Scheda ddl Nordio

Valentina Stella Dubbio 11 luglio 2024


Sono nove gli articoli del disegno di legge che porta il nome del Guardasigilli Carlo Nordio, approvato ieri in via definitiva alla Camera.  Propone modifiche al codice penale, a quello di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e militare. Ecco i punti salienti. Abrogazione dell'abuso d'ufficio: viene abolita la norma del cp (art.323) che punisce il pubblico ufficiale che violando consapevolmente leggi, regolamenti o l'obbligo di astensione, cagiona un danno ad altri o si procura un vantaggio patrimoniale. Modifiche al traffico di influenze: si restringe l'ambito di applicazione di questo reato. La mediazione viene ritenuta illecita se finalizzata a far compiere un reato ad un pubblico ufficiale. Sul piano sanzionatorio, aumenta il minimo edittale della pena: da 1 anno e 6 mesi a 4 anni e 6 mesi. Intercettazioni: non dovranno essere riportate le conversazioni e i dati relativi a soggetti non coinvolti dalle indagini, se non considerati rilevanti per il procedimento. E nella richiesta di misura cautelare del pm e nell'ordinanza del giudice non dovranno essere indicati i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia considerato indispensabile per l'esposizione degli elementi rilevanti. Il giudice dovrà quindi stralciare le intercettazioni che contengono dati relativi a soggetti diversi dalle parti, laddove non essenziali. Si rafforza la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni del difensore. Informazione di garanzia: nell'avviso dovrà essere contenuta una descrizione solo sommaria del fatto su cui si indaga. La consegna dell'atto dovrà avvenire in modo di garantire la riservatezza del destinatario. Contraddittorio e misure cautelari: il giudice dovrà procedere all'interrogatorio dell'indagato prima di disporre la misura cautelare, previo deposito degli atti, con facoltà della difesa di averne copia. L'indagato potrà così avere la possibilità di una difesa preventiva, prima di eventuali misure come la custodia cautelare in carcere. Collegialità e misure cautelari: introduzione di un organo collegiale, formato da 3 giudici, per l'adozione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere che attualmente è invece sempre disposta dal giudice monocratico (l'entrata in vigore è differita di due anni). Inappellabilità sentenze: limitazione alla possibilità per il pm di proporre appello contro le sentenze di assoluzione di primo grado. Il provvedimento non riguarda i reati più gravi. Età dei giudici popolari in corte d'assise: il requisito massimo è fissato a 65 anni e deve sussistere soltanto al momento della nomina.

 

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