Nessuna sanziona per chi sputtana indagati
Angela Stella Unità 10 dicembre 2024
Stretta sulla pubblicazione degli atti giudiziari ma niente sanzioni per chi viola la norma. Questo in sintesi lo spirito dello “Schema di decreto legislativo riguardante la presunzione di innocenza e il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali”, approvato ieri pomeriggio in via definitiva dal Consiglio dei Ministri. «Fermo quanto disposto dal comma 7, è vietata la pubblicazione delle ordinanze che applicano misure cautelari personali fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare»: così l’articolo 2 del dl che va a modificare l’articolo 114 del codice di procedura penale. Fortemente voluto dal deputato di Forza Italia, Enrico Costa, è volto a garantire una più precisa e completa conformità del nostro ordinamento alla direttiva europea appunto relativa alla presunzione di innocenza. La norma è stata approvata in via preliminare il 4 settembre scorso, per essere trasmessa poi alle Commissioni giustizia di Camera e Senato per i pareri non vincolanti. Si tratta di un provvedimento condiviso a cui hanno lavorato sia il Ministro Nordio che la premier Giorgia Meloni. Dunque sarà vietato pubblicare per intero o per estratto tutti quei provvedimenti che incidono sulla libertà personale ma anche quelli relativi alla libertà di determinazione nei rapporti familiari e sociali (divieto di espatrio, obbligo presentazione alla polizia giudiziaria, allontanamento casa familiare, etc). Escluse quindi le misure cautelari reali, come i sequestri. Nella formulazione originaria della norma era previsto solo il divieto di pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare; tuttavia, adesso, si va oltre, e si quindi recepiscono in parte i pareri espressi dalla Commissioni giustizia di Camera e Senato. Si legge infatti nella introduzione della norma che si emana il decreto dopo aver «acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e viste le osservazioni svolte, che sono state accolte solo in riferimento all’ampliamento del contenuto della norma, ma non all’introduzione di un nuovo apparato sanzionatorio». Quindi sì all’ampliamento del divieto ma no alle sanzioni. Le Commissioni parlamentari avevano infatti richiesto di ampliarlo anche «ad altri analoghi provvedimenti che, eventualmente, possono essere emessi nel procedimento cautelare, ovvero comunque a quei provvedimenti che, nella loro funzione, comportino una valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e la cui pubblicazione, dunque, produca analoghi effetti sovrapponibili a quelli della sola ordinanza di custodia cautelare». Avevano sollecitato pure, escludendo il carcere per chi viola la norma, e «ferma restando altresì l'esclusione di sanzioni detentive a carico del contravventore», un ripensamento del sistema sanzionatorio «di modo da conferire effettività al divieto, e costituire un ragionevole argine alla sistematica violazione del medesimo: tanto alla luce della sperimentata ineffettività della attuale sanzione che presidia la violazione del divieto di pubblicazione, dettata dalla fattispecie contravvenzionale delineata dall'articolo 684 del codice penale (che si risolve nella possibilità di estinguere il reato attraverso l'oblazione con il versamento di una somma irrisoria) o dell'illecito disciplinare, raramente perseguito, previsto dall'articolo 115 del codice di procedura penale a carico degli impiegati dello Stato o di persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato». La direzione voluta era quella di prevedere multe salate per gli editori, come espresso altresì in audizione dall’Unione Camere Penali. Ma ha prevalso la linea opposta, quella degli uffici legislativi, convinti che prevedere anche delle sanzioni avrebbe portato il governo ad andare fuori delega. Probabilmente le sanzioni verranno previste in altro provvedimento riguardante la giustizia. Per molti definita “legge bavaglio” in realtà lascia al giornalista la possibilità di riassumere a suo modo i provvedimenti.
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