Ucpi e Anm contro ddl Borghi
Valentina Stella Dubbio 2 ottobre 2026
Il ddl n. 1972 sulla legittima difesa, a prima firma del leghista Claudio Borghi, è incostituzionale. A dirlo sono sia l’Anm che l’Unione Camere Penali Italiane, audite negli ultimi giorni in commissione Giustizia del Senato. La proposta dell’esponente del Carroccio aggiunge un quinto comma all’articolo 52 del codice e introduce una nuova ipotesi di non punibilità, la cosiddetta “ipotesi Roggero”: in caso di aggressione a mano armata in casa o sul luogo di lavoro non sarebbe punibile qualsiasi reazione posta in essere nell’immediatezza del fatto da chi subisce l’aggressione. Per Marcello De Chiara, vice presidente del sindacato delle toghe, si ipotizza «la possibile contrarietà agli articoli 2 e 3 della Costituzione e soprattutto all'articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il diritto alla vita». Come spiega il magistrato «l'articolo 2 della Convenzione fa espresso riferimento all'assoluta necessità: il ricorso alla forza è legittimo solo se assolutamente necessario. La giurisprudenza europea ha evidenziato che la reazione deve essere strettamente proporzionale al pericolo che la persona si trova a fronteggiare. L'articolo 2 della Convenzione europea è una norma interposta: rispetto a esso la norma in esame potrebbe essere oggetto di sindacato di costituzionalità». Ma l’aspetto che «veramente preoccupa» il giudice è la previsione che la reazione non è punibile indipendentemente dalla finalità difensiva della condotta: «Il contrasto con la formulazione letterale dell'articolo 2 è palese. Escludere la necessità di una finalità difensiva è una formulazione che difficilmente potrebbe ritenersi compatibile con il parametro europeo». Infine per De Chiara «la formula 'aggressione a mano armata' è indeterminata: non si specifica quale tipologia di arma sia necessaria per rendere legittima la reazione» e «per come formulata, la norma sembrerebbe escludere la punibilità della reazione anche quando si diriga nei confronti di un soggetto diverso dall'autore dell'aggressione». Anche per Francesco Petrelli, presidente dei penalisti italiani, l’introduzione di una causa di non punibilità assoluta e incondizionata «configura una presunzione assoluta di impunità che la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha costantemente ritenuto incompatibile con il sistema delle cause di giustificazione. Come osservato dalla Corte di Cassazione, un'estensione del regime di presunzioni a tutti gli elementi della causa di giustificazione «evidenzierebbe palesi frizioni con il principio di uguaglianza declinato dall'art. 3 Cost., introducendo, del tutto irragionevolmente, un'area di esclusione dell'antigiuridicità completamente avulsa dal connotato della necessità che, invece, ne costituisce il primario fondamento, assolvendo alla funzione selettiva dei valori in conflitto». L’avvocato ha sottolineato come «una norma che esoneri dalla verifica giudiziale qualsiasi reazione si espone alla censura di irragionevolezza ex art. 3 Cost., in quanto tratta in modo identico situazioni radicalmente eterogenee: la reazione strettamente necessaria e quella meramente ritorsiva o punitiva». Petrelli davanti ai senatori ha poi rilevato come, alla luce della più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, «le opzioni di politica criminale del legislatore che incidano sui diritti fondamentali debbano essere sottoposte al vaglio del principio di proporzionalità, quale limite alla discrezionalità legislativa e criterio di verifica della ragionevolezza del bilanciamento tra gli interessi costituzionali coinvolti». Il ddl, com’è noto, prevede la non punibilità «indipendentemente dalla persistenza del pericolo», con ciò, per l’Ucpi, «legittimando reazioni che intervengono quando l'aggressione si sia già esaurita. Tale previsione viene a collidere con la tutela costituzionale del diritto alla vita (art. 2 Cost.) e con i vincoli derivanti dall'art. 2 CEDU». Infine l'eliminazione del requisito della «natura strettamente difensiva della condotta» comporta che anche reazioni deliberatamente offensive, prive di qualsiasi connotato di autodifesa, rientrerebbero nell'area di non punibilità. «Ciò si pone in tensione con il principio di personalità della responsabilità penale ex art. 27, comma 1, Cost., che postula l'esigenza di un collegamento soggettivo tra il fatto e l'agente fondato sul disvalore della condotta, e con la funzione rieducativa della pena di cui al comma 3, che presuppone la selezione delle condotte meritevoli di sanzione in base a criteri di offensività e colpevolezza», ha concluso Petrelli.
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