Consulta: libertà vigilata è misura alternativa alla pena

 Valentina Stella Il Dubbio 12 aprile 2023

“La libertà vigilata, quando applicata al condannato ammesso alla liberazione condizionale, non è una misura di sicurezza e neppure una sanzione aggiuntiva, ma la prosecuzione, in forme meno afflittive, della pena già subìta in origine. Liberazione condizionale e libertà vigilata costituiscono infatti un tutt’uno, e si delineano, unitamente considerate, come una misura alternativa alla detenzione. La libertà vigilata è dunque una sorta di “prova in libertà”, finalizzata, analogamente alle altre modalità di esecuzione extra-muraria della pena, a favorire il graduale reinserimento del condannato nella società”: è quanto stabilito dalla sentenza 66 del 2023 (relatore Zanon) che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Firenze su due disposizioni del codice penale (articoli 177, secondo comma, e 230, primo comma, numero 2). Il Tribunale dubitava che queste ultime fossero lesive del principio di ragionevolezza e di quello della finalità rieducativa della pena (articoli 3 e 27 della Costituzione), in quanto: prevedono l’obbligatoria applicazione della libertà vigilata al condannato all’ergastolo ammesso alla liberazione condizionale; ne stabiliscono la durata nella misura fissa di cinque anni; non consentono al magistrato di sorveglianza di far cessare anticipatamente l’esecuzione della misura. Il caso Il 29 ottobre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Firenze aveva ammesso B. V., ergastolano non ostativo, alla liberazione condizionale. Il giudizio favorevole al provvedimento si sarebbe fondato, oltre che sull’intervenuto adempimento delle obbligazioni civili e sull’accertata impossibilità di risarcire integralmente il danno, sul riconoscimento del sicuro ravvedimento dell’interessato. Nel periodo della carcerazione, infatti, lo stesso avrebbe partecipato effettivamente alle attività trattamentali, si sarebbe impegnato negli studi universitari e avrebbe compiuto un adeguato percorso di revisione critica delle proprie condotte criminali. Lo stesso aveva inoltre già fruito, con buon esito, di permessi premio e della semilibertà. B. V. è stato sottoposto, dal 5 novembre 2020, a libertà vigilata, che avrà termine il 5 novembre 2025. Il legale Michele Passione aveva richiesto la revoca della libertà vigilata ma il magistrato di sorveglianza aveva respinto la richiesta, in quanto non consentita dalla normativa di riferimento. Da qui è stato investito dell’appello il Tribunale di sorveglianza. La decisione La sentenza chiarisce, invece, che la disciplina censurata non determina alcun “automatismo irragionevole”. Il periodo di libertà vigilata ha infatti, secondo i giudici della Consulta, l’obiettivo di verificare la tenuta della prognosi di “sicuro ravvedimento” già effettuata in sede di concessione della liberazione condizionale e consente l’espiazione, in forma meno afflittiva, della pena così sostituita. Non è irragionevole che ciò avvenga per un periodo fisso, poiché la pena originariamente inflitta è già stata commisurata, questa sì doverosamente, alle specificità della situazione concreta. Del resto, si legge sempre nella nota della Corte, “l’ammissione alla liberazione condizionale dischiude l’accesso alla definitiva estinzione della pena, una volta che ne sia decorsa l’intera durata. Per il condannato all’ergastolo, che può accedere alla libertà condizionale solo dopo aver trascorso in carcere ventisei anni, il periodo di libertà vigilata non può che avere una durata prestabilita e fissa, ed è accompagnato da prescrizioni ed obblighi modulabili ad opera della magistratura di sorveglianza, alla luce delle peculiarità del caso concreto e del principio costituzionale di risocializzazione previsto dall’articolo 27 della Costituzione”.  Se è vero, come si legge in sentenza, che su questo caso non incide la nuova norma sull’ostativo, è pur vero che, avendo la nuova disciplina elevato a dieci anni il periodo di sottoposizione a libertà vigilata cui è soggetto il condannato all’ergastolo ammesso alla liberazione condizionale, sarà difficile che qualche magistrato di sorveglianza possa a breve risollevare questione di costituzionalità su questo elemento afflittivo della nuova legge sul fine pena mai. 

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