Audizione Santalucia su maternità surrogata

 di Valentina Stella  Il Dubbio 13 aprile 2021

In commissione giustizia della Camera dei Deputati sono in discussione due proposte di legge -  una del 2020 a prima firma Mara Carfagna e un'altra del 2018 a prima firma Giorgia Meloni. Entrambe vorrebbero modificare l'articolo 12 comma 6 della legge n. 40/2004, recante 'Norme in materia di procreazione medicalmente assistita' che prescrive: « « Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro». Questo divieto opera solo a livello nazionale, non se una coppia italiana si reca in un Paese estero per la surrogazione e ritorna in Italia con il bambino; si può al massimo incappare nel reato di alterazione di stato di cui al secondo comma dell’articolo 567 del codice penale. Ora,  le due pdl si prefissano l'obiettivo di estendere l’ambito territoriale di perseguibilità dei fatti previsti dall'articolo 12 della legge 40, in modo che la surrogazione di maternità sia perseguibile anche quando è compiuta in territorio estero da un cittadino italiano. Fatta questa doverosa premessa, oggi vi riportiamo il parere espresso ieri in una audizione informale da Giuseppe Santalucia, Presidente dell'Anm: «le due proposte di legge  - ha detto il giudice di Cassazione - individuano una disposizione di legge speciale che prevede l'estensione della giurisdizione dell'ordinamento italiano per la punizione del fatto interamente commesso all’estero». In particolare ha spiegato che «in base all’articolo 6, comma 2, del codice penale si considera commesso nel territorio dello Stato anche il reato che abbia solo una parte della sua commissione nello Stato italiano. E allora ci si è chiesti se anche i primi contatti con la clinica estera possono essere considerati una prima parte della condotta di surrogazione di maternità e quindi consentire l'estensione della giurisdizione. La Cassazione ha dato risposta negativa, perché si deve trattare di condotte direttamente preparatorie alla consumazione della gestazione che il nostro ordinamento considera illecita. I precedenti contatti con le strutture sanitarie dello Stato estero sono invece considerati atti preparatori ancora generici e non univocamente espressivi di un programma di surrogazione di maternità». Sull'eventuale punibilità Santalucia ha chiarito:  «si tratta di scelte politiche, il legislatore è libero di individuare i fatti che ritiene di tale disvalore e che meritano di essere puniti secondo la giurisdizione italiana oltre il principio di territorialità, che è la regola generale e prevede una stretta connessione tra territorio e giurisdizione penale». Bisogna comunque avere la consapevolezza che le conseguenze ricadranno anche sul nascituro, ha specificato il Presidente dell'Anm: «una volta che il legislatore sceglie di punire i fatti di surrogazione di maternità commessi all’estero fa una scelta chiara e le conseguenze della punibilità della coppia che si è recata all’estero ci saranno anche indirettamente sul figlio minore che è oggetto di protezione da parte della Convenzione europea. È una conseguenza di fatto. Se scelgo di criminalizzare la coppia che si è recata all’estero, pur dovendo per ordinamento nazionale e sovranazionale proteggere l’interesse del minore all’effettività del rapporto di filiazione anche non biologico, si deve tenere conto che si avranno conseguenze negative sul’intero contesto familiare e sul minore». Per Mario Perantoni, presidente in quota 5 Stelle della Commissione Giustizia, «abbiamo avuto a mio parere un utile chiarimento: Santalucia, infatti, ha illustrato i motivi che impediscono di punire i cittadini italiani che all’estero scelgono il ricorso ad una pratica legittima nel luogo in cui viene svolta. Ha inoltre chiarito che le norme sovranazionali prevedono che su questa delicata materia i singoli Stati possono decidere con ampi margini ma che l’interesse del minore è preminente. Criminalizzare i genitori di figli nati da maternità surrogata sarebbe certamente dannoso per i figli stessi. È dunque assolutamente necessario prevedere in questi casi norme di tutela per i minori».


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