Il pensionato Davigo e la poltrona al Csm, mazzata dal Tribunale: ricorso respinto

 di Angela Stella Il Riformista online 11 giugno 2021

Con una ordinanza del 10 giugno 2021 la seconda sezione civile del Tribunale di Roma - dottor Francesco Oddi - ha respinto il ricorso dell'ex consigliere del CSM Piercamillo Davigo il quale chiedeva, in via principale, che venisse accertato il suo diritto alla conservazione della carica di consigliere elettivo con conseguente condanna dell'organo di governo autonomo della magistratura alla sua immediata reintegrazione nell'incarico, con ogni altra conseguenza di legge, e, in subordine, che venisse sollevata questione di legittimità costituzionale  degli articoli 30, 32,37, 39 della legge numero 195/1958 per contrasto con l'articolo 104 della Costituzione. Questa ordinanza di rigetto è molto importante perché rappresenta la prima decisione di merito sulla battaglia giudiziaria intrapresa dal dottor Davigo, il quale si è sempre detto convinto di non dover abbandonare la poltrona a Palazzo dei Marescialli, anche se in pensione. Nella premessa della sua decisione, il Tribunale civile di Roma ripercorre tutte le tappe di questa intricata vicenda e ricorda che il dottor Davigo veniva «eletto nel 2018 componente togato del CSM, dopodiché, in data 19/10/2020, dopo che il Plenum del Consiglio aveva disposto il suo collocamento a riposo per sopraggiunti limiti di età, era stata approvata la proposta della Commissione "verifica titoli" di cessazione anticipata del suo mandato consiliare. Il 21/10/2020 il medesimo plenum aveva deliberato il collocamento fuori del ruolo  organico della magistratura del dottor Carmelo Celentano, facendolo subentrare nella carica di componente togato. Il dott. Davigo aveva pertanto impugnato la delibera di cessazione del mandato consiliare [...] dinanzi il TAR del Lazio , che si era dichiarato carente di giurisdizione, ravvisando nella fattispecie una controversia inerente il diritto soggettivo perfetto a mantenere la carica elettiva. La decisione del TAR era sta confermata dal Consiglio di Stato». Ebbene, dopo la decisione dei giudici amministrativi, Piercamillo Davigo aveva deciso di riassumere il giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Roma chiamando in causa, oltre al CSM, anche il Ministero della Giustizia e il dottor Carmelo Celentano. E qui interviene la prima sonora "bocciatura" da parte del giudice civile, il quale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia in quanto i provvedimenti censurati dall'ex magistrato sono stati adottati solo dal CSM, sicché il Ministero di Via Arenula, essendo del tutto estraneo alla controversia, non avrebbe dovuto nemmeno essere citato in giudizio. Tanto premesso, il Tribunale di Roma, nel rigettare il ricorso, smonta una ad una tutte le argomentazioni addotte da Piercamillo Davigo a sostegno della sua domanda. Innanzitutto il giudice civile sostiene che «l'articolo 104 della Costituzione, sesto comma, nello stabilire che "i membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni", non si riferisce alla durata del mandato del singolo componente elettivo, ma alla durata in carica del Consiglio nel suo complesso. L'opposta lettura della norma formulata dal ricorrente, per un verso, non è compatibile con altre norme della Costituzione riguardanti organi collegiali e, per altro verso, condurrebbe a conseguenze tanto errate quanto paradossali». Sempre secondo il Tribunale, inoltre, anche le norme della legge n. 195/1958, invocate da Davigo a sostegno della sua tesi, inducono a ritenere che la durata quadriennale della carica riguarda l'organo nel suo complesso e non il singolo consigliere elettivo. Ciò si evince dall'art. 30, primo comma ("Il Consigliere superiore scade al termine del quadriennio") e secondo comma ("tuttavia finché non è insediato il nuovo Consiglio continua a funzionare quello precedente"). Peraltro secondo il giudice civile anche i successivi articoli 32, 37 e 39 della Legge n. 195/1958, citati da Davigo, non dimostrerebbero affatto quanto sostenuto dall'ex P.M. di Mani Pulite, ossia che la durata quadriennale della carica si riferisce al singolo consigliere. Infine il Tribunale di Roma ha stabilito, contrariamente a quanto sostenuto dall'ex P.M. di Mani Pulite, che la cessazione della carica di consigliere non debba essere prevista da una norma di rango costituzionale, visto che sul punto «non è prevista alcuna riserva di legge costituzionale». Come se non bastasse, il Giudice Oddi, ha ritenuto «manifestatamente infondata» anche la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente. Ora Piercamillo Davigo ha tempo trenta giorni per impugnare questa ordinanza davanti alla Corte di Appello di Roma. In mancanza di impugnazione, il provvedimento diverrà definitivo. 

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