Intervista a Chiara Favilli
Valentina Stella Dubbio 10 gennaio 2026
Chiara Favilli, ordinario di diritto dell’UE all’Università di Firenze, membro del comitato toscano “Giusto dire No” dell’Anm, perché voterà No?
Perché la separazione delle carriere avrebbe potuto essere realizzata senza modificare la Costituzione, evitando così di alterare l’equilibrio tra i poteri dello Stato. Come ha recentemente osservato Giuliano Amato, il malato è la politica, non la casa in cui sta. Questa riforma, invece, si colloca nel solco di una deriva illiberale, già sperimentata in altri contesti, che ha progressivamente indebolito l’indipendenza della magistratura e i poteri di controllo, come dimostra anche la recente riforma della Corte dei conti. Una posizione autenticamente liberale richiede, al contrario, la difesa dello Stato di diritto, la piena autonomia della magistratura e il rafforzamento dei controlli indipendenti sull’azione dei governi.
Nel diritto comunitario si fa riferimento alla separazione delle carriere?
No. Nel diritto dell’Unione non esiste un modello unico e non è la separazione delle carriere a essere consacrata come valore fondante, bensì lo Stato di diritto, che richiede separazione dei poteri, indipendenza e imparzialità della magistratura. Senza magistrati indipendenti non può esservi un’effettiva tutela dei diritti, né la fiducia tra gli Stati membri. La separazione delle carriere non è mai emersa come criticità nel dibattito europeo sull’Italia; le principali preoccupazioni riguardano la durata dei procedimenti e il loro impatto sul mercato interno che questa riforma non affronta.
Paulo Pinto de Albuquerque, già giudice della Cedu: “In Portogallo, prima della separazione delle carriere, c’era tra i giudici un pregiudizio endemico favorevole all’accusa”, svanito dopo la riforma.
Le affermazioni relative al caso portoghese non possono essere trasposte all’ordinamento italiano, che presenta una storia costituzionale, una struttura della magistratura e meccanismi di garanzia profondamente diversi. Una rigorosa analisi comparata deve considerare l’insieme delle regole che definiscono il funzionamento del sistema: le modalità di accesso e di formazione, la separazione - ma anche il passaggio - tra funzioni giudicanti e requirenti, l’assegnazione degli incarichi direttivi, le incompatibilità, la struttura e la composizione degli organi di autogoverno, nonché il regime disciplinare. Solo questa visione complessiva consente di valutare se e in che misura un determinato modello sia idoneo a garantire autonomia, imparzialità ed efficienza della giustizia. Sono questi, infatti, i veri parametri della comparazione, non i singoli strumenti.
“Chi si oppone alla separazione delle carriere deve spiegare perché l’Italia dovrebbe essere l’unico Paese europeo ad avere le carriere unificate”.
Modificare l’ordinamento giudiziario e il rapporto tra i poteri dello Stato per le esigenze del processo penale è abnorme. “Le Costituzioni sono catene con le quali gli uomini si sono legati nei momenti di lucidità per non morire di mano suicida nei momenti di follia”: in questo momento storico, dove saltano tutte le regole fondamentali definite nel secondo dopoguerra, mettere mano alla Costituzione, oltretutto se non necessario come in questo caso, è la mossa peggiore che si possa fare.
In un documento dell’“Associazione tra gli studiosi del processo penale Pisapia” leggiamo: “Bisogna considerare quale importanza rivestano in questo settore le stesse apparenze, indipendentemente da ciò che è: la questione se il giudice offra garanzie sufficienti per escludere ogni legittimo dubbio presso i consociati quanto alla sua imparzialità (Corte EDU, Micaleff c. Malta)”. Condivide il riferimento?
Certamente. I principi di indipendenza - esterna e interna – e di imparzialità sono un patrimonio della cultura giuridica italiana ed europea che vanno preservati. Il problema è che questa riforma, per rafforzare l’imparzialità interna, sacrifica l’indipendenza esterna. Inoltre tutte le sentenze della Cedu richiamate non riguardano l’Italia, che non è mai stata condannata, a conferma del fatto che nel nostro ordinamento l’imparzialità è garantita, sebbene possa essere ulteriormente rafforzata.
Qual è l’argomentazione dei favorevoli che maggiormente non condivide?
Negare che la riforma incida sull’autonomia della magistratura. È vero che l’art. 104 Cost. la sancisce formalmente anche nel testo riformato; tuttavia, come mostrano le esperienze di Polonia, Romania e Ungheria, le riforme regressive della giustizia non hanno mai preso avvio dall’abrogazione esplicita di tale principio, bensì da un clima di attacchi sistematici e interventi apparentemente neutri, come la riduzione dell’età pensionabile dei magistrati, per poi estendersi al controllo della magistratura tramite il potere disciplinare. Vanno in questa direzione lo smembramento del CSM, l’indebolimento della componente togata rispetto a quella laica attraverso un sorteggio strutturalmente squilibrato e la disciplina dell’Alta Corte. Quest’ultima solleva seri profili di incompatibilità con l’art. 111 Cost. e con il principio europeo di indipendenza e di imparzialità del giudice derivante dall’art. 19 TUE, come chiarito dalla Corte di giustizia nel caso polacco (CGUE,C-791/19).
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