Sequestro cellulari solo con ok del gip: primo sì dal Senato

 Valentina Stella Dubbio 13 marzo 2024

Approvato ieri in commissione Giustizia della Senato l’emendamento del relatore di Fratelli d’Italia, Sergio Rastrelli, per introdurre nel codice di procedura penale l’articolo 254-ter (Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute). L’emendamento era stato concordato con il Governo e andava ad ampliare e modificare il ddl inizialmente presentato dal capogruppo di Forza Italia in 2a Pierantonio Zanettin.  Si è conclusa, alla presenza del sottosegretario Ostellari, anche la votazione dei 62 subemendamenti: tutti respinti tranne uno proprio del responsabile giustizia di FI che vieta il sequestro delle chat e delle email tra avvocato e cliente.  Bocciato quindi anche quello del senatore Ivan Scalfarotto (Iv) che prevedeva, tra l’altro, l’«identificazione di utenze e dispositivi in uso al difensore per la sua professione che, come tale, non possano mai essere sequestrati se non ci sono fondati motivi per ritenere che contengano il corpo del reato». Ora si attende solo il parere finale della Commissione Affari Costituzionali e il mandato al relatore: se si riuscirà a fare entrambe le cose entro domani, il provvedimento potrebbe essere calendarizzato nell’ Aula di Palazzo Madama già dalla prossima settimana. Come ci ha spiegato proprio il senatore Rastrelli «si tratta di un passaggio di assoluta civiltà giuridica che ha l’unico limite di essere tardivo. Soprattutto all’esito della riscrittura, è un provvedimento che permette di conciliare gli strumenti investigativi di contrasto ad ogni tipo di criminalità con la tutela estrema delle necessarie garanzie a tutela di ogni cittadino. Il testo valorizza lo spirito con cui era stato presentato dopo le audizioni in cui tutti gli interlocutori di qualunque orientamento politico e provenienza avevano confermato che c’era una necessità di normare un vuoto dell’ordinamento. Il controllo giurisdizionale abbiamo ritenuto di doverlo affidare ad un giudice terzo e non più ad un pm, sia nel momento della apprensione materiale dei dispositivi, sia all'atto dell'accesso fisico ai dati». Secondo Rastrelli «attraverso un semplice sequestro qualsiasi ufficio di procura può accedere in termini esplorativi indiscriminati ad una mole di informazioni riservate e vitali ai danni di milioni di cittadini e questo in un ordinamento di diritto evoluto non è pensabile». Stesso ragionamento quello di Zanettin: « oggi (ieri, ndr) in commissione abbiamo finito l'esame degli emendamenti di un testo di legge che riteniamo importantissimo sul sequestro degli smartphone, perché chiunque di noi conserva negli smartphone dati sensibili, dalle foto della famiglia alle cartelle cliniche. È una norma di civiltà giuridica». Andando un po’ più nel dettaglio dell’emendamento approvato esso prevede che nel caso - peraltro tipico - in cui nel dispositivo siano presenti scambi di comunicazioni, carteggi mail o conversazioni telematiche e di messaggistica, vada applicata la identica disciplina che riguarda le Intercettazioni agli articoli 266 e 267 del codice di rito. In particolare l’articolo 254 ter prevede al comma 1 che «Nel corso delle indagini preliminari, il giudice per le indagini preliminari, a richiesta del pubblico ministero, dispone con decreto motivato il sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, o di memorie digitali, necessari per la prosecuzione delle indagini in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto del criterio di proporzione». Invece «quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria». Il sequestro perde efficacia «se non sono osservati i termini previsti dal comma 4 ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate».

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