Ancora mostri in prima pagina: la legge sulla presunzione di innocenza non basta

 Di Valentina Stella Il Dubbio 4 febbraio 2022

In questi giorni siamo tornati a scrivere in merito alla nuova norma sulla presunzione di innocenza in vigore dal 14 dicembre. Ci siamo chiesti se realmente sia cambiato qualcosa nella comunicazione delle Procure e delle forze di polizia giudiziaria. La risposte sono state molteplici: se per un verso ci sono stati dei mutamenti, dall'altro verso è difficile talvolta stabilire se si stia eludendo la norma. Ad esempio la norma prevede di non dare alle inchieste nomi lesivi della presunzione di innocenza. Ma se un nome viene dato, e però all'interno del comunicato non ci sono i riferimenti degli indagati, si è contra legem? Discutendo con magistrati, avvocati, giornalisti abbiamo anche capito che la nuova norma non è la panacea di tutti i mali, come vedremo appunto in questo  pezzo, prendendo in esame un aspetto che è stato criticato da molti, persino dai magistrati.  Dopo il monitoraggio di un copioso numero di comunicati della Guardia di Finanza, oggi vogliamo cimentarci, infatti, in un altro esercizio: prendere una notizia pubblicata sui maggiori siti di informazione e vedere se la presunzione di innocenza dell'indagato è rispettata. Badiamo bene: se è rispettata come principio culturale, perché purtroppo la nuova legge non interviene nel caso che stiamo per discutere. Lo spunto ce lo offre un'Ansa della redazione di Bari: « Abusi in ambulanza su una studentessa, arrestato - Ai domiciliari un paramedico volontario», questo il titolo. All'interno dell'articolo vengono pubblicati stralci dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip. Precisiamo che non c'è un comunicato ufficiale della Procura né della polizia giudiziaria. Ne deriva che l'ordinanza di custodia cautelare, atto pubblico, può essere finita nelle mani del giornalista o tramite l'avvocato difensore dell'indagato - ipotesi improbabile - , o tramite cancellieri, agenti della Pg, magistrati della procura, avvocato di parte civile. Per l'avvocato Giuseppe Belcastro, co-responsabile, insieme a Luca Brezigar, dell'Osservatorio Informazione Giudiziaria dell'Unione Camere Penali, « è sicuramente una criticità il fatto che la nuova norma non abbia anche previsto espressamente il divieto di pubblicazione dell'ordinanza di custodia cautelare. Se da un lato è giusto informare i cittadini quando qualcuno viene privato della libertà personale, tuttavia la pubblicazione degli stralci o dell'intera ordinanza del gip rappresenta una lesione del diritto alla riservatezza, all'onore e alla presunzione di innocenza dell'indagato». Il motivo è cristallino, ma non per  molti: « vengono resi pubblici dei dettagli lesivi della immagine dell'indagato che però potrebbero essere smentiti in fase processuale o anche già in fase di indagine. Andando oltre il dato dell'arresto e della motivazione si rischia sempre di creare il 'mostro' da prima pagina. E se poi viene assolto?». Non sappiamo perché nei vari articoli usciti non sia stato interpellato l'avvocato difensore dell'uomo ai domiciliari. Questa omissione, secondo l'avvocato Belcastro, «rende quanto meno parziale la narrazione dei fatti, tenendo però a mente che il difensore deve comunque sempre attentamente valutare se e come intervenire sui media. Il dovere della stampa è fare una cronaca della vicenda, non fornire una visione parziale della stessa». Ma addentriamoci nell'articolo. Il pezzo inizia e prosegue usando molte volte termini ipotetici: l'uomo « avrebbe abusato dentro un'ambulanza di una studentessa universitaria approfittando della fatto che la ragazza si era sentita male per aver bevuto troppo ad una festa. Un paramedico volontario, Gaetano Notaro di 36 anni, è agli arresti domiciliari per violenza sessuale aggravata». E ancora: la « presunta violenza sarebbe avvenuta», « la presunta vittima ha deciso di denunciare circa due settimane dopo il fatto, rivolgendosi ad un centro antiviolenza».  Secondo l'analisi dell'avvocato Belcastro «fino ad un certo punto l'articolo è stato continente, utilizzando verbi e aggettivi appropriati per un contesto probatorio che deve essere ancora definito. Tuttavia, proseguendo con il racconto e aggiungendo ulteriori dettagli estrapolati dall'ordinanza del gip («La ragazza, scrive il giudice, "ha descritto i particolari dell'abuso subito, descrivendone lucidamente ogni dettaglio, anche i più umilianti" e non ci sono elementi per "ipotizzare che siano frutto di intenti calunniosi"», ndr) si è andati oltre. Non dobbiamo scordare che queste valutazioni del gip saranno verosimilmente oggetto di ricorso al Tribunale del Riesame e persino della Corte di Cassazione. Insomma, se un gup non archivierà, si andrà a processo e solo lì emergerà la verità processuale. Il processo è un fatto complesso e delicato: occorre anche saper attendere». Questo è solo un esempio di come la strada da fare sia ancora molta, perché «trovare in edicola le ordinanze di custodia cautelare non significa salvaguardare il giusto processo», ha detto in un recente convegno sul tema Luca Brezigar. Se avete segnalazioni da farci sia su casi come questi o direttamente lesivi della nuova norma scriveteci pure. 

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