiuto di un medico/infermiere un paziente si ammala? Si può rischiare una accusa di omicidio?

Bisogna anzitutto dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio il nesso causale fra patologia e l’omessa somministrazione del vaccino, cosa non semplice ed in caso ciò sia dimostrato allora credo vi potranno essere responsabilità penali per il datore di lavoro dell'azienda sanitaria solo se ha omesso di mettere a disposizione il vaccino ai medici e agli infermieri non se lo ha messo a disposizione ed il lavoratore lo ha rifiutato. Per il lavoratore che rifiuta il vaccino se, come mi pare, non vi è un chiaro obbligo di vaccinarsi, allo stesso modo non credo possa essere incriminato di alcun comportamento antigiuridico e quindi essere penalmente o civilmente responsabile.

L'obbligo di vaccinazione potrebbe essere imposto agli alunni e ai docenti, considerato che già esiste per i bambini un obbligo vaccinale?

No, senza che lo preveda il legislatore, il cui intervento per rendere obbligatorio il vaccino sarebbe forse auspicabile per tutte quelle professioni che presentano un rischio importante di contagio, come quelle sanitarie.

 

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