Il gip all'indagato: non ti serve l'avvocato
Valentina Stella Il Dubbio 21 febbraio 2023
Come reso noto dal blog Terzultimafermata, al tribunale di Roma un Gip ha scritto, tra l’altro, in un avviso di fissazione di una udienza
camerale per la richiesta di archiviazione del procedimento lo scorso 26
gennaio, la seguente espressione che ha destato molto scalpore tra gli avvocati:
“avvisa la persona indagata che è suo diritto non partecipare all’udienza
come sopra fissata, è doveroso per legge per il giudice in relazione alla
stessa, ove non dia mandato ad un Difensore di fiducia, nominare e citare per
l’udienza (come viene fatto con il presente atto) un Difensore d’ufficio che
per legge (art. 31 disp. Att. c.p.p.) ha diritto di chiedere una retribuzione
alla persona indagata che ha difeso e per la quale sia comparso all’udienza
sopra indicata. La persona indagata che, come suo diritto, non voglia comparire
all’udienza e voglia limitarsi ad attendere la decisione del Giudice senza
trovarsi nella condizione di dover retribuire il Difensore d’ufficio, contatti
quindi il Difensore come sopra nominatole e lo inviti espressamente e
formalmente, a mezzo Posta Elettronica Certificata o racc. A.R. o in altro
documentato modo, a non comparire all’udienza fissata ed in generale a non
svolgere alcuna attività difensiva”. “Della serie: il difensore ti chiede
solo soldi … lassalo perde, poi non dire che non ti avevo avvisato”: scrive ironicamente
l’avvocato Riccardo Radi al termine del suo post nel blog. Molte le
reazioni giunte all’accaduto dal mondo forense. Per il Presidente del Consiglio
dell’Ordine degli avvocati di Roma, Paolo Nesta “Il diritto di difesa è
inviolabile in ogni stato e grado del giudizio e non può certamente essere il
Giudice ad interferire, in modo diretto o indiretto, invitando l'indagato a
eludere tale diritto costituzionalmente riconosciuto”. “Il Giudice in questo
modo svilisce la funzione difensiva, quasi ritenendola superflua, come dire
all'indagato che è meglio risparmiare - prosegue Nesta - Un comportamento che
l'Ordine degli Avvocati non può tollerare e che ci induce a indirizzare una
formale segnalazione al Presidente del Tribunale Reali, che certamente saprà
intervenire come si conviene”. Si fa sentire anche l’Ocf, con il coordinatore Mario
Scialla: “Il Giudice in questione con un breve tratto di penna, ha fatto
venir meno articoli della Costituzione, principi fondamentali dell’ordinamento
e giurisprudenza della Consulta che, dai tempi dei processi alle Brigate Rosse,
ha ribadito l’obbligatorietà della difesa tecnica”. “L’errore -ha continuato
Scialla- è talmente grave e clamoroso che non merita discussione o ipotesi
interpretative: deve essere immediatamente corretto”. Pertanto “L’Organismo
Congressuale Forense si rivolge all’Onorevole Ministro della Giustizia
chiedendo un suo pronto intervento, così come al Consiglio Superiore della
Magistratura ed al Presidente del Tribunale di Roma per gli aspetti di loro
competenza e monitorerà la situazione, riservandosi ogni e più opportuna
iniziativa”. Dura critica anche dal Direttivo della Camera Penale di Roma:
“Ora è, ovviamente, corretto il riferimento al diritto delle parti a non
partecipare all’udienza ai sensi del 127 codice di rito; quello che troviamo
assolutamente incongruo è il messaggio veicolato in quelle poche righe”,
spiegano i penalisti capitolini che proseguono: “caro sig. Gip, se si sente la
necessità di avvisare l’indagato di diritti e facoltà, che almeno lo si faccia
correttamente: si spieghi che, in determinati casi, è opportuno “difendersi”
anche nell’udienza camerale, unica sede per rispondere su eventuali memorie
delle controparti e contrastare i documenti che possono essere stati prodotti,
prima che magari, lo stesso giudice così premuroso, ordini al Pubblico
Ministero di formulare l’imputazione, come sicuramente noto anche all’obbligato
Giudice. Partecipare o meno con il patrocinio di un difensore non è quindi
decisione da prendere alla leggera, e tanto meno alla sola luce di ragioni
economiche”. Infine l’Associazione Nazionale Difensori d’Ufficio (ADU) esprime
“massimo disappunto e profonda preoccupazione per tale abominio giuridico che,
di fatto, ritiene trascurabile e non necessaria la difesa tecnica nel procedimento
penale. Tanto al fine di ribadire la fondamentale importanza della figura del
Difensore d’Ufficio, ultimo baluardo del giusto processo e garante dei diritti
dei cittadini”.
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