Regime ostativo: la Consulta restituisce gli atti ai magistrati di sorveglianza

 Valentina Stella Il Dubbio 9 febbraio 2023

Come ipotizzato nel pezzo di ieri mattina, la Corte costituzionale su due nuovi casi riguardanti il regime ostativo, ossia il 4 bis, comma 1 dell’ordinamento penitenziario ha rinviato gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Perugia e al magistrato di sorveglianza di Avellino che avevano sollevato nel 2021 e nel 2022 questioni di legittimità costituzionale. I giudici costituzionali si sono riuniti ieri pomeriggio in Camera di Consiglio alle 16 e alle 16:15 è stata già resa nota la decisione da parte dell’ufficio stampa.  Oggetto di scrutinio (relatore Zanon – parti non costituite) era appunto l’art. 4-bis, primo comma, della legge di ordinamento penitenziario, nella parte in cui, in caso di condanna per delitti diversi da quelli di contesto mafioso, ma pur sempre “ostativi”, non consente al detenuto che non abbia utilmente collaborato con la giustizia di essere ammesso alle misure alternative alla detenzione. Si trattava rispettivamente, nei due casi, della richiesta di accedere all’affidamento in prova al servizio sociale e alla semilibertà. “In attesa del deposito dell’ordinanza, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte costituzionale ha deciso di restituire gli atti ai giudici a quibus, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199, che contiene, fra l’altro, misure urgenti nella materia in esame”.  Stiamo parlando della nuova legge sull’ergastolo ostativo voluta dal Governo Meloni e poi convertita dal parlamento. Le nuove disposizioni, infatti, “incidono immediatamente sul nucleo essenziale delle questioni sollevate dalle ordinanze di rimessione, trasformando da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità che impedisce la concessione dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione a favore di tutti i condannati per reati cosiddetti “ostativi”, che non hanno collaborato con la giustizia”.  Spiega la Corte che “costoro sono ora ammessi a chiedere i benefici, sebbene in presenza di nuove, stringenti e concomitanti condizioni, diversificate a seconda dei reati che vengono in rilievo”. Ed infine: “le regole del processo costituzionale impongono la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, cui spetta verificare gli effetti della normativa sopravvenuta sulla rilevanza delle questioni sollevate, nonché procedere a una nuova valutazione della loro non manifesta infondatezza”. La stessa cosa era avvenuta a novembre nel caso di Salvatore Pezzino quando la Consulta ha rinviato gli atti alla prima sezione penale di Cassazione che si pronuncerà l’8 marzo, dopo un rinvio di fine gennaio. La decisione interlocutoria di ieri sembrava dunque inevitabile e in un clima politico così incandescente su 41 bis, ergastolo ostativo, repressione contro la criminalità organizzata una sentenza aperturista ai benefici avrebbe suscitato molte polemiche e spaccature.

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