Pittelli resta ai domiciliari

 di Angela Stella Il Riformista 19 luglio 2022


 L'avvocato Giancarlo Pittelli, imputato nel processo "Rinascita Scott" per concorso esterno in associazione mafiosa ed altri reati, resta ai domiciliari per ora. La Cassazione ha infatti deciso l'annullamento con rinvio a una diversa sezione del Tribunale del riesame di Catanzaro dell'ordinanza con cui gli stessi giudici del riesame avevano disposto il ritorno in carcere per l'ex parlamentare di Fi. Ripercorriamo brevemente i fatti: nel dicembre del 2021 Pittelli, difeso da Salvatore Staiano, Guido Contestabile e ora anche da Gian Domenico Caiazza, era tornato in carcere per decisione del Tribunale di Vibo Valentia. Il collegio aveva accolto la richiesta della Procura di Catanzaro di aggravare, dai domiciliari al carcere, la misura cautelare cui è sottoposto Pittelli in seguito alla scoperta di una raccomandata che l'avvocato aveva inviato al ministro per il Sud Mara Carfagna. Due mesi dopo, lo stesso Tribunale di Vibo, composto diversamente poiché il presidente era assente per malattia, aveva accolto la richiesta dei difensori di Pittelli ed aveva ripristinato i domiciliari per l'ex parlamentare, ritenendo che il tempo trascorso in carcere consentisse di "esprimere un giudizio prognostico favorevole di resipiscenza del Pittelli in punto di futuro rispetto delle prescrizioni".  Decisione impugnata dalla Dda di Catanzaro che aveva fatto appello al Tribunale del riesame che nell'aprile scorso ha accolto l'istanza e ripristinato il carcere per Pittelli. Ora la decisione della Cassazione di annullare con rinvio quest'ultima decisione del Tribunale del riesame. In attesa di conoscere le motivazioni, possiamo comunque delineare i punti principali evidenziati dalla difesa. Innanzitutto "le condizioni di salute dell’assistito sono gravemente peggiorate sia sotto il profilo organico che psicologico", come dimostrerebbero tre perizie. Inoltre dal diario clinico del carcere di Melfi dove era stato recluso era emerso un "elevatissimo  rischio suicidario, sicché ebbe a disporsi il controllo diuturno del detenuto". Inoltre " l'aurea che circondava la figura dell'avv. Pittelli è stata travolta dal procedimento in esame, all'avvocato, al politico, all'abile conferenziere, si è sostituito un detenuto per fatti di mafia, gravemente depresso, sull'orlo del suicidio, cui nessuno degli interlocutori di un tempo è disponibile a prestare tempo e attenzione. Tanto vale a rendere non attuale né concreto il ragionamento che individua nelle passate capacità relazionali, ormai disintegratesi, il substrato indispensabile per la proclività a delinquere dell'avv. Pittelli". Poi bisogna verificare in concreto se sia possibile prospettare che l'imputato si trovi dinanzi all'occasione attuale di reiterare il reato di concorso esterno. Secondo i legali " l'indagine Rinascita ha disarticolato la presunta cosca Mancuso e tutte le altre presunte cosche operanti in provincia di Vibo" e comunque " nessuna associazione a delinquere ha interesse a rapportarsi con politici o professionisti “bruciati”". "Impossibile obbiettare che il patrimonio di relazioni dell’avv. Pittelli sia comunque rimasto integro nel tempo, e quindi potenzialmente idoneo a consentire a quest’ultimo di operare in maniera non lecita; l’esito della missiva inviata all’On. Carfagna lo dimostra plasticamente". Su questo punto aggiungono i difensori "il diritto di corrispondere con i parlamentari, garantito dall'art. 18ter Op al detenuto" non può "soffrire limitazioni in capo a chi si trovi sottoposto al regime degli arresti domiciliari". Se è concesso a chi sta in carcere perché dovrebbe essere vietato a chi sta ai domiciliari, considerati sempre come custodia cautelare?  Poi in merito al contenuto: Pittelli informava la Carfagna di voler presentare una istanza rispetto al suo stato di custodia cautelare e una interpellanza a firma Vittorio Sgarbi. "Vi è da chiedersi - scrivono gli avvocati - a cosa si è voluto riferire il Tribunale di Catanzaro la dove si scorge l'intenzione di Pittelli di intraprendere iniziative volte a incidere sullo svolgimento del processo, giacchè le stesse non possono identificarsi in un'istanza prevista dal codice di rito". Infine dalla lettera "non traspare alcun contatto vietato".

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