Ben Gvir alla sbarra? Quasi impossibile
Valentina Stella Dubbio 10 giugno 2026
Non si placa la polemica politica intorno alle dichiarazioni del ministro della Sicurezza nazionale di Israele, Itamar Ben Gvir, secondo cui «il Paese dello stivale è diventato il Paese delle ciabatte». Frase pronunciata dopo aver appreso che la Procura di Roma ha aperto un fascicolo a suo carico, nel quale si ipotizzano i reati di sequestro di persona e tortura nei confronti degli attivisti della Global Sumud Flotilla. Per il ministro degli Esteri Antonio Tajani quelle parole «dimostrano qual è il livello politico e morale di questo signore»: «inaccettabili» e «non degne di un ministro». Ma è plausibile vedere Ben Gvir alla sbarra in Italia? «La perseguibilità di un esponente di governo straniero non è una questione di indignazione, ma di diritto e procedura penale», spiega l’avvocato Nicola Canestrini, esperto di cooperazione internazionale penale e difensore abilitato dinanzi alla Corte penale internazionale. La prima soglia è la sussistenza di giurisdizione. Per lo straniero che delinque all’estero a danno di un cittadino italiano la norma di riferimento è l’art. 10 cp. L’Italia dispone quindi, in astratto, di una base giurisdizionale. La seconda soglia è quella delle immunità di cui l’organo straniero può eventualmente beneficiare. «Qui si gioca la partita», osserva Canestrini. Il diritto internazionale ne conosce due: l’immunità funzionale e quella personale. «L’immunità funzionale copre gli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni ufficiali – dice sempre Canestrini – È invocabile da qualunque organo dello Stato e continua a operare anche dopo la cessazione della carica, ma soltanto per gli atti qualificabili come atti ufficiali: in tali casi l’atto viene imputato allo Stato e non all’individuo». Secondo il penalista, una simile immunità potrebbe essere invocata con riferimento all’ipotesi di sequestro di persona, ma non per la tortura, dato che gli atti di tortura non possono mai essere considerati come espressione legittima delle funzioni ufficiali di un organo statale. Anche per il sequestro di persona esiste però un precedente che non depone necessariamente a favore del ministro israeliano. Nel caso Abu Omar, gli agenti della CIA coinvolti nel rapimento dell’imam egiziano a Milano furono condannati per sequestro di persona pluriaggravato, essendo stata esclusa l’immunità in quanto la condotta non fu ritenuta riconducibile all’esercizio legittimo delle funzioni della missione. Diversa è l’immunità personale. «Qui occorre prudenza», sottolinea Canestrini. «Nel diritto internazionale è pacificamente riconosciuta ai capi di Stato, ai capi di governo e ai ministri degli Esteri. Non è invece affatto certo che un ministro della Sicurezza nazionale benefici della medesima protezione. Qualora tale immunità fosse riconosciuta, cesserebbe comunque con la fine dell’incarico». Per Ben Gvir ciò significa che il fattore tempo potrebbe assumere rilievo. «Finché resta ministro potrebbe sostenere di beneficiare di una forma di immunità personale, ma una volta cessata la carica quella protezione verrebbe meno e resterebbe soltanto l’eventuale immunità funzionale, la cui applicabilità ai fatti contestati sarebbe tutta da verificare». Anche quando la giurisdizione sussiste e gli ostacoli derivanti dalle immunità risultano superabili, rimangono infatti ulteriori condizioni di procedibilità. Se una Procura può legittimamente indagare, il processo e l’adozione di misure coercitive incontrano ulteriori sbarramenti. Qualora al termine delle indagini fosse emessa una misura cautelare, potrebbe essere richiesto il coinvolgimento di Interpol. «In quel caso la questione diventerebbe inevitabilmente anche politica – prosegue Canestrini – Se venisse richiesta e emessa una ordinanza di custodia cautelare potrebbe essere richiesta la pubblicazione di una Red Notice Interpol, che comporterebbe un impegno all’arresto immediato da parte delle forze di polizia degli Stati membri, sebbene la esperienza ci insegna che questa strada risente di ragioni del tutto extragiuridiche. Peraltro, la clamorosa decisione italiana di non dare seguito al mandato di arresto della Corte penale internazionale contro l’ufficiale libico Almasri non ha affatto rafforzato la nostra credibilità internazionale: con che coraggio potremmo lamentarci verso altri Stati o con la stessa Corte per la mancata attivazione dei canali di cooperazione?». E se si arrivasse al processo ma Israele non collaborasse? «Costituisce diritto fondamentale di tutti avere una conoscenza effettiva del processo. Normalmente ci si avvale di accordi di mutua assistenza per la notifica, ma se lo Stato di cittadinanza non coopera nella notifica degli atti, la celebrazione del processo incontra normalmente ostacoli molto rilevanti e deve essere sospeso». Per il reato di tortura, tuttavia, esiste una disciplina speciale. «A seguito della sentenza n. 192 del 2023 della Corte costituzionale, pronunciata nell’ambito del procedimento per l’omicidio di Giulio Regeni, il processo per il delitto di tortura può essere celebrato anche in assenza dell’imputato quando la mancata cooperazione dello Stato estero rende impossibile dimostrare la conoscenza del processo da parte dell’accusato. La Consulta, con una sentenza problematica per le deroghe che introduce nel giusto processo, ha ritenuto che l’ostruzionismo dello Stato di appartenenza non possa tradursi nella paralisi definitiva della giurisdizione italiana». In conclusione, la prospettiva di vedere Ben Gvir comparire fisicamente davanti a un tribunale italiano appare oggi estremamente remota. Sul piano tecnico, il procedimento per sequestro di persona incontrerebbe significative questioni legate alle immunità e alle condizioni di procedibilità. Diverso il discorso per l’ipotesi di tortura, rispetto alla quale l’operatività delle immunità è molto più controversa e per la quale, alla luce della giurisprudenza costituzionale maturata nel caso Regeni, il processo potrebbe teoricamente svolgersi anche in assenza dell’imputato.
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