Verri: lecito licenziare il personale sanitario che non si vaccina

 di Valentina Stella Il Dubbio 15 gennaio 2021

Ha suscitato molta polemica la decisione di alcuni medici e operatori sanitari di non sottoporsi al vaccino anti covid. Ne parliamo con l'avvocato Francesco Verri, specializzato nel diritto penale dell’economia.

Secondo Lei il medico e l’infermiere che scelgono di non vaccinarsi contro il Covid possono essere licenziati o subire sanzioni disciplinari?

Sì. La struttura sanitaria per la quale lavorano assume un obbligo di cura ma anche di protezione verso il paziente. Chi è inserito in questo contesto lavorativo non può fare di testa sua. L’articolo 32 della Costituzione protegge prima la salute di tutti e poi la propria libertà di scelta. Penso anche alle norme che tutelano dalle malattie nei luoghi di lavoro. Esse impongono al datore di lavoro di adottare precauzioni e quest’ultimo ha non solo il diritto ma anche il dovere di affidarsi alle soluzioni migliori. Come il vaccino.

E se conseguentemente al loro rifiuto un paziente si ammalasse a cosa andrebbero incontro?

Potrebbero rischiare l’incriminazione per reati anche gravi: lesioni e omicidio colposo, in caso di morte della persona contagiata. Ma persino lesioni e omicidio volontario con dolo eventuale. Scegliendo di non proteggersi, accettano, infatti, il rischio di diventare strumento di trasmissione del virus.

In base a quali riferimenti? 

In base al secondo comma dell'articolo 40 c.p., non ostacolare un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. La “posizione di garanzia”di un medico o di un infermiere è molto ampia. La Cassazione, in molte sentenze, ha spiegato che, in quest’ambito, “la posizione di garanzia esplica la sua funzionalità sia in relazione agli obblighi di protezione, che impongono di preservare il bene protetto da tutti i rischi che possano lederne l’integrità, sia in relazione agli obblighi di controllo e sorveglianza, che impongono di neutralizzare le eventuali fonti di pericolo che possano minacciare il bene protetto”. Su questi presupposti, è chiaro che il medico o l’infermiere che, non vaccinandosi, contagiano il paziente, mantengono un comportamento in contrasto con i doveri loro imposti dalla “posizione di garanzia”. E lo stesso vale evidentemente per il personale di una residenza per anziani. 

Ma si dovrebbe dimostrare l’origine del contagio.

Si, per questo parlo di rischio di incriminazione. Prima di una condanna ci sono due problemi da risolvere: quello della prova del contagio, non insuperabile soprattutto quando nasce un focolaio, e quello degli attuali dubbi sulla possibilità che il soggetto vaccinato possa diffondere il virus. Ma presto la scienza ci darà maggiori informazioni. Naturalmente, in una causa civile non sono necessarie le stesse certezze.

A livello risarcitorio cosa può dirci?

Per la condanna in sede penale occorre, appunto, la certezza della responsabilità e quindi l’argomento secondo cui non è ancora sicuro che i vaccinati non siano contagiosi al momento ha la sua efficacia. Ma nel campo civile lo standard probatorio è diverso e basta la probabilità. Perciò, mi chiedo se le compagnie confermeranno le coperture assicurative agli irriducibili.


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