Plenum Csm approva parere su Ddl Nordio

 Valentina Stella Dubbio 22 febbraio 2024

 

Ieri pomeriggio il plenum del Consiglio Superiore della magistratura ha dato il via libera a maggioranza  (sei gli astenuti) al parere della VI commissione, presieduta dal togato di Area Marcello Basilico, in merito al Ddl Nordio, da poco passato in prima lettura al Senato e assegnato ieri alla commissione giustizia della Camera. Vediamo per singolo tema alcune delle critiche sollevate. Abrogazione dell’abuso d’ufficio: «appare nondimeno evidente che si tratta di una soluzione che richiederà una valutazione approfondita ed effettiva dei suoi effetti concreti, onde evitare il rischio, evocato da alcuni», che essa «determini involontariamente un parziale depotenziamento del microsistema penale dedicato alla lotta contro la corruzione». Inoltre «il problema della c.d. “paura della firma” potrebbe non essere comunque del tutto scongiurato dalla prefigurata abrogazione, non essendo rari i casi in cui l’abuso d’ufficio è contestato al pubblico amministratore in concorso con altri reati, anche più gravi, quali il delitto di falso o di truffa o le contravvenzioni in materia edilizia». Le disposizioni in materia di intercettazioni (limiti di intrusione nelle comunicazioni tra il difensore e il proprio assistito): «è stato previsto che l’autorità giudiziaria o gli organi da questa delegati devono interrompere immediatamente le relative operazioni quando risulti che la conversazione o la comunicazione rientra tra quelle vietate», ossia legate alla strategia difensiva. Come posta la norma, emergerebbe un dubbio interpretativo: l’ascolto deve avere una durata tale da consentire la verifica dell’effettiva attinenza della conversazione rispetto all’attività defensionale con l’obbligo di interromperlo ‘immediatamente’ o l’interruzione dell’ascolto deve essere disposto per il solo fatto che la conversazione intercorre tra il difensore e il proprio assistito? Il divieto di pubblicazione delle intercettazioni «Le modifiche introdotte si pongono al crocevia tra rilevantissimi e altrettanto delicati interessi potenzialmente confliggenti, da quello concernente il diritto all’informazione – ad informare e ad essere informati –, a quello relativo alla tutela della riservatezza e della reputazione di tutti i soggetti variamente coinvolti in un procedimento penale. Tali questioni esulano dal perimetro delle valutazioni consiliare e rientrano nell’ambito della discrezionalità legislativa, spettando all’evidenza al Parlamento individuare il punto di equilibrio tra le esigenze sinteticamente richiamate, in un bilanciamento non sindacabile da parte del Consiglio». Riservatezza dei terzi estranei «La disposizione, nel testo approvato dalla Commissione Giustizia, amplia gli obblighi di vigilanza del pm affinché nei verbali delle intercettazioni non siano riportati fatti e circostanze “che consentano di identificare soggetti diversi dalle parti». Altresì il giudice, quando procede all’udienza per l’acquisizione delle intercettazioni, deve disporre lo stralcio anche delle registrazioni e dei verbali riguardanti soggetti diversi dalle parti, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza. «Il fine che ha ispirato le modifiche, e cioè la tutela della riservatezza dei terzi in posizione di totale estraneità rispetto ai fatti oggetto dell’indagine penale, è ampiamente condivisibile» tuttavia «Sovente accade che interlocutori, in una prima fase apparentemente estranei rispetto ai fatti oggetto delle investigazioni, nel prosieguo dell’ascolto, e per effetto dell’incrocio delle informazioni emergenti dalle conversazioni, risultino in essi coinvolti». Pertanto « La regola che si intende introdurre, rigidamente applicata in una fase ancora fluida delle indagini, rischia, dunque, di rendere necessaria una ricostruzione postuma del flusso delle conversazioni». Interrogatorio preventivo Tale previsione «ponendo l’indagato a conoscenza della pendenza nei suoi confronti di una richiesta cautelare, potrebbe rendere meno efficaci quelle attività a sorpresa, come le perquisizioni e i sequestri, normalmente svolte in concomitanza con l’esecuzione delle misure cautelari e, in particolare, della misura della custodia cautelare in carcere, che sovente consentono l’acquisizione di materiale utile alle indagini». Gip collegiale per le misure cautelari «È palese che l’introduzione del GIP collegiale richiederà l’impiego, nello svolgimento di funzioni GIP, di un numero di magistrati che, soprattutto negli uffici di piccole dimensioni, può risultare pari, se non addirittura superiore, a quelli tabellarmente assegnati all’ufficio GIP». Limiti ai poteri di impugnazione del pm «Se, la limitazione del potere d’appello del PM che si intende introdurre non è oggettivamente assoluta, perché non estesa a tutti i reati in generale, ma limitata solo a quelli contemplati dall’art. 550 c.p.p., nondimeno l’ablazione dei poteri di impugnazione della parte pubblica è comunque significativa, avendo ad oggetto un numero rilevante di  reati, non necessariamente di agevole accertamento processuale e non tutti di attenuata gravità», «si considerino, a mero titolo esemplificativo, l’istigazione a delinquere, le truffe aggravate, l’appropriazione indebita, la ricettazione e le lesioni stradali gravi e gravissime, il furto, la violazione del divieto di portare armi nelle riunioni pubbliche, la commissione di atti osceni in luoghi frequentati da minori, la pubblica istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope ecc». Intanto il parere della VI Commissione sui decreti attuativi su Ordinamento giudiziario e magistrati fuori ruolo arriverà in plenum prima della metà di marzo. Mentre il 6 dello stesso mese, molto probabilmente, si deciderà sul destino dell’ex presidente della Corte Costituzionale, Silvana Sciarra, candidata al direttivo della Scuola Superiore della Magistratura ma invisa a Magistratura indipendente e ai togati di destra, perché indicata dal Pd alla Consulta. 

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