Difesa Carlomagno: legge femminicidio incostituzionale
Valentina Stella Dubbio 28 ottobre 2026
Si è aperto ieri davanti alla prima Corte d'Assise di Roma il processo a Claudio Carlomagno, imputato per il femminicidio dell'ex compagna Federica Torzullo, 41 anni. L'uomo è accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto coniugale, oltre che di occultamento e vilipendio di cadavere. Il corpo della donna era stato ritrovato il 18 gennaio scorso ad Anguillara Sabazia, sepolto dietro la sede dell'azienda riconducibile all'imputato. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Torzullo sarebbe stata uccisa con 23 coltellate nella villetta dove la coppia viveva insieme al figlio di 10 anni. Carlomagno ha confessato il delitto. Per l'accusa, il movente sarebbe legato alla volontà della donna di chiudere definitivamente la relazione. Una scelta che avrebbe comportato anche l'allontanamento dell'uomo dalla casa di Anguillara e l'affidamento esclusivo del figlio alla madre. Una storia tragica: per la morte della vittima, per un figlio rimasto in pratica senza i genitori ed affidato ai nonni materni, per il suicidio della madre e del padre dell’imputato. Ma le emozioni devono restare fuori dall’aula di tribunale, dove ieri invece il difensore di Carlomagno, l’avvocato Andrea Miroli, ha chiesto (primo avvocato in Italia) alla Corte (presidente Paola Roja, la stessa del processo Regeni) di sollevare dubbio di legittimità costituzionale della neonata legge sul femminicidio. Secondo il legale, già noto alle cronache per aver difeso la famiglia Ciontoli, la norma sarebbe incompatibile con gli articoli 3 (principio di uguaglianza), 25 (Violazione del principio di precisione, determinatezza e Tassatività), 27 (divieto di comminatoria di pene fisse) della Costituzione. Secondo Miroli il delitto di femminicidio (art. 577 bis cp) «isola quale elemento costitutivo esclusivo la qualità personale della persona offesa, circoscritta all'appartenenza al genere femminile. In tal modo, si dà origine ad un'inaccettabile asimmetria sanzionatoria fondata sul sesso della vittima, vietata a monte dal primo comma dell'art. 3 Cost». Si è chiesto il legale in aula: potrebbe accadere che un uomo che si senta donna, anche senza avere intenzione di effettuare in concreto il cambio del sesso, venga -proprio a causa delle sue convinzioni e della sua volontà di esercitarle liberamente- ucciso: potrebbe, in tal caso, applicarsi l’art. 577 bis c.p.?». Per quanto concerne la seconda censura, il difensore ha evidenziato come la nuova fattispecie «presenta un deficit assoluto di precisione descrittiva materiale. Il primo periodo dell’art. 577 bis c.p. utilizza una serie di nozioni: “odio”, “discriminazione”, “prevaricazione”, “controllo”, “possesso”, “dominio”, “in quanto donna”, “rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo” e “limitazione delle sue libertà individuali”. Alcune espressioni possono assumere un significato ordinario; il problema nasce dalla loro trasformazione in elementi costitutivi di un delitto punito con l’ergastolo, senza una definizione legale o una chiara relazione gerarchica tra le diverse ipotesi». Per quanto riguarda, infine, l’aspetto sanzionatorio l’avvocato ha sottolineato la norma contrasta con l'insegnamento della Corte Costituzionale secondo cui «ogni previsione di sanzione fissa è indiziata di illegittimità costituzionale». Infatti «la giurisprudenza costituzionale esige inderogabilmente “valvole di sicurezza” capaci di adeguare la sanzione al caso concreto, così da evitare il rischio di una sanzione eccessiva in concreto e come tale insensibile al giudizio sulla personalità del reo e inidonea allo scopo della sua risocializzazione». Le parti civili, addirittura otto, si sono opposte alle richieste della difesa. Il pm aveva chiesto un rinvio. La Corte (quattro giudici popolari uomini e due popolari donne), dopo una camera di Consiglio di un’ora, ha ritenuto che la questione non sia manifestamente infondata tuttavia non è rilevante al momento. Volendo essere precisi non si tratta di un rigetto. Lo ha spiegato bene l’avvocato Miroli a margine dell’udienza: «Accogliamo positivamente la decisione del giudice che -preciso- non ha ritenuto manifestamente infondata la questione da noi sollevata. In pratica non l'ha respinta. Ha semplicemente ritenuto che andrà rivalutata nel corso del processo. E sicuramente siamo pronti a ripresentarla». Presente in aula l’imputato, seduto accanto al suo avvocato. Prima dell’inizio dell’udienza e al termine ci sono stati momenti di tensione. La madre della vittima Roberta Virgulti, appena giunta in Aula, quando ancora Carlomagno non era arrivato, ha cominciato ad urlare «maledetto»; poi al termine dell’udienza, quando le guardie penitenziarie lo stavano portando via ha urlato nuovamente verso suo genero: «Guardami in faccia». Presenti anche le zie materne di Carlomagno che dall’inizio della vicenda non lo hanno mai abbandonato.
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