Rinviato a giudizio, ma dal fascicolo mancano migliaia di pagine

 di Valentina Stella Il Dubbio 12 maggio 2022

Il diritto di difesa già non vive culturalmente di buona salute nel nostro Paese ma se poi addirittura si fanno sparire 10000 pagine di atti che potrebbero discolpare l'indagato, allora c'è davvero da preoccuparsi. La storia che vi stiamo per raccontare arriva da Palermo. Al centro di una inchiesta c'è Riccardo Savona, deputato regionale e presidente della commissione Bilancio all’Assemblea regionale siciliana, accusato di truffa aggravata per aver concorso alla fittizia costituzione di Enti di formazione professionale, i quali non avrebbero operato ma avrebbero avuto, invece, lo scopo di ottenere i finanziamenti pubblici, senza, però, svolgere alcuna attività. La sua vicenda finisce su tutti i quotidiani e la sua reputazione viene lesa prima ancora di un giudizio finale. Spera comunque di potersi difendere nelle sedi opportune. Ma se una manina fa sparire gli atti, come si può avere fiducia nella giustizia?  «In ragione dei gravi fatti accaduti nel corso delle indagini preliminari, della compilazione del fascicolo del PM e dell’udienza preliminare, si ha fondato motivo di temere che lo svolgimento delle indagini ed il giudizio nei confronti di Riccardo Savona abbiano violato fondamentali principi di Legge e di Giustizia». Inizia così una richiesta di ispezione ministeriale inviata alla Ministra della giustizia Marta Cartabia da disporre presso l'Ufficio di Procura – responsabile anche dell’attività degli organi dalla stessa delegati per compiere atti di indagine – e l'Ufficio del Gup, che ha adottato una decisione senza avere la disponibilità di tutti gli atti che avrebbero dovuto esser compresi nel fascicolo del PM. A depositare la richiesta di ispezione al Ministro della Giustizia l'avvocato Salvatore Traina, penalista di lunga esperienza e noto per essere stato protagonista in numerosi processi di rilevanza nazionale e, appunto, il suo assistito Riccardo Savona.  Quest’ultimo contesta che sono state sottratte, ripetutamente, all’esame della difesa ed alla valutazione del giudice migliaia di pagine di atti d’indagine, tra verbali di sommarie informazioni e documenti degli enti di formazione. Ricostruiamo brevemente i passaggi salienti contenuti nelle 19 pagine inviate alla Guardasigilli. A giugno 2020 viene emesso un primo avviso di conclusione delle indagini preliminari. Come affermato dal giudice, solo grazie all'attività di investigazione difensiva si viene a scoprire che dal fascicolo del pm, dove per legge deve essere riversato tutto il materiale acquisito dalla polizia giudiziaria in fase di indagine,  mancano due verbali di interrogatorio. Il pm allora chiede alla GdF la trasmissione di tutti gli atti d’indagine eventualmente non ancora trasmessi. Essa invia alcune pagine di verbali di SIT (circa 100 pagine) in materiale cartaceo, ed un supporto informatico. Ebbene, incredibilmente, si scoprirà che non erano stati messi a disposizione delle parti ben 11 verbali di SIT, 8946 pagine di documenti e 67 fotografie, «prove documentali che smentivano l’impianto accusatorio», secondo Traina e Savona. Che giustificazione fornisce la Gdf per questa omissione? « Il reparto aveva subito una “riorganizzazione” logistica, ma non spiegava le ragioni per cui tale riorganizzazione dovrebbe giustificare la mancata trasmissione». Sta di fatto che il gup, accogliendo l’eccezione difensiva, dichiarava la nullità dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e di tutti gli atti successivi e li restituiva al pm, stigmatizzando l'operato della Gdf che «ha perseverato nelle proprie condotte omissive, nonostante fosse emersa già prima dell’avvio dell’udienza preliminare la incompleta trasmissione degli atti di indagine. E sono emerse ab initio omissioni di grave rilevanza…: l’indebito trattenimento di una consistente mole di atti di indagine ha recato una significativa lesione del diritto di difesa… A ben guardare, la selezione del materiale investigativo operata dalla Polizia Giudiziaria ha inciso oltre che sulle prerogative difensive, anche su quelle del Pubblico Ministero». Successivamente, per le medesime gravi omissioni, il gip ha disposto anche la revoca del sequestro preventivo dei beni di Savona sottolineando che era stato disposto «su un quadro indiziario arbitrariamente alterato dalla indebita selezione degli atti d’indagine messi a disposizione delle parti…. Ciò è tanto più grave laddove si consideri che non è stata depositata una significativa mole di atti d’indagine anche favorevoli alla posizione degli indagati». Nonostante tale scenario la difesa di Savona, che si avvale di uno staff dello studio Traina di Palermo composto dagli avvocati Manuela Gargano, Giada Traina e Dario D’Agostino, si accorge che continua a mancare ancora del materiale, ossia tutti i documenti contabili degli enti di formazione, assolutamente indispensabili e fondamentali in questo tipo di indagine, dove – secondo l’ipotesi accusatoria – gli Enti di formazione erano pressoché inesistenti e proprio i documenti contabili potevano smentire o confermare l’accusa. Con una similitudine paradossale (ripresa dalla stampa locale) l’Avv. Traina ha affermato che “in questo caso è come si procedesse per il delitto di omicidio con il cadavere possibilmente vivo e senza preoccuparsi di verificare la circostanza”.  Tuttavia questa volta viene rigettata la richiesta di nullità del nuovo avviso di conclusione delle indagini perché il Gup, in pratica, a differenza dell'episodio precedente, ha ritenuto che la difesa poteva chiederne copia. « Ovviamente, non si può chiedere copia di ciò che non è depositato - ribatte l’Avv. Traina -  si può segnalare l’omesso deposito, affinché il P.M. vi provveda; si può denunciare l’omissione al Giudice, affinché disponga l’acquisizione degli atti mancanti». Alla fine il Gup ha disposto il rinvio a giudizio per Savona « pur sapendo di non aver avuto nella propria disponibilità una cospicua ed importante mole di atti d’indagine». Per tutto questo incredibile accaduto si chiede una visita ispettiva «al fine di verificare la legalità e regolarità dell’attività di tali uffici giudiziari, nonché di accertare se tale modo anomalo di amministrare la giustizia sia circoscritto alla vicenda in esame o si estenda anche ad altri casi e di accertare, infine, se tali atti – fondamentali per la difesa – esistano ancora, dal momento che, in merito, vi è contrasto tra gli inquirenti». 

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