Devis Dori interroga Sisto su gratuito patrocinio

 Valentina Stella Dubbio 24 marzo 2023

Due giorni fa in Commissione giustizia della Camera l’onorevole di AVS Devis Dori ha interrogato il vice ministro Sisto in merito al “tetto reddituale per l'ammissione al patrocinio gratuito” che deve essere aggiornato ogni due anni. L’ultimo decreto però risale al luglio 2020: “il tetto reddituale veniva rideterminato in 11.746,68 euro, a fronte dei precedenti 11.493,82 euro, con riferimento alla variazione ISTAT intercorsa fra il 1° luglio 2016 e il 30 giugno 2018” . Sisto ha risposto sostenendo che “dovendosi aggiornare il citato limite di reddito alla variazione dell’indice Istat registrata nel periodo dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2020, mi pregio di riferire che il previsto iter è sostanzialmente e positivamente concluso”. Manca solo l’avallo della Corte dei Conti e della Ragioneria dello Stato. Secondo Sisto con il prossimo decreto il limite passerà da € 11.746,68 a € 11.743,93. La replica dell'onorevole Devis Dori: “Nella sua risposta il Ministero dichiara di aver usato i dati del biennio 2018/2020 e non - come in realtà doveva essere ai sensi dell'art. 77 dpr 115/2002 - il biennio 2020/2022”. In questo modo “viene emanato un nuovo decreto già ‘superato’ che non prende in considerazione gli aumenti dell'inflazione, a danno delle fasce di popolazione più deboli che hanno così meno possibilità di accedere al beneficio”. Per Dori “evidentemente i Ministeri (Giustizia ed Economia e Finanze) sono caduti in un clamoroso errore, a cui devono porre immediatamente rimedio, se non vogliono escludere potenzialmente centinaia di migliaia di persone dall’accesso al gratuito patrocinio. Auspico che l’errore sia stato commesso in buona fede e non sia frutto di una deliberata scelta di utilizzare un periodo diverso, per evitare un adeguamento del limite di reddito notevolmente al rialzo”. Il fatto che “anche il precedente decreto del 2020 abbia preso in considerazione un biennio errato non è un buon motivo per riprodurre l’errore in quello in fase di emanazione. Ribadisco che per il nuovo decreto si sarebbe dovuto utilizzare il biennio 2020/2022 e non quello 2018/2020. Già col decreto del 2009 si decise di “saltare” un biennio di riferimento, quindi non è affatto necessario utilizzare il biennio immediatamente successivo a quello usato in precedenza”. Inoltre “non era mai successo che venisse utilizzato un periodo di riferimento così lontano dalla data di emanazione del decreto. In questo caso i Ministeri hanno battuto qualsiasi record: nel marzo 2023 si utilizza un biennio concluso nel giugno 2020, ovvero risalente a 33 mesi fa, in spregio al contenuto della disposizione di cui all’articolo 77 del DPR 115/2002 che parla di ‘biennio precedente’ al decreto”.


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