Fratelli minori di Contrada alla Cedu

 Di Valentina Stella Il Dubbio 8 aprile 2021

 

«Siamo sicuri  che la suprema istanza della giurisdizione italiana debba — sempre e comunque — prestare incondizionato e pedissequo ossequio alla Giustizia europea?»: questa è la domanda che si è posto due giorni fa Gian Carlo Caselli sul Corriere della Sera nella sua moral suasion nei confronti della Corte Costituzionale chiamata a decidere a breve sull'ergastolo ostativo. Caselli aveva usato la stessa argomentazione per le sentenze a favore di Bruno Contrada sul concorso esterno in associazione mafiosa pronunciate prima dalla Cedu e poi dalla Cassazione: «Non credo che la Cassazione possa accucciarsi pedissequamente su una sentenza straniera, sia pure della Cedu», disse sul Fatto Quotidiano. Da qui ripartiamo per darvi conto di un nuovo caso riguardante i cosiddetti 'fratelli minori' di Contrada che mette in evidenza proprio il problema del rapporto tra le due giurisdizioni - italiana ed europea - . È stato infatti dichiarato ammissibile il ricorso presentato alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo dagli avvocati Antonella Mascia e Michele Capano nell’interesse di Stefano Genco. L'uomo fu condannato a 4 anni di reclusione perché ritenuto responsabile di concorso esterno in associazione mafiosa per un fatto che avrebbe commesso fino al febbraio 1994. Nel 2015 una sentenza emessa dalla Cedu ridiede speranza a Stefano Genco: con la pronuncia sul caso Contrada c. Italia i Giudici di Strasburgo stabilirono che la condanna per concorso esterno in associazione mafiosa per fatti commessi prima del 5 ottobre 1994 doveva ritenersi in violazione dell’articolo 7 della Convenzione per essere stato disatteso il principio di legalità  per mancanza di una base legale sufficientemente chiara e prevedibile.  Genco decise allora di procedere a livello nazionale attivando la procedura di 'revisione europea' ed evidenziando l' analogia della sua condizione. La Cassazione a Sezioni Unite ha tuttavia rigettato il suo ricorso ritenendo non vincolanti i principi fissati dalla Cedu nella sentenza Contrada. A parere del massimo consesso della Suprema Corte tali principi non possono estendersi a coloro i quali, come Stefano Genco, siano estranei allo specifico giudizio innazi ai giudici europei. Secondo le Sezioni Unite Penali la sentenza Contrada non è una sentenza "pilota", e dunque la giurisdizione italiana sarebbe "libera" di non adeguarvisi.  Da qui l'iniziativa di ricorrere alla Cedu. L’avvocato Antonella Mascia evidenzia al Dubbio che «la vicenda di Genco solleva questioni rilevanti riguardo alla violazione degli articoli 1, 46, 6, 7 e 13 della Convezione in quanto le giurisdizioni interne nel rigettare il ricorso hanno disatteso l’effetto erga omnes delle pronunce della Cedu e gli obblighi nascenti dalla Convenzione. Le sentenze dei Giudici di Strasburgo contribuiscono a formare un patrimonio comune che permette il rispetto delle libertà e della preminenza del diritto, assicurando la garanzia collettiva dei diritti fondamentali in un regime che, attraverso il rispetto dei principi sanciti dalla giurisprudenza europea, può ritenersi effettivamente democratico». L’avvocato conclude: «la questione dei 'fratelli minori' del caso Contrada costituisce un problema strutturale dell'ordinamento interno e la Cedu è ora chiamata a pronunciarsi sulla vicenda di Stefano Genco e di tutti coloro che si trovano nella sua stessa posizione. Secondo una giurisprudenza consolidata dei Giudici di Strasburgo l’obbligo di conformarsi alle pronunce europee impone agli Stati contraenti l’adozione di tutte quelle misure a carattere generale che vadano al di là del caso specifico e che siano capaci di eliminare le cause strutturali della violazione accertata quanto questa trae origine da una mancanza sistemica nell'ordinamento interno. Solo in tal modo si potrà evitare la ripetizione di violazioni identiche come è avvenuto nel caso di Stefano Genco».  Per l’avvocato Michele Capano, consigliere generale del Partito Radicale, «il punto culturalmente drammatico della sentenza delle Sezioni Unite è rappresentato dal fatto che  ancora una volta si evidenzia che di fronte ad avanzamenti sul terreno dei diritti fondamentali del cittadino in materia penale, i giudici italiani sono disposti a raccogliere le sollecitazioni del Consiglio d'Europa solo se non possono farne a meno di farlo, e dopo averle provate tutte per evitarlo. Le Sezioni Unite se la sono cavata infatti dicendo che non erano “costrette” a dare ragione alla Cedu, ma non si sognano neanche, in positivo, di raccoglierne la sollecitazione ad affrontare uno dei temi più difficili di una stagione giudiziaria buia, nella quale è stato possibile che frequentazioni 'sbagliate' o deliri 'antimafiosi' potessero essere sufficienti per istruire processi nelle aule di giustizia e, complice la voluta vaghezza dei contorni del 'concorso esterno', potessero portare a condanne per concorso in associazione mafiosa. Si tratta di un’occasione per rimediare ai misfatti di un'oscura vicenda storico – giudiziaria. Le Sezioni Unite non hanno ritenuto di coglierla, speriamo la Cedu ribadisca il valore generale delle sue pronunce». Serve, in ogni caso, una legge che regolamenti i rapporti tra le giurisdizioni:« mi auguro che in Parlamento se ne facciano carico - conclude Capano -. Fino ad allora, saremo esposti alle scorribande di chi continua a contrabbandare la "necessità" di un "(non)diritto di guerra" in nome della "specialità" italiana connessa alla presenza della criminalità organizzata. Dopo  40 anni dall'introduzione del 41 bis dell' ordinamento penitenziario e della giurisprudenza "creativa" sul 416 bis (due simboli di quest'impostazione militare), è venuto il momento di accettare la realtà del fallimento di questa linea di condotta. Caselli non può dire che la "mafia è viva e vegeta", come fa, senza ammettere anche che abbiamo perduto il bene dello Stato di Diritto senza ottenere alcun risultato concreto. Piuttosto che proporre, come fa Caselli, di "esportare" questa peste italiana in Europa, è ora di consentire all' Europa di aiutarci a ritrovare il bene perduto delle garanzie penali, processuali, penitenziarie. È quanto la CEDU può fare "rispondendo" alle Sezioni Unite sul "concorso esterno"».

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