Il pm che canta bella ciao non fa pregiudizio

 Valentina Stella Dubbio 20 ottobre 2026

La Cassazione ha escluso che la partecipazione di un pm ai festeggiamenti dopo la vittoria del NO nel referendum sulla separazione delle carriere sia motivo di rimessione di un giudizio contro il segretario nazionale di Forza Nuova, Roberto Fiore. Lo ha reso noto il blog di “Terzultimafermata”. Fiore è imputato per devastazione e saccheggio insieme ad altre 40 persone nel processo in Corte di Assise a Napoli a seguito dei disordini verificatisi nel capoluogo partenopeo il 23 ottobre 2020, disordini legati ad un lockdown per fronteggiare il crescente numero di casi di Covid. I fatti si verificarono nei pressi della sede della giunta regionale della Campania. Secondo la difesa, i magistrati requirenti del procedimento, in particolare il pm Antonello Ardituro, sarebbero stati mossi da pregiudizi politici contro Fiore. Da qui la presentazione di una istanza relativa alla legittima suspicione per discriminazione politica, in base all’articolo 45 cpp, per spostare il processo altrove. In particolare si evidenziava «che Ardituro era recentemente balzato agli onori della cronaca per avere festeggiato, il 23 marzo 2026, in occasione di una manifestazione spontanea svoltasi nella sala dell’Anm, all’interno del Palazzo di Giustizia di Napoli, l’esito negativo del referendum sulla cosiddetta “Riforma Nordio”, svoltosi il 22 e il 23 marzo 2026, ballando e cantando, insieme ad altri colleghi del distretto partenopeo, la canzone intitolata “Bella Ciao”, che esprimeva in termini inequivocabili la vocazione dichiaratamente antifascista dei magistrati che avevano intonato il noto canto di ispirazione partigiana». Inoltre, secondo gli avvocati di Fiore, «non era possibile dubitare delle convinzioni antifasciste» di Ardituro «che forniva un’interpretazione autentica delle ragioni che lo avevano indotto a intonare la canzone “Bella ciao”, atteso che il magistrato, emersa la sua partecipazione alle manifestazioni di gioia conseguenti alla bocciatura referendaria, il 26 marzo 2026, aveva inviato una lettera al direttore del quotidiano “La Repubblica” intitolata “I nostri cori nel tribunale di Napoli come una liberazione”». Secondo la Cassazione, tuttavia, l’istanza è inammissibile. Innanzitutto perché «in tema di rimessione del processo, la “grave situazione locale”, prevista dall’art. 45 cod. proc. pen., che è norma di carattere eccezionale e di stretta interpretazione, è configurabile solo in presenza di un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge, di tale abnormità da indurre il legittimo sospetto di un pericolo concreto per l’imparzialità del giudice, inteso quale ufficio giudiziario nel suo complesso, o per la libera determinazione delle parti». In più «deve osservarsi che le manifestazione di gioia espresse in occasione dell’esito negativo del recente referendum sulla giustizia, oggetto di vaglio, non possono ritenersi idonee a configurare l’esistenza di una “grave situazione locale”, da intendersi quale fenomeno che coinvolge l’ambiente esterno alla dialettica processuale, rappresentato nel nostro caso dalla società civile napoletana, che non risulta essere stata coinvolta, nemmeno occasionalmente, dalla riunione spontanea alla quale partecipava il dottor Ardituro. La manifestazione del 23 marzo 2026, in realtà, presentava connotazioni di spontaneità e non mirava, nemmeno indirettamente, a divulgare messaggi o notizie finalizzati a coinvolgere l’ambiente esterno» al procedimento in corso a Napoli. Infine nessuno dei magistrati giudicanti «risulta essere stato coinvolto nelle manifestazioni di giubilo post-referendarie censurate dalla difesa del ricorrente, rendendo evidente, anche sotto questo ulteriore profilo, l’assenza di pregiudizi di sorta alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al dibattimento».

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