Intervista a Glauco Giostra
Valentina Stella Dubbio 13 agosto 2026
Professor Glauco Giostra, che giudizio complessivo dà alle nuove linee “Linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale” elaborate dal Csm?
Ottime nei propositi che le ispira, pletoriche nella redazione, di inopportuna e talvolta controproducente analiticità prescrittiva.
Alcune testate e alcuni magistrati parlano di “autobavaglio” da parte del Csm. Condivide questa affermazione?
Avverto una “anacronistica” allergia per questi epiteti ad effetto: bavaglio alla stampa, autobavaglio della magistratura, gogna mediatica, macchina del fango, teorema giudiziario, il mostro in prima pagina, scudo penale, ecc. Capisco le esigenze commerciali del clickbaiting, ma sono espressioni che presuppongono e trasmettono solo approcci manichei, che si interpongono ad una ponderata intelligenza della vicenda così sbrigativamente etichettata. Comunque il c.d. autobavaglio non era di certo nei propositi e nella formulazione delle direttive. Non sembra negabile, peraltro, che non essendo la comunicazione ufficiale mai doverosa, pur in presenza di un conclamato interesse pubblico (si pensi, ad es., al provvedimento di sequestro di sette sezioni del carcere di Sollicciano), i vincolanti e impegnativi oneri che incombono sull’ufficio che decide di comunicare non potranno di fatto non esercitare un effetto dissuasivo.
Si è passati dalla tutela della presunzione di innocenza a quella della reputazione attraverso una ‘comunicazione di aggiornamento’ d’ufficio o su richiesta dell’interessato nella fase delle indagini, solo su richiesta dopo l’esercizio dell’azione penale. Vi ravvisa criticità?
L’aver con forza richiamato l’esigenza deontologica di rispettare non soltanto la presunzione di innocenza dell’imputato, ma anche la reputazione sua e degli altri soggetti a diverso titolo coinvolti nel procedimento, è senza dubbio meritorio e opportuno. Dubito che l’onere di aggiornamento d’ufficio sia compatibile con il carico di lavoro di molte Procure e temo che finisca per scoraggiare l’impegno comunicativo delle stesse. Sul diritto dell’interessato (e aggiungerei del giornalista) di chiedere e ottenere un aggiornamento dell’informazione fornita dall’ufficio, non mi sembra, invece, si possano nutrire incertezze.
“Lo specifico obbligo di aggiornamento non nasce neppure dalle comunicazioni effettuate dalla polizia giudiziaria”: non le sembra un limite?
In effetti vi si può riscontrare un difetto di coerenza, identiche essendo le garanzie richieste e l’interesse protetto.
Le linee elaborate dal CSM non fanno che mettere ulteriormente a punto le direttive di deontologia della comunicazione contenute nella “Risoluzione Uffici Relazioni con il Pubblico e modalità di comunicazione degli Uffici giudiziari e del Consiglio superiore della magistratura”, approvata il 26 luglio 2010 e le plurime scelte di politica legislativa intervenute ancora di recente in questa materia.
Dal mio punto di vista è proprio questo ciò che rende l’iniziativa consigliare congenitamente affetta da una distorsione funzionale, peraltro non evitabile da una fonte normativa secondaria. Si muove, né poteva essere altrimenti, nella logica poco condivisibile che governa attualmente l’informazione giudiziaria: ai giornalisti pochi e incerti diritti, nonché pochi e risibilmente sanzionati doveri; ai magistrati, poteri di sostanziale monopolio in ordine al se e al cosa pubblicare, accompagnati da asfissianti vincoli prescrizionali in ordine al quomodo e agli oneri conseguenti. Per liofilizzare tutto in una semplificazione: stabilire se sussiste un interesse pubblico alla conoscenza della notizia non dovrebbe competere ai giudici; bensì ai giornalisti, cui andrebbe conseguentemente e seriamente addebitata la pubblicazione di una notizia che ne fosse carente.
Al di là di leggi e circolari non sarebbe necessaria una pedagogia collettiva di magistrati, giornalisti, avvocati per una informazione giudiziaria corretta?
Penso che tutte le categorie professionali interessate dovrebbero organizzare comuni corsi di formazione e di informazione, senza sciovinismi di categoria, poiché concorrono ad un fenomeno democraticamente fondamentale in cui è bene che insegnino cautele e apprendano difficoltà. Sul piano del dover essere, poi, sarebbe opportuno, senza perdersi in analitici e settoriali rivoli prescrizionali, prevedere l’illiceità di qualsiasi forma di comunicazione pubblica (conferenza stampa, highlights della polizia, articolo giornalistico, programma televisivo, ecc.) che rappresenti implicitamente o esplicitamente l’accusato come colpevole o che divulghi dati processualmente irrilevanti, lesivi della reputazione dell’indagato, della persona offesa e degli altri soggetti a qualunque titolo coinvolti nel processo penale.
Con che tipo di sanzioni?
Disciplinari, amministrative o interdittive a chiunque indichi pubblicamente come colpevole una persona indagata o imputata o pregiudichi “gratuitamente” la reputazione di soggetti coinvolti nel procedimento penale. Con due opportuni accorgimenti per garantire l’effettività di questa risposta sanzionatoria e la sua efficacia general-preventiva. Evitare forme di autodichìa, affidando il compito di valutare e sanzionare simili condotte comunicative ad una Autorità di garanzia indipendente. Disporre, altresì, che sia resa pubblica l’irrogazione di tali sanzioni, con ciò contribuendo a rendere l’opinione pubblica consapevole dello scorretto agire di magistrati, rappresentanti delle forze dell’ordine, avvocati, politici, opinion leader, cronisti e organi di informazione, in tal modo consentendole di meglio valutarne la credibilità professionale alla luce di questo indicatore di inciviltà, non soltanto giuridica. Naturalmente rimane fuori da queste nostre considerazioni sull’informazione giudiziaria l’ingravescente tendenza a predisporre format televisivi che, scimmiottando liturgie e terminologie della giustizia ordinaria, apprestano un foro “mediatico” alternativo. Una preoccupante regressione culturale: siamo al media-evo della giustizia penale. L’agorà mediatica è l’antitesi del giusto processo; è una forma di “barbarie civile”. Sarebbe bene scoraggiare il più possibile tale bigiotteria informativa e, comunque, sanzionare disciplinarmente avvocati e magistrati che dovessero prendervi parte, con il risultato di ulteriormente accreditare come verità – agli occhi dell’opinione pubblica – l’apparenza e il verosimile.
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