Questo matrimonio s'ha da fare
Valentina Stella Dubbio 13 agosto 2026
Questo matrimonio s'ha da fare: il tribunale collegiale di Velletri (giudice relatore Angelo Baffa) ha infatti accolto il ricorso presentato da due fidanzati – lui iraniano, lei italiana – ai quali il Comune di Ariccia (Roma) aveva negato le pubblicazioni delle nozze non avendo il ragazzo prodotto il nulla osta da parte dell’Iran. Ripercorriamo brevemente la vicenda: la giovane coppia a novembre scorso si era recata all’Ufficio di Stato civile del Municipio affinché provvedesse alle pubblicazioni matrimoniali. La richiesta era stata negata in quanto l’uomo non aveva prodotto «il nulla osta al matrimonio previsto dall’articolo 116 c.c.» rilasciato da parte della Repubblica teocratica degli Ayatollah, «né altro documento idoneo a comprovarne la capacità matrimoniale secondo la legge nazionale di appartenenza». Peccato che le richieste per ottenere il beneplacito dell’Iran fossero irricevibili da parte dei due amanti. Tra le tante pretese, la conversione della donna all’Islam, il compimento del matrimonio religioso, l’obbligo del velo islamico. I due allora, che preferiscono restare anonimi per paura di ritorsioni qualora dovessero un giorno andare in Iran, si sono rivolti all’avvocato Alessandro Gerardi del foro di Velletri che ha presentato ricorso contro il Comune di Ariccia ritenendo «illegittimo» il rifiuto alle pubblicazioni e chiedendo al giudice di intimare all’Ente di effettuare le pubblicazioni. Qualche giorno fa il giudice ha dato loro ragione. Come si legge nelle motivazioni del provvedimento «il rifiuto dell’ufficiale dello stato civile, seppur argomentato in forza dell’art. 116 c.c. (“lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano”), non è conforme all’ordine pubblico ai sensi dell’art. 16 l. 218/1995 in quanto, secondo la legge iraniana, sarebbe precluso alla sig.ra Carla (nome di fantasia, ndr) contrarre matrimonio con un uomo di religione diversa da quella islamica (cfr. art. 1059 c.c. iraniano)». In pratica non è ammesso il matrimonio interreligioso. Per il giudice «tale disposizione non può trovare applicazione poiché discriminatoria in quanto contrastante con la libertà di culto (cfr. art. 8 Costituzione “tutte le confessioni sono egualmente libere davanti alla legge”) e con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione (“tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”)». Con questa decisione, commenta l’avvocato Gerardi, «il Tribunale di Velletri ribadisce che i Comuni debbono procedere alle pubblicazioni di matrimonio anche se l'Ambasciata iraniana si rifiuta di rilasciare il nulla osta a uno dei due sposi. Nel nostro ordinamento infatti non è previsto in alcun modo che l'istituto del matrimonio possa essere limitato a causa della fede religiosa di uno o di entrambi i coniugi. Purtroppo però sono ancora molti i Comuni che continuano a rifiutare le pubblicazioni matrimoniali in assenza del nulla osta rilasciato dal Consolato iraniano, ciò sebbene la giurisprudenza di merito e di legittimità si sia più volte espressa ritenendo illegittimo questo tipo di rifiuto». A lasciare perplesso il legale anche il fatto che il Viminale si sia costituito in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso dei due promessi sposi: «Sorprende – ha aggiunto Gerardi – che il Ministero dell'Interno si sia costituito in giudizio con una scarna memoria difensiva, di fatto limitandosi a ribadire la legittimità della decisione adottata dai funzionari comunali sebbene questa fosse senza alcun dubbio contraria a principi supremi del nostro ordinamento giuridico, il tutto senza minimamente prendere posizione sull'assurdo comportamento tenuto dall'ambasciata iraniana. Ancora oggi, nel nostro Paese, due persone sono costrette a ritardare le nozze e a depositare un ricorso in Tribunale per ottenere ciò che dovrebbe essere loro garantito senza dover affrontare inutili e dispendiose controversie legali». Poiché casi come questo non rappresentano un caso isolato, «sarebbe opportuno - conclude l’avvocato - che il Ministero dell'Interno inviasse una nuova circolare a tutti gli enti comunali stabilendo una volta per tutte in modo chiaro e inequivoco che l'ufficiale di stato civile deve comunque procedere alle pubblicazioni di matrimonio anche in assenza del nulla osta rilasciato dalle autorità straniere per motivi religiosi».
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