Botta e risposta Canzio e Ucpi

 di Valentina Stella Il Dubbio 1 dicembre 2021

Il Presidente dell'Unione delle Camere Penali, Gian Domenico Caiazza, qualche giorno fa in una intervista a questo giornale aveva espresso preoccupazione sul tema dell'appello, sulla cui riforma sta lavorando il gruppo ministeriale presieduto da Giovanni Canzio, Primo Presidente Emerito della Corte di Cassazione: «la legge delega   - ci aveva detto Caiazza- prevede "l'inammissibilità dell’appello per mancanza di specificità dei motivi quando nell’atto manchi la puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato". Ci allarmano due espressioni: "specificità dei motivi" e "puntuale enunciazione"». Proprio Canzio, pochi giorni dopo l'intervista, durante l'evento La riforma Cartabia. Il "Nuovo" sistema penale, organizzato da Laboratorio Permanente Esame e Controesame, ha voluto tranquillizzare il leader dei penalisti: « aver mantenuto la collegialità è importante che sia stato fatto, come pure aver respinto un tentativo nobilissimo, legittimo di trasformare l'appello in Cassazione, cioè come ricorso a critica vincolata. Che ha una sua legittimità teorica ma che secondo me snatura, sfigura la natura dell' appello che non può essere a critica vincolata ma a critica aperta.  Però deve essere specifico.  Ne hanno scritto le Sezioni Unite  - Galtelli 2016 - , poi c'è stata la legge Orlando, il legislatore della legge delega ha riprodotto testualmente la massima della Galtelli,  sarà riportata praticamente in modo pedissequo -  ne sono sicuro - in sede di decreti delegati. Ne approfitto per assicurare l' amico Caiazza che quella è la regola,  la Gartelli sulla specificità, non ci sarà nessun tentativo di manipolazione. Vi prego di riferirlo all'avvocato Caiazza: la manifesta infondatezza è fuori dal perimetro della legge delega. [...] Io giudice ti ho detto le ragioni per cui ho provveduto in un certo modo e tu difensore ti devi confrontarti con quelle regioni,  perché se non ti confronti con quelle ragioni il tuo appello è aspecifico. A ragioni si contrappongono ragioni,  secondo un criterio di proporzionalità. Se quel giudice non ha addotto le ragioni e allora sì che può essere anche il tuo un appello libero:ti do quella pena perché la ritengo equa, ecco io ti posso fare appello dicendo la ritengo iniqua.  Ma se io ti dico ti do quella pena perché a) b) c) d) tu ti devi confrontare con tutte e quattro le ragioni che ho posto a fondamento, altrimenti il tuo appello è aspecifico». L'avvocato Eriberto Rosso, Segretario dell'Unione Camere Penali replica così al Dubbio: « Prendiamo atto delle considerazioni del Presidente Canzio, ma la preoccupazione dell’Avvocatura penale resta. L’intervento sull’appello è la parte più critica della delega Cartabia: il timore è che si voglia limitare il ricorso a uno strumento – il secondo grado di merito – che costituisce uno dei presidi della giustizia della decisione. È legittimo il dubbio che attraverso il richiamo alla richiesta di una puntuale esplicitazione dei motivi a sostegno delle ragioni di critica vi sia, dietro l’angolo, l’insidia dell’inammissibilità, peraltro dichiarata in un percorso processuale semplificato. Se a ragioni si contrappongono ragioni, quello sulle ragioni di critica è palesemente un giudizio di merito, che deve intervenire una volta instaurato il rapporto processuale. Faremo tutto quanto è nelle nostre possibilità perché gli interventi sull’appello non si risolvano in una limitazione di tale diritto». 


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