Il vulnus del diritto al silenzio

 di Valentina Stella Il Dubbio 4 ottobre 2021

Il comma 5 dell'articolo 7 della Direttiva europea sulla presunzione di innocenza recita:  " L'esercizio da parte degli indagati e imputati del diritto al silenzio o del diritto di non autoincriminarsi non può essere utilizzato contro di loro e non è considerato quale prova che essi abbiano commesso il reato ascritto loro". Nel nostro Paese le Commissioni parlamentari competenti stanno lavorando ai decreti attuativi della direttiva a partire dal testo redatto dal Governo che però non menziona affatto questo aspetto, che invece è di rilievo nel dispositivo europeo. Inoltre è successo quanto segue: il responsabile giustizia di Azione, l'onorevole Enrico Costa, ha presentato una interrogazione parlamentare partendo dal presupposto che "in molti casi le istanze di riparazione vengono rigettate perché si ritiene che il richiedente abbia dato causa con dolo o colpa grave all'ingiusta detenzione: addirittura la giurisprudenza esclude il diritto all'indennizzo nei casi in cui il richiedente si sia avvalso della facoltà di non rispondere nell'immediatezza dell'arresto". Ha dunque interrogato il Ministero della Giustizia per sapere " quale sia la percentuale di domande rigettate in un rapporto al totale di quelle presentate per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione e se non ritenga di adottare iniziative per una modifica normativa volta a specificare che la condotta dell'indagato che in sede di interrogatorio si sia avvalso della facoltà di non rispondere non costituisce, ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, elemento causale della custodia cautelare subita". La risposta di via Arenula è stata: "Nel 2020 sono stati iscritti n. 1.108 procedimenti. Il numero dei procedimenti esauriti nel corso del 2020 è risultato di 935". Tra di essi "prevalgono nettamente le pronunce di rigetto (77 per cento) rispetto a quelle di accoglimento (23 per cento)". Ed infine non solo "non è possibile, allo stato ed in relazione ai tempi contingentati dello strumento ispettivo prescelto, conoscere le motivazioni dei provvedimenti di rigetto per effettuare una valutazione di incidenza del silenzio sul diniego di ristoro" ma, a causa di una giurisprudenza consolidata, "non si ritiene che debbano essere avviate modifiche normative nel senso richiesto dall'interrogante, peraltro in assenza di verifica di automatismi decisori negativi in caso di silenzio dell'indagato". Perché è così difficile conoscere i dati in possesso del Ministero? E come mai l'Europa ci chiede di andare in una direzione e noi tendiamo ad andare in quella opposta? 

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