Ergastolo ostativo: pronto il testo base

 di Angela Stella Il Riformista 17 novembre 2021

Sarà votato oggi in Commissione Giustizia della Camera il testo base della legge richiesta dalla Corte Costituzionale per superare l'ergastolo ostativo. Da quanto abbiamo appurato, la proposta, elaborata da un Comitato ristretto all'interno della Commissione, dovrebbe essere approvata da tutta la maggioranza. Ma si tratterebbe solo di un primo passo in quanto il presidente della Commissione, l'onorevole del Movimento Cinque Stelle Mario Perantoni, ha chiesto ieri ai gruppi di far pervenire entro giovedì delle proposte di nomi per ulteriori audizioni da tenere a partire dal testo base. Seguirà il lavoro emendativo su cui i partiti contano per perfezionare il testo. Come ci ha detto l'onorevole dem Walter Verini  «il testo base è un buon punto di partenza a cui ha lavorato per noi nel Comitato l'onorevole Miceli. Grazie alle audizioni e agli emendamenti lo miglioreremo. I principi da tenere in considerazione e da rispettare sono due: sentenza della Corte Costituzionale e garanzia che siano le direzioni distrettuali e la direzione nazionale antimafia a dare dei pareri che escludano la possibilità che il detenuto torni a delinquere». Anche per l'onorevole di Italia Viva Lucia Annibali «resta fermo il fatto che faremo successivi emendamenti al testo perché vogliamo essere certi che si legiferi nella direzione indicata dalla Corte Costituzionale e non come reazione ad essa». Infatti il nodo della questione è proprio questo: evitare che alla fine si arrivi ad una legge che, come vuole il Movimento Cinque Stelle, riproponga un nuovo ergastolo ostativo togliendo ogni speranza di libertà ai detenuti ostativi non collaboranti né usufruenti della collaborazione impossibile/inesigibile.  Abbiamo avuto modo di leggere in anteprima la bozza del testo oggi in votazione, che in teoria dovrebbe essere un puzzle delle tre attuali proposte in discussione a firma della dem Bruno Bossio, del grillino Ferraresi e dell'onorevole di Fd'I Delmastro delle Vedove. All'art. 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario verrebbe apportata una modifica per cui i benefici ai detenuti 'ostativi' potranno essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia, purché loro «oltre alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione al percorso rieducativo, dimostrino l’integrale adempimento delle obbligazioni civili e delle riparazioni pecuniarie derivanti dal reato o l’assoluta impossibilità di tale adempimento  nonchè, a seguito di specifica allegazione da parte del condannato, si accertino congrui e specifici elementi concreti, diversi e ulteriori rispetto alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere con certezza l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali». Qui sono due i punti critici, come emerso anche dalle precedenti audizioni: come è possibile escludere con «certezza» non tanto eventuali collegamenti attuali quanto possibili legami futuri con la criminalità? Inoltre graverà sul detenuto non collaborante l'onere di provare l'assenza dell'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. Ma proprio il presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia aveva detto in audizione che, per rispettare anche il dettato costituzionale, l’onere della prova non deve gravare mai sul soggetto, semmai sull'autorità pubblica. Manca dai requisiti per accedere ai benefici «il  contributo alla realizzazione del diritto alla verità spettante alle vittime, ai loro familiari e all’intera collettività», come teorizzato nella proposta della Fondazione Falcone.  Sempre secondo la bozza che abbiamo potute vedere i magistrati di sorveglianza per decidere sulla richiesta di benefici dovranno chiedere « il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado» e del Procuratore nazionale antimafia, e acquisire informazioni dalle direzioni degli istituti ove l’istante è detenuto. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della complessità degli accertamenti. «Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri e delle informazioni richiesti». Dunque, come questa volta previsto dalla Fondazione Falcone, si è escluso che le Procure esprimano pareri vincolanti, salvaguardando il libero convincimento del giudice di sorveglianza.  L'onorevole Bruno Bossio si mostra però insoddisfatta del testo base: « infarcisce di requisiti ridondanti e equivoci la possibilità di accedere ai benefici rendendoli di fatto impraticabili. Se il senso è bloccare a priori l’accesso alle misure alternative lo si dica chiaramente nella consapevolezza che si confligge con le indicazioni giurisprudenziali europee e nazionali». 

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