Decreto rave: il Governo si corregge

 Valentina Stella Il Riformista 1 dicembre 2022

“Con quest’emendamento al decreto-legge anti-rave, il Governo perfeziona la norma, rendendo più efficace il contrasto delle condotte illecite che si vuole perseguire”: con questo scarno scomunicato ieri il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha commentato la modifica al dl 31 ottobre 2022. Quarantanove pagine in tutto: tre dedicate alla norma sui raduni, le rimanenti alla riforma del processo penale Cartabia. Sul primo punto: viene parzialmente riscritto il testo e cambia anche il numero dell'articolo, non più il 434 bis, ma il 633 bis. L'emendamento limita il reato a “chiunque organizza e promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici e privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento” quando “dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica” a causa dell'inosservanza delle norme su droga, sicurezza e igiene. Si specifica così il tipo di occupazione, escludendo quelle degli studenti o le altre manifestazioni pubbliche. Meno parco di parole il sottosegretario Andrea Ostellari: “Il governo ha migliorato la formulazione della fattispecie di reato per contrastare in modo più efficace il fenomeno dei rave party clandestini. Con questo emendamento si evita l’applicabilità del dispositivo nei confronti di qualsivoglia genere di aggregazioni o manifestazioni pubbliche. Rimane l’intento della norma: colpire organizzatori e promotori di eventi musicali dai quali derivi un pericolo per la salute pubblica o l’incolumità delle persone”. Parzialmente soddisfatto il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin: «tendenzialmente va nel senso delle modifiche che come FI avevamo suggerito. In particolare dopo la parola 'raduno' si è aggiunto il termine ‘musicale’, poi è stata inserito il riferimento alle sostanze stupefacenti. I dubbi di costituzionalità della fattispecie astratta con questo testo paiono definitivamente fugati. Ora il reato è tipizzato adeguatamente ed è stato anche espunto il riferimento all'ordine pubblico che era in contrasto con l'art. 17 della Costituzione, quello che tutela la libertà di riunione. Inoltre non si parifica chi promuove e chi partecipa. Quest’ultimi restano normati dalla vecchia disciplina. Questo il quadro positivo. Rimane la questione delle intercettazioni legate ai sei anni di pena e il riferimento al Codice Antimafia per le misure di prevenzione». Molto critica invece la vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia del Pd, Anna Rossomando: “Il governo, dovendosi confrontare con la realtà e con i più elementari principi di diritto, invece di ritirare le norme sui rave, per cercare di salvare la faccia ha dovuto riscrivere interamente un testo che resta inutile, come ha dimostrato il caso Modena, risolto con le norme vigenti. In ogni caso sono inaccettabili le pene sproporzionate”. Presenteranno subemendamenti Azione-Italia Viva, ha annunciato Enrico Costa: “Il Governo interviene sulla pessima norma sui rave. È un passo avanti perché si limita l'applicazione a promotori e organizzatori e la si riferisce agli eventi musicali. Cosa non va? 1) si mantiene il reato (solita prassi di risolvere i problemi con norme penali); 2) si mantiene la pena fino a 6 anni, con custodia cautelare e intercettazioni; 3) si cancella il numero minimo di 50 persone perché si abbia il reato; 4) si mette nelle mani della valutazione del giudice il numero minimo di partecipanti e le situazioni in cui ricorre il pericolo concreto per la salute, per l'igiene o la sicurezza. Ovviamente presenteremo subemendamenti”. Per quanto riguarda la riforma del processo penale, c’è da segnalare la norma transitoria in materia di modifica del regime di procedibilità. Dalle Procure e da certa stampa si era levato il grido di allarme per uno possibile “svuota-carceri”: centinaia tra indagati o condannati non definitivi per reati contro la persona e contro il patrimonio, di frequente contestazione, come ad esempio lesioni personali e del furto, sarebbero potuti uscire dal carcere o dagli arresti domiciliari immediatamente a causa della trasformazione di quelle fattispecie da procedibili d’ufficio a procedibili solo a querela del soggetto offeso. La soluzione adottata dal Governo è la seguente: “le misure cautelari in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, l’autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini l’autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa”.

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