Le foto del matrimonio smarrite? Sono solo un danno patrimoniale

di Valentina Stella 6 giugno 2018

Chi almeno una volta nella vita non decide di riaprire il proprio album fotografico del matrimonio e ripensare con nostalgia a quel giorno? In moltissimi sicuramente. Tale possibilità è però stata preclusa a una sposa romana, Luana O.: l’atelier fotografico, pur consegnandole un video, le ha smarrito tutte le foto del lieto evento, portando la donna a vivere un vero e proprio dramma. Dopo lo sconforto iniziale ha deciso di rivalersi in tribunale, scomodando persino la Costituzione per chiedere il danno esistenziale, ritenendo che il com- portamento inadempiente dell’agenzia fotografica abbia leso il suo diritto alla memoria e al ricordo di un evento irripetibile e importante come un matrimonio, “componente del diritto all’identità personale riconosciuto dall’art. 2 della Costituzione italiana”.

Ma pochi giorni fa, a ormai dieci anni dai fatti, la III Sezione Corte di Cassazione civile con una importante sentenza pilota le ha dato torto, stabilendo – come ci ha spiegato l’avvocato del Foro di Roma Alessandro Martini, difensore del fotografo - «che il diritto ad avere memoria del giorno delle proprie nozze a mezzo di un servizio fotografico non configura un interesse di rango costituzionale e, pertanto, la sua lesione non comporta il relativo risarcimento del danno non patrimoniale».

Come scrivono gli ermellini “pur essendo innegabile il rilievo che la data delle nozze riveste per gli sposi, e pur trattandosi di una situazione certamente in grado di creare turbamenti d’animo, il danno in esame non assurge a una gravità tale da incidere su interessi di rango costituzionale... ( omissis)... si tratta quindi di un diritto immaginario non idoneo a essere fonte di un obbligo risarcitorio in relazione al danno non patrimoniale'.

La donna si era rivolta al Tribunale di Roma che con una sentenza del 2011 aveva condannato il laboratorio fotografico a risarcire i danni derivanti dalla mancata consegna e aveva riconosciuto inoltre il risarcimento “del danno non patrimoniale da qualificare come danno morale ed esistenziale, ritenendo che l’assenza del servizio fotografico incidesse negativamente sulla vita” della donna “per l’impossibilità di rivivere nel tempo le emozioni del matrimonio attraverso il servizio fotografico”. La decisione era stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello nel 2016 che, confermando solo il risarcimento per l’importo del servizio fotografico, aveva però rigettato la domanda relativa al risarcimento del danno non patrimoniale in quanto “nella fattispecie non si trattava di un reato ma solo di un adempimento contrattuale e gli interessi tutelati non erano costituzionalmente rilevanti”.

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