Csm si prepara a bocciare riforma Nordio
Valentina
Stella dubbio 27 dicembre 2024
Il prossimo 8
gennaio il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura si riunirà per
discutere della riforma costituzionale Nordio per la separazione delle carriere,
il doppio Csm e l’Alta Corte disciplinare. Si prevede una bocciatura della
stessa, essendo tutti i togati, insieme ai laici eletti in quota opposizione,
compatti contro l’approvazione della stessa. Esistono però al momento una proposta A - dei togati Antonello Cosentino, Roberto D’Auria,
Roberto Fontana, Eligio Paolini, e del laico in quota Pd Roberto Romboli - e una proposta B del laico in quota Fratelli
d’Italia Felice Giuffrè. Dunque anche a Palazzo Bachelet si ripropone lo schema
che vede contrapposti da un lato magistrati e l’opposizione parlamentare e dall’altro
il centro destra. Nella prima, tra l’altro si legge, che « impostare la questione della separazione delle
carriere in termini di necessità costituzionale – o anche di stringente
opportunità – rischi di veicolare l’idea per cui la magistratura giudicante
presenta, oggi, deficit di terzietà e di imparzialità: un’idea che, tuttavia,
non sembra trovare riscontro nell’esperienza concreta, sol che si pensi che,
come da più parti osservato, in più del 40% dei casi le decisioni
giudiziarie non confermano l’ipotesi formulata dalla pubblica accusa con
l’esercizio dell’azione penale».
Inoltre, quanto scritto nella riforma («La magistratura costituisce un
ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere», ndr) «non elimina
totalmente il rischio che, nel concreto sviluppo della dinamica ordinamentale,
si possa determinare un affievolimento dell’indipendenza del pubblico ministero
rispetto agli altri poteri dello Stato». Il pericolo poi è che con lo
sdoppiamento del potere giudiziario, «si avrebbe un potere “inquisitorio”
scisso dalla tipica funzione giudiziaria di tutela dei diritti fondamentali».
Poi la critica al fatto che la modifica costituzionale preveda il sorteggio
temperato per i membri laici dei due Csm e quello secco per i togati: « non è dato comprendere perché la medesima logica
(sorteggio puro, ndr) non debba applicarsi alla componente di nomina
parlamentare: anche per gli avvocati con quindici anni di esercizio e per i
professori ordinari di università in materie giuridiche dovrebbe, in altri
termini, potersi ritenere che il mero possesso del rispettivo titolo renda
superfluo il ricorso a una selezione su base elettiva, dovendosi presumere che
ciascuno dei soggetti che posseggono tali requisiti possa adeguatamente svolgere
anche la funzione di consigliere». Secondo
la proposta B, invece, «non è possibile garantire pienamente i principi
del giusto processo (art. 111 Cost.) senza una coerente struttura ordinamentale
della pubblica accusa, della difesa e della magistratura giudicante». In una «liberal-democrazia»
«la magistratura requirente - anch’essa autonoma e indipendente secondo il
disegno di riforma in discussione - è portatrice di ipotesi accusatorie, che
andranno convalidate in dibattimento con parità di armi e nel confronto
paritario con la difesa» in una «dinamica ordinamentale e processuale di tipo
triangolare: un triangolo isoscele al cui vertice sta il giudice, il quale
fronteggia da una posizione di neutralità l’accusa pubblica e la difesa». Si
respinge poi l’idea di un pubblico ministero troppo potente: «l’idea che un
corpo di magistrati requirenti autonomi rappresenti “il potere dello Stato più
forte che si sia mai avuto in alcun ordinamento costituzionale dell’epoca
contemporanea” (A. Pizzorusso, La Costituzione ferita, Laterza, Roma-Bari,
1999, p. 149) non sembra considerare le garanzie costituzionali e legislative
che già oggi regolano il profilo ordinamentale e processuale del pubblico
ministero. Anche i magistrati requirenti sono, infatti, tenuti al rispetto
della Costituzione, delle leggi e dei limiti rappresentati dalle prerogative
degli altri Poteri dello Stato». Inoltre, «l’organo di autogoverno della
magistratura requirente continuerà ad essere presieduto dal Presidente della
Repubblica, così assicurando, attraverso lo sperimentato meccanismo della c.d.
“eteropresidenza”, quelle garanzie di autonomia e di indipendenza verso
l’interno e verso l’esterno, ma anche di equilibrio rispetto alla magistratura
giudicante e agli altri Poteri dello Stato». Per quanto riguarda il sorteggio
dei membri togati dei due futuri Csm, che la riforma prevede come puro, Giuffrè
scrive che «pur nella consapevolezza di
impedire per il futuro ogni forma di degenerazione “correntizia”, potrebbe
essere opportunamente valutata la previsione del c.d. sorteggio temperato
per la selezione della componente togata, sia nell’uno che nell’altro
organo di autogoverno nella magistratura (giudicante e requirente). In questo senso
si potrebbe prevedere un preventivo sorteggio tra tutti i magistrati (magari a
partire da quelli in possesso della terza valutazione di professionalità)».
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