Cospito riassume integratori

 Valentina Stella Il Dubbio 14 febbraio 2023

Dopo che il ministro della Giustizia Nordio ha rigettato la richiesta di revoca del 41bis la scorsa settimana, il destino dell’anarchico Alfredo Cospito è attaccato alla decisione della Cassazione. Il 24 febbraio è fissata la camera di consiglio sul ricorso presentato a fine dicembre dall'avvocato Flavio Rossi Albertini contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che ha confermato il regime speciale. Quello che già si sa è che l’8 febbraio l’avvocato generale di Cassazione Pietro Gaeta e il procuratore generale Luigi Salvato hanno depositato una memoria di 14 pagine (che abbiamo potuto leggere) in cui chiedono di annullare con rinvio per un nuovo esame la decisione del TdS di Roma del 1 dicembre 2022.  Risultano “fondate  - si legge - le censure difensive che denunziano apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla dimostrazione dei 'collegamenti' del Cospito con l'organizzazione criminale di appartenenza”. Secondo il Tds tali collegamenti sarebbero dimostrati “dalle dichiarazioni di ‘appartenenza’ alla F.A.I. dello stesso ricorrente, rinnovate anche nelle varie sedi processuali”; “dai documenti scritti durante la detenzione e destinati ai compagni anarchici in libertà”; dal “ ‘ruolo verticistico’ ricoperto e la circostanza che sia le diverse condanne riportate dal Cospito per istigazione a delinquere in relazione ai suoi scritti, che le censure cui il detenuto è stato sottoposto in carcere non hanno impedito allo stesso di porsi come punto di riferimento per i sodali liberi e di indicare loro le linee programmatiche e obiettivi da colpire”. Secondo Gaeta e Salvato “nessuno di tali snodi argomentativi pare, tuttavia, compendiare un effettivo discorso giustificativo in ordine alla dimostrazione dei 'collegamenti' del Cospito con l'organizzazione criminale di appartenenza o, quantomeno, del concreto pericolo di essi. Soprattutto, su tale specifico profilo, la motivazione non pare essersi effettivamente confrontata con elementi potenzialmente decisivi segnalati, in sede di reclamo, dalla difesa”. Per esempio “La difesa non ha prospettato censure in ordine alla valutazione contenutistica degli scritti: e, d'altra parte, non è revocabile in serio dubbio che essi nella sintesi esposta nel provvedimento impugnato, risultano di sicura e grave valenza istigatrice”; tuttavia la domanda da porsi è se questi scritti “recassero direttive criminose concrete per la determinazione a specifiche condotte criminose degli adepti esterni dell'associazione”. “Orbene, la verifica su tale punto essenziale non traspare nella motivazione del provvedimento impugnato”. Inoltre “Lo strumento del regime carcerario speciale ex art. 41 bis non può giustificare la rarefazione e la compressione di altre libertà inframurarie se non con l'impedimento difatti (contatti e collegamenti) che risultino concretamente prodromici o specificamente finalizzati o causalmente orientati ad altri specifici fatti (ulteriori reati o attività dell'associazione 'esterna'): sicché l'emersione ditale base fattuale, dedotta da elementi immanenti e definiti, appare necessario compendio argomentativo del relativo provvedimento impositivo, che non è dato riscontrare nel provvedimento impugnato”. Ne consegue, che, “per tale profilo, è riscontrata la carenza motivazionale denunciata dalla difesa, con conseguente richiesta dell'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per un nuovo esame sul punto”. Dunque, se i giudici di Cassazione accogliessero la richiesta della Procura generale, la palla passerebbe un’altra volta al Tribunale di Sorveglianza di Roma. Ma intanto cosa ne sarebbe della salute e della vita di Cospito, da 118 in digiuno e trasferito due giorni fa dal carcere di Opera all'ospedale milanese di San Paolo per l'aggravarsi del suo quadro clinico? Le sue condizioni di salute, infatti, come riferito dal suo medico Andrea Crosignani, sono ormai al limite con un rischio “di edema cerebrale e aritmie cardiache potenzialmente fatali”. A quanto si è però saputo dagli ambienti giudiziari e penitenziari, ha ripreso ad assumere gli integratori per arrivare lucido al 24 febbraio. I suoi legali potrebbero di nuovo appellarsi a Nordio il quale con la decisione della Cassazione e con il parere favorevole del 2 febbraio della Procura Nazionale Antimafia, con cui Melillo chiede all’autorità politica di valutare l'eventuale idoneità delle misure proprie del regime riferito al circuito della cosiddetta Alta Sicurezza, potrebbe rivedere la sua precedente decisione. Oppure i magistrati del Tribunale di Sorveglianza milanese che “stanno valutando una nuova visita”, dopo quella dello scorso 2 febbraio, per verificare da vicino lo stato di salute del detenuto – dice una fonte all’Andkronos – potrebbero optare d’ufficio per il differimento della pena o per la detenzione per motivi di salute gravissimi o gravi. Secondo quanto detto dall’avvocato Flavio Rossi Albertini, “Cospito non accetterebbe neanche la sospensione della pena per motivi sanitari, in quanto sarebbe un provvedimento temporaneo che lo riporterebbe poi al 41 bis”. Tuttavia in quel caso la decisione sarebbe del Tds milanese, senza voce in capitolo della difesa. Cosa accadrebbe in questa situazione? In attesa di una nuova decisione di Nordio e di quella del Tribunale di Sorveglianza di Roma, Cospito, se applicasse il metodo radicale nonviolento, potrebbe intanto sospendere il digiuno in una prospettiva di dialogo con le istituzioni. Ma non essendo un pannelliano è più plausibile che perduri la sua rinuncia al cibo e si lasci morire a casa. In questo caso che responsabilità avrebbe lo Stato? 

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