Ergastolo e rito abbreviato di nuovo alla Consulta

 Valentina Stella Dubbio 11 dicembre 2024

La circostanza per cui non è previsto il giudizio abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo è tornata ieri all’attenzione della Corte Costituzionale che ne ha discusso in Camera di Consiglio (Relatore: Petitti). Ancora da stabilire la data della decisione. Il dubbio di legittimità costituzionale è stato sollevato dal Tribunale di Cassino il 12 aprile scorso rispetto agli gli articoli 3, 27 e 111 della Costituzione. Il caso riguarda Sandro Di Carlo, 27enne di Cassino, presunto assassino di una prostituta, una 34enne uccisa con quattro coltellate in un appartamento del centro cittadino. L’uomo, accusato di omicidio con l’aggravante dei futili motivi, è assistito dagli avvocati Sandro Salera e Alfredo  Germani. Già nel dicembre 2020 la Consulta aveva deciso che l’esclusione del rito abbreviato per i delitti punibili con l’ergastolo non fosse né irragionevole né arbitraria. Tale previsione era stata voluta dalla Lega nel 2019. Quindi in questo caso i magistrati di Cassino hanno deciso di seguire un’altra strada interpretativa rispetto ai colleghi che per primi avevano sollevato questione. Il nodo centrale resta comunque il fatto che l’articolo 438 comma 1-bis cpp  lede   i    principi    di    uguaglianza, proporzionalità e del finalismo rieducativo della pena. L’esclusione dell’accesso al rito riguarda sia coloro accusati di reato autonomo come la strage sia coloro a cui è contestata una aggravante che porta alla medesima pena dell’ergastolo. Ed in questo ci sarebbe il primo profilo di illegittimità. «L'art. 438,  comma  1-bis  codice procedura penale, non differenziando tali diverse situazioni, propone un possibile vulnus del costituzionalmente riconosciuto potere dovere dello Stato di trattare in modo diverso situazioni diverse». Inoltre per la Corte d’Assise di Cassino «la previsione di  una  pena  sproporzionata  rispetto  alla  pena prevista per condotte simili e lesive del  medesimo  bene  giuridico, nonchè l'impossibilità di accedere ad  un  rito  premiale  a  causa della contestazione di una circostanza aggravante, impedisce  al  reo di comprendere adeguatamente, con piena consapevolezza, il  disvalore del proprio comportamento».


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