Prima audizione su legittima difesa
Valentina Stella dubbio 25 settembre 2026
Iniziato ieri in Commissione giustizia del Senato il ciclo di audizioni sui tre disegni di legge presentati dal centrodestra in materia di legittima difesa. Come raccontato nei giorni precedenti l’obiettivo che li unisce è quello di rafforzare la tutela di chi si difende da un’aggressione e ridurre il rischio che sia l’aggredito a finire sotto accusa o a pagare le conseguenze della propria reazione. Il primo ad essere ascoltato è stato il professore avvocato Andrea Sereni, ordinario di Diritto Penale all’Università di Perugia, già magistrato. Oggetto della prima parte della discussione il ddl n. 167, (primo firmatario Maurizio Gasparri di Forza Italia). Presentato nel 2022, prevede che anche in caso di condanna per rapina ( e non solo per furto), la sospensione condizionale sia subordinata al pagamento integrale del risarcimento dovuto alla persona offesa. In secondo luogo, il ddl provvede sull’altra questione posta dalla lettera del Presidente della Repubblica, estendendo a tutti i procedimenti penali nei quali venga riconosciuta una legittima difesa la norma che pone le spese di giudizio a carico dello Stato, eliminando quindi l’attuale limitazione alla sola difesa domiciliare. Per Sereni “la modifica è importante perché indica, anche in una prospettiva futuribile più ampia, la necessità di limitare il più possibile il ricorso a trattamenti penali differenziati, e di farlo solo sulla base di una solida giustificazione”. Rispetto al ddl 1532 (primo firmatario Speranzon di Fdi) che si muove sul terreno della responsabilità civile e per cui in caso di eccesso colposo di legittima difesa “non sia dovuto alcun risarcimento qualora il danneggiato abbia agito, consapevolmente, con violenza non lieve alla persona o al patrimonio o con minaccia di armi o di altri mezzi di coazione fisica” Sereni lo interpreta come la “necessità di contenere il più possibile il dilagare di fenomeni di violenza: si vuole che chi assume colpevolmente rischi con modalità violente se ne accolla il ‘costo’ perdendo il diritto al risarcimento, limitatamente peraltro all’eccesso colposo. Ciò rispecchia una concezione liberale dell’istituto, giacché in una società aperta, in cui lo Stato non può certo controllare né reprimere tutte le fonti di rischio, la libertà che l’individuo ha riconosciuta può legittimamente implicare maggior responsabilità, almeno sul piano civile, quando si vìola il patto fondamentale della non violenza”. Non sembra, ha aggiunto nella sua memoria, che il provvedimento sia passibile di rilievi di legittimità costituzionale. “La riforma proposta non tocca, lasciandola impregiudicata, la responsabilità penale dell’autore dell’eccesso colposo di cui al primo comma dell’art. 55 c.p.”. Infine, deve escludersi un’efficacia retroattiva delle norme sopra esaminate. Ha poi esaminato il ddl n. 1972 (a prima firma Claudio Borghi della Lega), quello politicamente e tecnicamente più complesso e soggetto a polemiche. La proposta aggiunge un quinto comma all’articolo 52 del codice e introduce una nuova ipotesi di non punibilità, la cosiddetta “ipotesi Roggero”: in caso di aggressione a mano armata in casa o sul luogo di lavoro, afferma il testo, non sarebbe punibile qualsiasi reazione posta in essere nell’immediatezza del fatto da chi subisce l’aggressione. Sereni propone una riscrittura dell’articolo: “In caso di aggressione a mano armata all’interno del proprio domicilio o del proprio esercizio commerciale, professionale o imprenditoriale, non è punibile la reazione posta in essere in stato di grave turbamento, nell’immediatezza del fatto, da chi subisce l’aggressione, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta”.Quella precisazione nasce secondo il giurista dalla necessità di spiegare in maniera tassativa la ragione per la quale non si punisce pur in situazioni di sostanziale travalicamento dei limiti legittimi della reazione. “Si tratterebbe, in altre parole, di puntare a introdurre una scusante analoga a quella tedesca di cui al § 33 del codice penale, laddove si dà spazio all’anormalità del processo motivazionale (turbamento, paura, o panico), al di là della distinzione tra dolo e colpa” si legge nella relazione di Sereni.
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