Onida: il 4 bis è incostituzionale

 di Angela Stella Il Riformista 11 giugno 2021

Nel collegio difensivo di Marcello Viola alla Cedu c'era anche l'ex Presidente della Corte Costituzionale Valerio Onida che ci spiega: «quando siamo intervenuti dinanzi ai giudici di Strasburgo abbiamo fatto riferimento all'impossibilità per il signor Viola di poter accedere alla liberazione condizionale, perchè all’epoca era applicabile l’art. 4-bis che escludeva i benefici; e anche la liberazione condizionale, in mancanza della collaborazione con la giustizia, era preclusa. Oggi (ieri, ndr) il Consiglio di Europa non ha detto che occorre concedere tale beneficio al detenuto, ma semplicemente che l'Italia, adeguandosi anche alla recente ordinanza della Corte Costituzionale (n. 97 del 2021), deve dotarsi di una legge che escluda l'attuale automatismo tra assenza di collaborazione e divieto di concessione della liberazione condizionale». Tuttavia, nonostante la sentenza della Corte costituzionale n.253/2019 ha escluso che la collaborazione con la giustizia sia condicio sine qua non per la concessione dei permessi premi ai condannati ostativi, Marcello Viola non ha ottenuto neanche un permesso premio: «questo è un altro discorso - spiega Onida - . L'automatismo tra mancata collaborazione e divieto di concessione dei permessi premio è già caduto  e non occorre attendere una legge per decidere su di essi. Se non gli è stato concesso, evidentemente ci sono valutazioni della magistratura di sorveglianza contrarie alla concessione: ma si tratta di vedere se le motivazioni sono plausibili (per esempio, il fatto che un parente o una sua ex moglie, in ipotesi, abbia tuttora rapporti con la mafia, non potrebbe essere motivo sufficiente di per sé per ritenere che anche per Viola questi rapporti sussistano tuttora)». Chiediamo al Presidente Onida come dovrebbe comportarsi la magistratura di sorveglianza in attesa che il Parlamento faccia una legge entro maggio 2022 sull'ergastolo ostativo: «attualmente il Tribunale di Sorveglianza che viene investito di una richiesta di liberazione condizionale da parte di un detenuto “ostativo” non potrebbe appoggiarsi, pe respingere la richiesta, sulla circostanza che la norma del 4-bis è ancora in vigore nel testo attuale. Anzi, dovrebbe sospendere la decisione e sollevare un nuovo dubbio di legittimità costituzionale (stante la sua evidente non manifesta infondatezza), in attesa dell’intervento del legislatore o della decisione futura della Corte costituzionale sulla questione ora rinviata al 10 maggio 2022».   Anche se l'incostituzionalità è accertata, dovendo attendere una legge del Parlamento, i detenuti che in teoria potrebbero accedere alla liberazione condizionale rimangono sospesi in un limbo, in una situazione di privazione della libertà personale: «senza dubbio rappresenta una anomalia il fatto che una norma sia stata ritenuta incostituzionale ma resti ancora in vigore. Per questo il giudice di sorveglianza non potrebbe respingere le richieste in nome dell'articolo 4-bis motivando con l’assenza di collaborazione». Però, nonostante la fermezza delle sue argomentazioni, facciamo presente al Presidente Onida che la scarcerazione di Giovanni Brusca ha riaperto la discussione sull'ergastolo ostativo e molti parenti di vittime di mafia e diverse forze politiche chiedono la riforma della legge nella direzione di chiusura ai benefici. La cornice però l'ha data già la Consulta e non si può tornare indietro: «certamente, lei ha ragione. Manca ancora una legge che, accogliendo l'impostazione della Corte Costituzionale, regoli l'ipotesi di liberazione condizionale per gli ergastolani ostativi in un modo conforme alla Costituzione. Il minimo, ripeto, è che i giudici non possono applicare semplicemente il 4-bis così com'è, per cui se non c'è collaborazione niente liberazione condizionale. Nel frattempo però questi ergastolani potrebbero chiedere e ottenere altri benefici come i permessi premio, già sganciati dalla condizione della collaborazione ad opera della sentenza n. 253 del 2019 ». In ultimo chiediamo al Presidente Onida se la decisione della Consulta era la migliore possibile o si poteva evitare il rinvio al Parlamento: «probabilmente, dinanzi ad una palese incostituzionalità , la cosa migliore sarebbe stata quella di adottare una decisione dichiarativa di questa incostituzionalità. Eventualmente con quei tipi di sentenze - manipolative, additive, additive di principio -  che tante volte la Corte ha pronunciato intervenendo direttamente sulla legge. In ogni modo la norma denunciata non può più essere applicata». 


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