«L’italiana vuole il marito iraniano? Si metta il velo»

 Valentina Stella Dubbio 11 aprile 2026

«Se la tua donna non si converte all’islamismo e non dimostra di essere sana non puoi sposarla» in Italia: parola di consolato della Repubblica islamica dell’Iran che ha negato il nulla osta al matrimonio ad un cittadino iraniano, residente nel nostro Paese, che vorrebbe sposare una ragazza italiana. E a questa decisione si è adeguato un municipio laziale che adesso dovrà affrontare una causa. Ma vediamo nel dettaglio la vicenda.  I due fidanzati a novembre scorso si sono recati all’Ufficio di Stato civile del Comune di Ariccia (Roma) affinché provvedesse alle pubblicazioni matrimoniali. La richiesta è stata negata in quanto l’uomo non ha prodotto «il nulla osta al matrimonio previsto dall’articolo 116 c.c.» rilasciato da parte della Repubblica teocratica degli Ayatollah, «né altro documento idoneo a comprovarne la capacità matrimoniale secondo la legge nazionale di appartenenza». Peccato che le richieste per ottenere il beneplacito dell’Iran fossero irricevibili da parte dei due amanti. Entrambi infatti erano andati al Consolato di via Nomentana per ottenerlo ma lì hanno fatto la surreale scoperta. A loro, infatti, è stato consegnato un foglio con l’elenco della documentazione da presentare per ricevere il nulla osta, che ricalca quasi totalmente quella elencata sul sito dell’Ambasciata: certificato medico, con annesse analisi, che dimostri la «sana costituzione», in particolare rispetto a «talassemia (che sarebbe l’anemia mediterranea, ndr), tossicodipendenza, Hiv» e qualsiasi malattia sessualmente trasmissibile, certificato che attesti il compimento del matrimonio religioso e in più per la donna la conversione della sposa all’Islam da effettuarsi presso il centro islamico “Imam Mahdi” alla fermata Furio Camillo di Roma, e sei foto (primo piano, senza cappello, no occhiali scuri, non recanti scritte sul retro, con velo islamico indossato correttamente). I due promessi sposi si sono appunto rifiutati di adempiere a tali prescrizioni e si sono rivolti all’avvocato Alessandro Gerardi del foro di Velletri che ha presentato ricorso contro il Comune di Ariccia ritenendo «illegittimo» il rifiuto alle pubblicazioni e chiedendo al giudice di intimare all’Ente di effettuare le pubblicazioni. La ragione? «Un’arbitraria preclusione al diritto fondamentale della persona di costituire una famiglia attraverso il matrimonio liberamente contratto, art. 29 Cost., ponendosi in diretto contrasto con diritti che assurgono rilievo costituzionale nell’ordinamento giuridico italiano quali i diritti di uguaglianza e di libertà di culto, art. 8 Cost.» ed essendo il rifiuto «contrario al principio di non discriminazione sancito dalla nostra Costituzione (art. 3), oltre che da Convenzioni internazionali (art. 8 Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo)». Inoltre il diniego al nulla osta «su basi religiose confligge con il limite dell’ordine pubblico costituzionale (art. 16 della legge n. 218 del 1995)» conclude il legale. Infine «la richiesta di conversione all’Islam rivolta alla nubenda, pena l’impedimento del matrimonio, è una discriminazione in palese violazione dell’art. 19 della Costituzione che sancisce il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e del diritto di autodeterminazione delle scelte familiari».  L’udienza è prevista il 17 giugno dinanzi al giudice civile Angelo Baffa. Esistono comunque già dei precedenti che hanno dato ragione agli sposi. Il Tribunale di Milano, con decreto dell'11 giugno 2025, ha ordinato all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano di procedere alla pubblicazione del matrimonio tra un cittadino italiano e una cittadina iraniana. Anche in quel caso il Comune si era rifiutato di procedere alle pubblicazioni poiché la sposa non era in grado di produrre il nulla osta di cui all’art. 116 c.c. Stessa cosa avvenuta al Tribunale di Perugia, con decreto del 9.10.2024, il quale ha affermato che la richiesta di conversione all’Islam è «in palese violazione del diritto di libertà religiosa, garantito dall’art. 8 della Costituzione e del diritto di autodeterminazione nelle scelte familiari di cui all’art. 29 della Carta costituzionale, 30 e 31 oltre che dalle Convenzioni sovranazionali (art.8 CEDU)». Ne deriva che la norma estera confligge con il limite dell’ordine pubblico (art. 16, legge 218/1995).


Commenti

Post popolari in questo blog

Garlasco, sì alla revisione del processo? Indagato Andrea Sempio

Lettera della famiglia Poggi

Intervista a Francesco Compagna