Chat criptate, crolla il processo Ostro

 Valentina Stella Dubbio 15 ottobre 2026

Si è concluso con sedici condanne e trentaquattro assoluzioni il processo con rito abbreviato davanti al Gup di Catanzaro scaturito dall'operazione “Ostro” su presunte infiltrazioni della cosca Gallace nelle ultime elezioni comunali a Badolato e in appalti pubblici, coordinata dalla Dda di Catanzaro. Con ogni probabilità, la decisione passa per la declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni telematiche, relative alle chat scambiate con il sistema crittografico Sky-ECC, che è stata richiesta da alcune difese (avvocati: Giuseppe Gervasi, Vincenzo Sorgiovanni, Alfredo Arcorace, Alessandro Bavaro, Vincenzo Cicino, Eleonora Ferrillo, Mauro Ruga, Salvatore Staiano, Manlio Morcella e Natale Polimeni). «In tal senso – ci hanno detto proprio Morcella e Polimeni –, depone il proscioglimento disposto a vantaggio di alcuni coimputati con la formula “per non avere commesso il fatto” e la contemporanea condanna di altri coimputati che dovevano rispondere della identica contestazione, poiché, solo per i primi e non anche per i secondi, le uniche emergenze probatorie a carico si risolvevano nelle chat Sky Ecc». Come ci hanno spiegato i due legali, «le chat criptate debbono ritenersi inutilizzabili, ogniqualvolta l'imputato italiano non possa contestarne le modalità di raccolta né davanti all'autorità giudiziaria dello Stato d'emissione né davanti all'autorità giudiziaria dello Stato d'esecuzione». I due penalisti hanno ricordato che in vari Paesi europei sono pendenti giudizi che attengono al narcotraffico transoceanico e che si basano su di una serie innumerevole di chat ricavate dal sistema crittografico Sky Ecc. L’inchiesta sottesa a tali giudizi è stata espletata in Francia, con il supporto di una squadra investigativa comune, composta dagli organi inquirenti francesi, belgi e olandesi, e con il coordinamento di Eurojust. Gli investigatori sono riusciti a intercettare tutta la messaggistica criptata scambiata su più di centomila criptofonini con accesso a Sky Ecc e i relativi risultati sono stati messi a disposizione di organi investigativi di altri Paesi, quali l’Italia, che hanno provveduto ad assumere i provvedimenti cautelari conseguenti. I criptofonini sono smartphone anti-intercettazione che usano metodi di crittografia per proteggere tutti i sistemi di comunicazione. Di per sé sono legali ma nella maggior parte dei casi una maggiore “blindatura” è utilizzata per scopi illegali.  La criticità della inchiesta base francese e dei giudizi penali interni che ne sono derivati consiste nel fatto che queste chat sono state acquisite attraverso una attività di intercettazione massiva, non consentita dall’ordinamento italiano. «Ciononostante – ci dicono ancora i legali – tali chat sono state finora ritenute spendibili in giudizio, perché entrate nella disponibilità della magistratura italiana con la procedura OEI (Ordine Europeo di Indagine), che, paradossalmente, ha finito per rendere utilizzabile una prova altrimenti inservibile». Sul tema ci sono state già delle pronunce. La sentenza a Sezioni Unite Giorgi del febbraio 2024, propiziata sempre da un ricorso di Morcella e Polimeni, ha stabilito che se da un lato il Pm italiano può emettere l'OEI per acquisire queste chat senza necessità di una previa autorizzazione o verifica preventiva da parte di un giudice italiano o straniero, dall’altro lato comunque l'utilizzabilità delle prove in Italia sebbene ammessa è subordinata alla verifica del rispetto dei diritti fondamentali e del giusto processo da parte dello Stato di emissione. Poi è intervenuta la recente sentenza della Sesta Sezione Penale di piazza Cavour (la n.ro 27520/2026), che ha riconosciuto in astratto la lesione del diritto di difesa, da intendersi quale diritto fondamentale, allorquando l’imputato nel procedimento interno al Paese d’emissione non possa rivolgersi alla giurisdizione francese, per lamentare la legittimità delle intercettazioni disposte nel Paese d’esecuzione. «Si tratta di un grave vulnus alle ragioni difensive e al principio del giusto processo, poiché la vigenza del principio euro-unitario di mutuo riconoscimento impedisce al magistrato italiano di sindacare gli atti d’indagine compiuti nel territorio di un Paese partner» commentano gli avvocati. In quella occasione la Suprema Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura di Catanzaro contro il provvedimento interlocutorio emesso il 22 gennaio 2026 nel procedimento “Ostro” dal Gup che aveva disposto l’acquisizione di informazioni su diversi profili, tra cui eventuali iscrizioni degli imputati in procedimenti instaurati dalle autorità giudiziarie belga e francese, oltreché eventuali indagini a carico degli imputati all’estero e reati per i quali in Francia erano state disposte le captazioni. 

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