Caso Marin

Di Angela Stella Il Riformista 15 aprile 2021

Sempre più spesso nell'immaginario collettivo, ma soprattutto in quello della magistratura requirente, l'avvocato viene percepito e perseguito perché si sostiene che la sua funzione di difensore si trasformi in quella di fiancheggiatore dell'assistito. Da qui spesso anche un uso illegittimo delle intercettazioni tra legale e cliente. Se per l'opinione pubblica il difensore è molto spesso rappresentato come un azzeccagarbugli che vuole farla fare franca al colpevole, per alcune procure diviene il sodale dell'organizzazione criminale. Ogni caso è a se stante ma esiste comunque un problema culturale nella giurisdizione su tale fenomeno. Oggi vi parliamo della vicenda dell'avvocato Annamaria Marin, condannata in primo grado nell'ambito dell'inchiesta contro il  clan dei casalesi di Eraclea che, secondo la Procura di Venezia, avrebbe spadroneggiato per un ventennio nel Veneto orientale. I pm le avevano contestato il favoreggiamento personale con l’aggravante mafiosa per aver aiutato tre membri dell'organizzazione criminale, tra cui il boss Luciano Donadio che ha scelto il rito ordinario, «ad eludere le investigazioni dell'Autorità nei loro confronti fornendogli indebitamente informazioni acquisite in virtù del mandato difensivo esercitato in favore di altri ovvero di informazioni acquisite illegalmente ovvero divulgando informazioni che debbono rimanere riservate» e per agevolato l'attività di una associazione mafiosa. Accuse pesantissime per l'avvocato - professionista molto nota ed ex presidente della Camera penale di Venezia -  soprattutto per la contestazione del 416bis. Il gup l’ha condannata a 8 mesi, rispetto ai due anni richiesti dell'accusa, per uno solo dei cinque episodi contestati (uno è andato in prescrizione, per gli altri tre è stata assolta perché il fatto non sussiste).  Il gip già nel 2009 aveva respinto la richiesta dei pm di sospenderla dalla professione, così come ha fatto il collegio di disciplina del Consiglio dell'Ordine degli avvocati. Per il suo legale, l'avvocato Tommaso Bortoluzzi, la vicenda «mostra il pregiudizio secondo cui il difensore viene assimilato al suo cliente, sovrapponendosi ad esso ed evidenzia una grave lesione del diritto di difesa». Infatti «leggendo le motivazioni della sentenza ci accorgiamo che in nessun passaggio viene presa in considerazione la documentazione da noi prodotta a difesa della collega Marin che andava perfettamente ad incidere sui profili di responsabilità. Metà delle prove da noi prodotte riguardavano proprio il reato per il quale è stata condannata. Ma dalla sentenza sembrerebbe che io non abbia mai partecipato a questo processo perché quello da me detto e allegato non è stato minimamente affrontato». Al contrario, «il gup riprende tutte le argomentazioni del pubblico ministero, anche extra probatorie». L'avvocato Bortoluzzi fa riferimento al fatto che  addirittura «il capo di imputazione conteneva anche un episodio verificatosi nell’anno 2002, che, pur se prescritto, è stato inserito a presunta dimostrazione della serialità dei comportamenti illeciti della mia assistita. L’episodio medesimo, peraltro, è riportato nella richiesta di emissione dell’ordinanza cautelare, nell’ordinanza di rigetto della richiesta stessa, nell’invito a rendere interrogatorio e, da ultimo, nella richiesta di rinvio a giudizio». Nello specifico la Marin è stata condannata per aver rivelato a Donadio che avrebbero fatto una perizia sulle armi sequestrate al suo sodale Furnari. «L'aspetto folle è che qualche ora prima di questa comunicazione era stato pubblicato un articolo su uno dei giornali locali più letti in cui un dirigente della squadra mobile diceva la stessa cosa. Pertanto la notizia era pubblica e la mia assistita non stava comunicando illegalmente nessuna informazione che avrebbe potuto alterare le indagini ancora in corso. Se l'avvocato Marin ha commesso favoreggiamento, allora anche il dirigente della Mobile deve essere accusato dello stesso reato». Inoltre l'hanno accusata di aver ricevuto il mandato a difendere Furnari da Donadio al di fuori delle norme di legge. «Peccato - dice l'avvocato - che io abbia prodotto il fax ricevuto dalla Procura in cui era il fratello del Furnari a nominare la Marin. Ma anche questo elemento è come se non fosse  mai stato prodotto». Per quanto concerne l'annosa questione delle intercettazioni tra avvocato e cliente, che per legge sono - anzi sarebbero vietate - nel caso dell'avvocato Marin «lei è stata indirettamente intercettata perché erano sotto controllo alcuni dei suoi interlocutori: nella sentenza c'è scritto che siccome formalmente non erano suoi clienti le intercettazioni sono state ritenute legittime. Il gup, per far emergere l'associazione mafiosa, in sentenza ha scritto che Donadio, il boss, si preoccupava di trovare l'avvocato per tutti i sodali, ossia la Marin, per avere un controllo totale sulle investigazioni e tenere a bada i complici. Ma il nostro codice deontologico, prevedendo che la parcella dell'assistito possa essere pagata da un'altra persona, consente a quella stessa persona di conoscere gli sviluppi della causa: in questo caso Donadio era cliente pagante per altri, ma la sentenza non ha messo in luce questo elemento che è importante perché avrebbe potuto avere anche dei risvolti sull'utilizzabilità delle intercettazioni». In conclusione l'avvocato Bortoluzzi rileva che «sicuramente esiste il problema dell'utilizzo delle intercettazioni tra legale e assistito: cercare in tutti i modi qualche scappatoia per consentirle, dando ad esempio una diversa qualità al difensore, ha alla base una distorsione culturale del ruolo dell'avvocato. I pubblici ministeri primi e i giudici poi dovrebbero rispettare di più la nostra funzione. Probabilmente inserire l'avvocato in Costituzione potrebbe essere un segno importante». 

Commenti

Post popolari in questo blog

Le commissioni di inchiesta in Parlamento

«L’avvocato non può essere identificato con l’assistito»

«Ridurre l’arretrato civile del 90%? Una chimera» Nordio ripensa l’intesa con l’Ue