Ma già adesso l’ergastolano ostativo è tenuto a una “prova diabolica” se vuole rivedere la libertà

 Valentina Stella Dubbio 13 febbraio 2025

Com’è noto la commissione parlamentare Antimafia è al lavoro in merito ad eventuali proposte di modifiche normative più restrittive sull'applicazione dell'art. 41-bis e dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario. Come avverrà sul piano normativo lo vedremo ma intanto proprio qualche giorno fa in merito al carcere duro, Mauro Palma, già Presidente del Comitato europeo per la prevenzione della tortura, ci disse che già “molte volte è dovuta intervenire la Corte costituzionale per rimuovere singole imposizioni vessatorie non giustificabili sul piano della finalità per cui tale regime è sorto e entro il cui limite deve attenersi”. In merito al fine pena mai, invece, tutto ricorderanno che la Corte Costituzionale più volte fu accusata dai giuristi di comportarsi come Ponzio Pilato. Ripercorriamo brevemente quanto accaduto. Il 15 aprile 2021 la Consulta stabilì che l'ergastolo ostativo è incompatibile con la Costituzione, ma che sarebbe servita  una legge che il Parlamento avrebbe dovuto emanare entro un anno. La Corte spiegò che la passata disciplina del cosiddetto ergastolo ostativo precludeva in modo assoluto, a chi non avesse utilmente collaborato con la giustizia, la possibilità di accedere al procedimento per chiedere la liberazione condizionale, anche quando il suo ravvedimento risultava sicuro.  Aveva quindi osservato che tale disciplina ostativa, facendo della collaborazione l’unico modo per il condannato di recuperare la libertà, era  in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione e con l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Tutto era partito dal caso di Salvatore Pezzino, detenuto che, seppur ergastolano ostativo, aveva chiesto l’accesso alla liberazione condizionale e la Corte di Cassazione (relatore il consigliere Giuseppe Santalucia, ex Presidente dell’Anm) aveva poi sollevato dubbio di legittimità costituzionale, sostenendo che il diritto alla speranza non andrebbe negato a nessuno. La politica non si impegnò abbastanza nei tempi previsti dalla Corte, chiese ufficialmente tempo per avere più tempo per  emanare una norma. La Consulta, criticata da molti giuristi per questo, concesse altro tempo. Poi  il 9 novembre 2022 la Corte emanò la seguente nota: “Dopo due rinvii disposti per concedere al legislatore il tempo necessario al fine di intervenire sulla materia (ordinanze n. 97 del 2021 e n. 122 del 2022), la Corte costituzionale ha nuovamente esaminato, in camera di consiglio, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Cassazione, sulla disciplina del cosiddetto ergastolo ostativo”. La Consulta decise  “di restituire gli atti al giudice a quo, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, che contiene, fra l’altro, misure urgenti nella materia in esame”. Si trattava del primo decreto legge del Governo Meloni presentato in conferenza stampa dalla stessa premier insieme al Ministro Nordio che poneva quella che diversi esperti della materia definirono una “prova diabolica” affinché il detenuto potesse accedere alla liberazione condizionale. Praticamente è come se l’ergastolo ostativo non fosse stato mai realmente abolito. A marzo 2023 la Cassazione dispose  il rinvio al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila affinché, alla luce della nuova disciplina, “valutasse con accertamenti di merito preclusi al giudice di legittimità la sussistenza o meno dei presupposti ora richiesti dalla legge per la concessione dei benefici penitenziari ai detenuti per reati cd. ostativi non collaboranti”. Al momento Salvatore Pezzillo ancora non riesce a beneficiare della liberazione condizionale ma solo dei permessi premio. 


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