Sotto processo a vita. Storie di ordinario 'sequestro'
Valentina Stella Il Dubbio 31 ottobre 2022 Il tema della ragionevole durata del processo è oggetto di due importanti precetti sovraordinati: l’art. 111, comma 2, Cost. secondo cui la «La legge […] assicura la ragionevole durata [del processo]» e l’art. 6, par. 1, Cedu in base al quale «Ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un Tribunale indipendente e imparziale costituito per legge». Inoltre secondo la Legge Pinto il termine di durata ragionevole del processo si considera rispettato se il processo non eccede la durata di: tre anni in primo grado, due anni in secondo grado, un anno nel giudizio di legittimità. O comunque se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni. Eppure nel nostro Paese esistono diverse storie di persone che per veder concluso l’iter giudiziario che le coinvolgeva hanno dovuto aspettare anni ed anni, trasformandole in dei veri e propri “sequestrati dalla giustizi...