Intervista a Raffaele Piccirillo

 Valentina Stella Dubbio 4 settembre 2026

Il Ministro Carlo Nordio ha disposto l’invio di Ispettori dopo che una gip di Torino non ha confermato il fermo di polizia per un uomo accusato di aver palpeggiato il seno di una minorenne. Ne parliamo con il dottor Raffaele Piccirillo, sostituto procuratore generale in Cassazione, già capo di gabinetto con i Ministri Bonafede e Cartabia.

In cosa consiste l’invio degli Ispettori?

Potrebbe consistere nella semplice acquisizione del provvedimento per una prima valutazione della sua eventuale abnormità. In tal caso l’espressione utilizzata avrebbe un significato sostanziale meno preoccupante di quello che sembra. Lo stesso comunicato ministeriale manifesta consapevolezza dei limiti della valutazione disciplinare che non può spingersi al sindacato del merito del provvedimento per espresso divieto legale. Conoscendo la competenza e la prudenza degli attuali vertici ministeriali, sono incline ad escludere che detti limiti saranno violati.

Ci spieghi meglio: quando davvero occorre inviare gli Ispettori?

Mah, al di là dell’uso improprio che si è fatto di questo strumento in passato (non mi riferisco esclusivamente a questo Governo), il vero e proprio invio degli ispettori si dispone quando ci sono da verificare peculiari situazioni ambientali, rapporti spuri, commistioni improprie, magari acquisendo il contributo conoscitivo di più soggetti (avvocati, colleghi del magistrato oggetto di interesse, capi degli uffici) o procedendo ad un’acquisizione significativa di atti. Non è lo strumento tipico della verifica di eventuale abnormità del provvedimento che si può verificare attraverso la semplice acquisizione del provvedimento e del fascicolo. 

La convince la motivazione con cui il Guardasigilli ha intrapreso questa iniziativa?

Credo che lo sconcerto manifestato da alcuni settori dell’opinione pubblica per il provvedimento torinese scaturisca da un lato dal suo fraintendimento, dall’altro dalla non chiara conoscenza della funzione propria delle misure cautelari personali che non è quella di consacrare la gravità del fatto e sanzionarlo ma quella di prevenire la pericolosità espressa dal soggetto gravemente indiziato di aver commesso un reato. Naturalmente, nulla toglie che il provvedimento, già impugnato dal pm, possa essere emendato dal Riesame e/o dalla Cassazione nel binario delle previste impugnazioni. Tra queste, però - e grazie a Dio - non c’è l’impugnazione a mezzo social o a mezzo stampa. E la stessa iniziativa ministeriale non può atteggiarsi come impugnazione impropria: ciò che mi sembra lo stesso Ministro abbia escluso.

Il popolo si è sollevato contro questa decisione e con esso la politica, da destra a sinistra.

Colgo un fraintendimento del rapporto tra il giudice e la sovranità popolare che è un rapporto mediato dalla legge che il giudice è chiamato ad applicare, tenendo conto esclusivamente dei dati tecnici e dell’approfondita conoscenza del fatto governata dalla razionalità esibita nella motivazione. Il fatto che la giustizia debba essere amministrata in nome del popolo non significa che il giudice debba decidere come deciderebbe il popolo. Non è questa l’opzione liberale e costituzionale. Non condivido neppure la prospettiva di chi, nel rimarcare la possibile fondatezza del provvedimento cautelare, segnala la possibilità o addirittura auspica che l’interessato sia condannato al massimo della pena. Quasi che si debba compensare in sede sanzionatoria quel deficit di afflittività che si è ritenuto di registrare nella fase cautelare. È vero che questo può accadere perché un fatto anche grave può essere commesso da un soggetto non talmente pericoloso da necessitare dell’applicazione del carcere cautelare, concepito come extrema ratio, ma non è necessariamente desiderabile se la massima pena dovesse risultare sproporzionata.

I giornali hanno gridato allo scandalo: liberato un violentatore sessuale!

Affermare che il palpeggiamento è già violenza sessuale e che essa può produrre gravi effetti sulla minore è certamente corretto ma lo ammette anche il giudice (che infatti non esclude la rilevanza penale del fatto, né dubita della sua qualificazione giuridica) e comunque questo dato non esclude graduazioni di gravità legate alla dimensione concreta del fatto che il giudice è chiamato a valutare. Le massime di esperienza sono importanti per guidare la ricostruzione del fatto. Il giudice amministra la giustizia sulla base del buon senso, che è una categoria razionale diversa dal senso comune che può essere, invece, dominato da ragioni viscerali ed emotive.

Sia il gip che l’avvocato difensore dell’indagato stanno subendo un linciaggio.

Al primo si è chiesto se l’esito sarebbe stato lo stesso qualora si fosse trattato di sua figlia. Il secondo è stato indicato in un post per nome e cognome con la domanda se volesse essere ricordato come difensore del fermato. Oltre che beceri e potenzialmente istigativi di un linciaggio, questi attacchi sottendono una profonda ignoranza delle regole basilari della civiltà giuridica per le quali: a) il coinvolgimento diretto nella vicenda è contemplato in apposite cause di incompatibilità del giudice proprio per prevenire decisioni emotive e non razionali; b) l’eventuale indisponibilità dell’avvocato avrebbe impedito la celebrazione dell’udienza di convalida; c) un avvocato accondiscendente non giova alla bontà dell’accertamento e alla sana dialettica processuale alla quale ogni soggetto sottoposto alla macchina della giustizia ha diritto.

Il processo mediatico vince su quello penale?

Il processo mediatico va respinto senza riserve. La sua esistenza si pone in insanabile contrasto con la civiltà giuridica. Il processo e il diritto penale nascono per sottrarre l’accusato al linciaggio e alla vendetta privata. Non possono essere trasformati in occasioni per favorire questi esiti. Vale in questo caso ma vale anche in alcune vicende del passato. Penso al caso di Bibbiano e agli indecorosi lanci di monetine dell’epoca di Mani pulite, dei quali si resero protagonisti soggetti agilmente saltati «dal servo encomio al codardo oltraggio» (così, tanto per ribadire quanto sia indispensabile lo studio di Manzoni). Una ultima considerazione: ho sentito rispolverare per l’occasione la proposta di castrazione chimica che reputo una grave regressione di civiltà.  

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